Passare al contenuto principale

Profili del DNA volti a determinare la filiazione

I profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona possono essere allestiti solo con il consenso scritto della persona interessata o su ordine di un giudice. I laboratori devono essere riconosciuti dalla Confederazione.

Cosa sono i profili del DNA volti a determinare la filiazione?

Un profilo del DNA è un profilo genetico individuale che identifica inequivocabilmente una persona (esclusi i gemelli monozigoti). Nell’allestimento di un profilo del DNA vengono esaminate principalmente specifiche sequenze del DNA che si presentano in lunghezze diverse (p. es. short tandem repeats). Queste sequenze vengono trasmesse dai genitori ai discendenti.

Ne sono un esempio i test di paternità e altri test di parentela.

La LEGU disciplina l’allestimento di profili del DNA nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi nonché al di fuori di procedure ufficiali, dove viene eseguito un test genetico volto a determinare la filiazione della persona esaminata o la sua identità.

Che cosa non rientra nell’ambito di disciplinamento dei profili del DNA volti a determinare la filiazione?

  • I test di genealogia genetica possono certamente essere utilizzati per la ricerca di parenti, ma fanno parte dei test genetici in ambito non medico.
  • I profili del DNA vengono utilizzati anche nell’ambito di procedimenti penali o per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse nell’ambito di indagini della polizia. In tal caso si applica però la legge sui profili del DNA.

Quali requisiti si applicano all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione?

Per l’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica in particolare quanto segue:

Quali norme si applicano ai test genetici su persone incapaci di discernimento, ai test prenatali e ai test su persone decedute?

Quali laboratori sono autorizzati ad allestire profili del DNA volti a determinare la filiazione?

I laboratori che allestiscono profili del DNA in Svizzera devono essere accreditati secondo le norme ISO/IEC 17025 (vedi «Ulteriori informazioni: Link») dal Servizio d’accreditamento svizzero ed essere riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La sorveglianza sui laboratori spetta all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Le informazioni sulla procedura di riconoscimento sono ottenibili a questo indirizzo e-mail.

Un elenco dei laboratori riconosciuti dalla Confederazione si trova sul sito web di fedpol: Informazioni pratiche – Test di paternità.

Glossario

Basi giuridiche

Le basi giuridiche dettagliate relative all’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità di una persona si trovano nei seguenti atti normativi:

  • legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano, LEGU: articolo 2 capoverso 3, capitoli 5 e 8;
  • ordinanza del 14 febbraio 2007 sullʼallestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa, ODCA.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna