Legislazione concernente gli esami genetici
La legge concernente gli esami genetici sull’essere umano disciplina l’esecuzione di questi esami. Gli aspetti essenziali sono la protezione della personalità, la prevenzione degli abusi e la garanzia della qualità degli esami.
Legge federale concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
La LEGU (RS 810.12) determina le condizioni nelle quali possono essere effettuati esami genetici e prenatali
- nell’ ambito medico,
- al di fuori dell’ambito medico,
- nell’ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile, e
- per l'allestimento di profili del DNA per determinare la filiazione o l'identità di una persona.
Competenza: Ufficio federale della sanità pubblica.
RS 810.12 Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano
Informazioni sulle ordinanze
La LEGU e le sue disposizioni di esecuzione sono state riviste e sono in vigore dal 1° dicembre 2022. Le informazioni al riguardo si trovano alla voce Progetti legislativi conclusi.
Una panoramica delle basi giuridiche è disponibile alla voce «Documenti».
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
Schwarzenburgstrasse 157
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