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Legislazione concernente gli esami genetici

La legge concernente gli esami genetici sull’essere umano disciplina l’esecuzione di questi esami. Gli aspetti essenziali sono la protezione della personalità, la prevenzione degli abusi e la garanzia della qualità degli esami.

Legge federale concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU)

La LEGU (RS 810.12) determina le condizioni nelle quali possono essere effettuati esami genetici e prenatali

  • nell’ ambito medico,
  • al di fuori dell’ambito medico,
  • nell’ambito di rapporti di lavoro e assicurativi e nei casi di responsabilità civile, e
  • per l'allestimento di profili del DNA per determinare la filiazione o l'identità di una persona.

Competenza: Ufficio federale della sanità pubblica.

RS 810.12 Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano

Informazioni sulle ordinanze

La LEGU e le sue disposizioni di esecuzione sono state riviste e sono in vigore dal 1° dicembre 2022. Le informazioni al riguardo si trovano alla voce Progetti legislativi conclusi.

Una panoramica delle basi giuridiche è disponibile alla voce «Documenti».

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna