Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
L’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) comprende dispositivi medici utilizzati per l'esame o il trattamento per curare una malattia presso il domicilio o in una casa di cura. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i relativi costi.
Secondo l’articolo 25 capoverso 2 lettera b della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), l’AOMS assume i costi dei mezzi e degli apparecchi prescritti dal medico atti a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi e impiegati dalle persone assicurate o dai loro familiari. Inoltre, secondo l’articolo 25a LAMal, i mezzi e gli apparecchi impiegati da personale infermieristico sono rimunerati dall’AOMS conformemente all’EMAp.
Tra questi dispositivi rientrano ad esempio i mezzi ausiliari per l’incontinenza, gli apparecchi per misurare la glicemia, i mezzi ausiliari alla deambulazione o il materiale per fasciature. L’EMAp costituisce l’allegato 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Per maggiori informazioni si rimanda alle osservazioni preliminari sull’EMAp.
Attualità relative alle prestazioni dell'assicurazione malattia
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Modifiche
Le modifiche dell’ EMAp non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).
Commenti alle modifiche
Edizione completa dell’EMAp
L’EMAp non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
FAQ sull'adeguamento della remunerazione del materiale sanitario dal 1° ottobre 2021 (stato 4 luglio 2022)
Basi
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal):
Articolo 25 capoverso 2 lettera b, articolo 25a capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2 terzo periodo, articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 3 secondo e terzo periodo e disposizione transitoria della modifica del 18 dicembre 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario).Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal):
Articolo 33 lettera e, articolo 37a lettera b, articolo 37f e articolo 55.Ordinanza sulle prestazioni (OPre), capitolo 6:
Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici (art. 20–24) e allegato 2 (Elenco dei mezzi e degli apparecchi [EMAp]).
Gli IMR elencati nell’EMAp rappresentano l’importo massimo che gli assicuratori possono imunerare per i relativi prodotti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Per la fatturazione è determinante il prezzo effettivo che include l’IVA.
Se la voce "Quantità / Unità" contiene l'indicazione "Forfait" o "per anno", potrebbe trattarsi di articoli che contengono diversi prodotti singoli. Per queste posizioni, i prodotti (per lo più materiali di consumo) sono necessari in quantità diverse e con una certa regolarità. L’IMR corrispondente viene quindi indicato come montante forfettario. Questo IMR non rappresenta una rimunerazione forfettaria nell'unità di tempo corrispondente (ad esempio "per/giorno", "per/mese", "per anno"), ma corrisponde alla massima assunzione dei costi dei materiali effettivamente utilizzati. I materiali utilizzati devono essere fatturati al prezzo effettivo.
I materiali della categoria A sono semplici materiali di consumo con un legame diretto con le cure e che sono riutilizzabili per vari pazienti.
I materiali della categoria B sono mezzi e apparecchi che possono essere utilizzati dall’assicurato stesso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio oppure case di cura.
I materiali della categoria C sono mezzi e apparecchi che possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio oppure case di cura.
Per la rimunerazione del materiale della categoria A non occorre una prescrizione medica specifica. Per la rimunerazione del materiale sanitario delle categorie B e C è necessaria una prescrizione medica; una prescrizione medica per le cure non è sufficiente.
Assunzione dei costi
L’IMR utilizzazione propria si applica per i mezzi e gli apparecchi della categoria B utilizzati dall’assicurato stesso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente od organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. In questo caso il prodotto non è fatturato da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente od organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. L’IMR utilizzazione propria non si applica quando l’assicurato soggiorna in casa di cura.
L’IMR cure si applica in caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.
In questi casi si applica l’IMR utilizzazione propria, se
- l’utilizzo avviene da parte dell’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e
- l’assicurato non soggiorna in casa di cura.
Quando l’assicurato soggiorna in casa di cura si applica l’IMR cure.
Per mezzi e apparecchi che sono utilizzati nel quadro di un trattamento medico ambulatoriale la rimunerazione avviene secondo le convenzioni tariffali per questi fornitori di prestazioni e assicuratori.
In caso di rimunerazione di determinati mezzi e apparecchi (p. es. materiale per l’incontinenza) già oggi si applicano diversi IMR annui massimi a seconda della situazione (p. es. grado d’incontinenza). In questo senso, già oggi la rimunerazione annuale massima va calcolata pro rata, per esempio in caso di cambiamento del grado d’incontinenza nel corso dell’anno. Il calcolo pro rata dell’IMR annuale massimo è necessario anche in caso di fatturazione durante lo stesso anno sulla base dell’IMR utilizzazione propria e dell’IMR cure.
Riteniamo che le case di cura o le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio possano fatturare il prezzo effettivo, ossia il prezzo d’acquisto (che può comprendere uno sconto), oltre ai costi per logistica, magazzino e amministrazione che variano in funzione di sconti, organizzazione, volumi ecc. e devono essere controllati e giustificati nella contabilità. Come nel caso del prezzo per il pubblico per i centri di consegna, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono tenute a fare usufruire
degli sconti ottenuti i pazienti o i loro assicuratori malattie (art. 56 cpv. 3 LAMal). In virtù dell’articolo sulla trasparenza di cui nella revisione della legge sugli agenti terapeutici, le autorità possono controllare il rispetto dell’obbligo di fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti (art. 56 legge sugli agenti terapeutici [LATer]). Inoltre, i costi per logistica, magazzino e amministrazione non possono essere fatturati una seconda volta con un’altra modalità.In linea con il calcolo degli IMR cure, la consulenza agli assicurati non può tuttavia essere compresa nel prezzo.
Il compito della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) è consistito nel determinare la riduzione dell’IMR cure sulla base dell’IMR utilizzazione propria e nel fornire al Dipartimento federale dell’interno (DFI) una raccomandazione affinché quest’ultimo potesse prendere una decisione definitiva per l’IMR cure. A tale scopo l’UFSP ha commissionato uno studio nel quale gli esperti fondano la riduzione sulle seguenti considerazioni: in caso di consegna di mezzi e apparecchi tramite infermieri i costi sono inferiori. Da un lato grazie alla struttura dell’acquisto più conveniente e, dall’altro, perché parti di prestazioni parzialmente incluse (p. es. consulenza agli assicurati) decadono nell’IMR in caso di utilizzo da parte di professionisti oppure possono essere fatturate attraverso altri tariffari. L’IMR cure è stato fissato in modo tale che la rimunerazione copra solo i costi.
Fornitori di prestazioni
In caso di utilizzo dei mezzi e degli apparecchi nel quadro delle cure prestate da personale infermieristico su prescrizione medica non occorre un contratto di consegna. Quest’ultimo è invece necessario in caso di utilizzo da parte dell’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento.
Se un’istituzione intende fatturare prestazioni in qualità di centro di consegna necessita, oltre all’autorizzazione come organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio secondo l’articolo 51 OAMal, anche di un’autorizzazione come centro di consegna di mezzi e apparecchi secondo l’articolo 55 OAMal, in particolare di un contratto di consegna con gli assicuratori. Dal 1° gennaio 2022 il rilascio delle autorizzazioni a fatturare a carico dell’AOMS per (nuovi) fornitori di prestazioni ambulatoriali compete ai Cantoni. Il numero di codice creditore (numero RCC) continuerà a essere assegnato da SASIS AG.
Un’istituzione opera come organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio per persone assicurate alle quali fornisce o fattura prestazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 OPre e deve quindi applicare l’IMR cure per il finanziamento dei mezzi e apparecchi secondo la nuova disposizione dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b OPre, come qualsiasi altra organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. Se invece è attiva come centro di consegna ai sensi dell’articolo 55 OAMal e non fornisce o fattura prestazioni di cura ai sensi dell’articolo 7 OPre, si applica l’IMR utilizzazione propria. Allo stesso modo, l’istituzione è tenuta a
rispettare la disposizione dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a OPre, la quale prevede che si applichi sempre l’IMR cure per la rimunerazione di mezzi e apparecchi durante la degenza della persona assicurata nella casa di cura.Sulla base dell’articolo 52 capoverso 3 LAMal, l’articolo 24 capoverso 6 OPre prevede che gli assicuratori possano convenire, con le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o con il personale infermieristico, tariffe per la rimunerazione di mezzi e apparecchi che figurano nell’EMAp secondo l’articolo 46 LAMal. I fornitori di prestazioni sono dunque liberi di stipulare convenzioni tariffali per la rimunerazione forfettaria del materiale di cura. Queste ultime devono essere in linea con la legge
e rispettare i principi di equità e di economicità ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 LAMal. Spetta all’autorità che approva verificare se la convenzione è conforme a legge e principi. Questo significa che le convenzioni devono prevedere anche l’applicazione di contributi ridotti nelle situazioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 OPre e devono tenere conto delle riduzioni dell’IMR cure rispetto all’IMR utilizzazione propria definite nell’EMAp.
Procedura di ammissione delle prestazioni nell’EMAp
Dopo la presentazione della domanda, l’UFSP verifica se il dossier è completo. In caso contrario, invita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti. Se lo ritiene necessario, l’UFSP può compiere ulteriori passi per completare il dossier, per esempio consultare esperti o svolgere ricerche bibliografiche supplementari. Non appena è completo e l’UFSP ha terminato di trattarlo, il dossier viene sottoposto al comitato Mezzi e apparecchi (EMAp) della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) (art. 37f cpv. 1 OAMal), il quale valuta se i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità sono soddisfatti (art. 32 cpv. 1 LAMal). In seguito viene formulata una raccomandazione all’attenzione del DFI. Se occorrono ulteriori informazioni, il comitato EMAp rinvia la domanda all’UFSP o al richiedente per l’ulteriore elaborazione.
La raccomandazione del comitato EMAp della CFAMA è sottoposta alla consultazione degli Uffici, dopodiché i relativi riscontri vengono trasmessi al DFI, unitamente alla raccomandazione. Sulla base di questa documentazione il DFI decide in merito alle modifiche dell’EMAp.
Tra la raccomandazione del comitato EMAp della CFAMA e la decisione del DFI trascorrono circa quattro mesi, poi le modifiche vengono pubblicate sul sito web dell’UFSP e il richiedente viene informato al riguardo. È consigliabile abbonarsi alla Newsletter Prestazioni nell’assicurazione malattie per essere informati regolarmente sui cambiamenti in materia di rimunerazione. Le modifiche riguardanti la rimunerazione del materiale sanitario saranno pubblicate presumibilmente in settembre.
Ulteriori informazioni
Schede informative
Circolari
4 dicembre 2025
Le soluzioni terapeutiche digitali potranno ora essere coperte dall’assicurazione malattie
A partire dal 2026 entreranno in vigore diverse modifiche dell’ordinanza sulle prestazioni. Ciò significa ad esempio che i costi delle applicazioni sanitarie digitali per il trattamento di depressioni saranno coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, l’obbligo di assunzione delle prestazioni dell’AOMS per l’impianto della valvola aortica trans-catetere sarà esteso.
9 settembre 2025
Esercizio della podologia a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria: valutazione globalmente positiva
Dal 1° gennaio 2022, i podologi e le organizzazioni di podologia sono riconosciuti come fornitori di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per le cure destinate a prevenire complicazioni nelle persone diabetiche. Recentemente, questo disciplinamento è stato oggetto di una valutazione. Il bilancio è globalmente positivo, ma vengono proposti anche diversi spunti di miglioramento.
19 agosto 2025
Secondo rapporto di monitoraggio sul nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi
Nel 2021 il Consiglio federale ha adottato il passaggio dal modello della delega a quello della prescrizione per la psicoterapia praticata da psicologi volta a migliorare l’accesso alle prestazioni psicoterapeutiche e ad assicurare le cure adeguate. La modifica è entrata in vigore nel 2022 e ha comportato costi supplementari medi annui di 131 milioni di franchi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. È quanto emerge dal secondo rapporto di monitoraggio sul nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi. Le cause dell’aumento dei costi sono molteplici. Un terzo dei maggiori costi è da ricondurre alle tariffe delle prestazioni.
10 giugno 2025
Assicurazione di base: i vaccini saranno esenti da franchigia dal 1° gennaio 2026
Il 1° luglio 2025 entreranno in vigore diverse modifiche dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). L’assunzione dei costi per l’individuazione precoce del carcinoma del colon sarà estesa e i malati cronici usufruiranno di una semplificazione amministrativa. Inoltre, tutte le vaccinazioni figuranti nell’articolo 12a OPre saranno esenti da franchigia dal 1° gennaio 2026.
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Procedure di domanda: elenco dei mezzi e degli apparecchi
La valutazione di nuove o esistenti posizioni nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (allegato 2 dell’ordinanza sulle prestazioni OPre) avviene su richiesta presso la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA). Come è strutturato il processo di domanda per la lista di mezzi e apparecchi?
Revisione dell’elenco dei mezzi e degli apparecchi
L’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è stato rivisto sistematicamente negli anni dal 2015 al 2021. È stata riesaminata l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità (criteri EAE) delle prestazioni che vi figurano secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAMal, adeguando queste ultime all’evoluzione medico-tecnica e dei prezzi, ed è stata migliorata l’applicabilità dell’EMAp (attribuzione univoca dei prodotti alle posizioni, verificabilità degli assicuratori). Il riesame delle posizioni dell’EMAp è stato reso periodico secondo l’articolo 32 capoverso 2 LAMal.
Monitoraggio dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
Il DFI ha incaricato l'UFSP di effettuare un monitoraggio regolare dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).
Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) con i suoi allegati
L'UFSP pubblica i documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’ordinanza sulle prestazioni (OPre) e ai suoi allegati 1, 2 e 3.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sottocommissione Mezzi e apparecchi
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna