Assicurazione di base: i vaccini saranno esenti da franchigia dal 1° gennaio 2026
Berna, 10.06.2025 — Il 1° luglio 2025 entreranno in vigore diverse modifiche dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). L’assunzione dei costi per l’individuazione precoce del carcinoma del colon sarà estesa e i malati cronici usufruiranno di una semplificazione amministrativa. Inoltre, tutte le vaccinazioni figuranti nell’articolo 12a OPre saranno esenti da franchigia dal 1° gennaio 2026.
L’OPre e i suoi allegati disciplinano la rimunerazione delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Dopo aver consultato le commissioni competenti, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso di apportarvi diverse modifiche.
Dal 1° gennaio 2026, le vaccinazioni figuranti nell’articolo 12a OPre e le relative consulenze vaccinali saranno esenti da franchigia. Questa misura, che riguarda per esempio le vaccinazioni contro la difterite, il tetano, gli pneumococchi o i meningococchi, intende aumentare la copertura vaccinale in Svizzera e fa parte del piano d’azione della Strategia nazionale di vaccinazione. L’aliquota percentuale resta invariata per gli assicurati. La data di questa modifica è legata all’introduzione del nuovo sistema tariffale, composto da TARDOC e dagli importi forfettari nel settore ambulatoriale, all’inizio del 2026.
Inoltre, il DFI ha deciso che anche i costi per la vaccinazione delle donne incinte contro il virus respiratorio sinciziale umano (VRS) saranno assunti dall’AOMS. Il neonato sarà così protetto dal VRS fin dalla nascita, grazie agli anticorpi materni.
Individuazione precoce estesa del carcinoma del colon
Dal 1° luglio 2025, l’individuazione precoce del carcinoma del colon mediante identificazione di sangue occulto nelle feci o colonoscopia sarà estesa fino all’età di 74 anni. Attualmente, i costi sono assunti dall’AOMS per le persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni. L’età è uno dei principali fattori di rischio per il carcinoma del colon e il 50 per cento circa dei casi è diagnosticato dopo i 70 anni. Oltre i 74 anni, per contro, non è certo che l’individuazione precoce apporti ancora un beneficio, poiché il rischio di mortalità potrebbe essere influenzato da altre malattie.
Semplificazione amministrativa per i malati cronici
Sempre dal 1° luglio 2025, i malati cronici non dovranno più giustificare ogni anno il loro fabbisogno supplementare di mezzi e apparecchi affinché ne siano assunti i costi. Attualmente, l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) prevede per una parte del catalogo una validità limitata a un anno per la garanzia di assunzione dei costi legati a un fabbisogno supplementare, il che comporta un onere amministrativo inutile per i pazienti con malattie croniche stabili. Questa prassi non è né economica, né appropriata e il rischio di abusi è giudicato molto basso. Per questo motivo, la necessità di una garanzia di assunzione dei costi è stata soppressa in numerosi capitoli dell’EMAp.
Oltre a queste modifiche è stata apportata una serie di altri adeguamenti all’OPre e ai suoi allegati.
Ulteriori informazioni:
Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)
Allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)