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Il consenso libero e informato al trattamento o alla cura

Nessun trattamento può essere eseguito senza il consenso libero e informato di un paziente capace di discernimento, sia esso adulto o minorenne. Il paziente ha il diritto di rifiutare o interrompere un trattamento o di lasciare un istituto di cura.

Nota
L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP non puo offrirvi consigli personali. In caso di problemi è opportuno rivolgersi per prima cosa ai professionisti della salute o agli ospedali competenti. Se non si trova una soluzione, nei Cantoni sono disponibili diversi centri di consulenza. Si prega di consultare la pagina Possibilità di consulenza e di contattare l'istituzione appropriata.

In pratica

Per dare il proprio consenso libero a un trattamento, il paziente deve essere debitamente informato dal professionista della salute. Quest’ultimo è tenuto a fornirgli informazioni sufficienti e appropriate. Dopo essere stato informato, il paziente capace di discernimento mantiene il diritto di cambiare parere e di revocare il proprio consenso.

Ha il diritto di rifiutare un trattamento, di interromperlo o di lasciare in ogni momento un istituto di cura. In tal caso, il professionista della salute informa il paziente sui rischi di una tale decisione e gli chiede di norma una conferma scritta. Sta pertanto al paziente assumersi gli eventuali rischi legati al rifiuto di un trattamento.

Sulla pagina web «Rafforzare la volontà del paziente» troverà ulteriori informazioni sulla volontà del paziente, sulla capacità di discernimento e sulle direttive del paziente.

Trattamenti senza consenso

Di regola i trattamenti coatti (trattamento o ricovero senza il consenso del paziente) sono vietati. In via eccezionale e a condizioni molto rigide, persone ricoverate a scopo di assistenza o persone incapaci di discernimento curate negli istituti psichiatrici possono essere costrette a seguire un trattamento.

A un paziente possono pure essere imposte misure che limitano la libertà di movimento, a condizione che il suo comportamento rappresenti un pericolo grave per la sua salute, la sua sicurezza o per quelle altrui (se ad esempio si comporta in modo violento) e se ogni altra misura è fallita.

Vi sono altre disposizioni legali che possono limitare la libertà individuale, ad esempio la legge sulle epidemie che permette di ricoverare le persone affette da determinate malattie contagiose.

Il professionista della salute deve chiedere il consenso del paziente per ogni suo intervento?

Di norma sì, ma la forma del consenso può variare. Se si tratta di cure non invasive o di cure di routine, come ad esempio di un prelievo del sangue o della misurazione della pressione arteriosa, il consenso può essere tacito. Per il resto, il professionista della salute deve chiedere espressamente al paziente l’accordo a sottoporsi al trattamento proposto.

Che cosa succede se il paziente non è (più) capace di discernimento?

Prima di effettuare un trattamento sul paziente, il professionista della salute deve sincerarsi della sua volontà presunta. S’informerà per sapere se il paziente ha redatto una dichiarazione anticipata e / o se ha un rappresentante terapeutico. In questo caso, il professionista della salute contatterà questa persona.

In caso di urgenza e se il paziente non ha un rappresentante terapeutico, il professionista della salute agisce nell’interesse del paziente, tenendo conto della sua volontà presunta. In caso di ricovero a scopo di assistenza a causa di turbe psichiche, si applicano disposizioni particolari.

Sulla pagina web «Rafforzare la volontà del paziente» troverà ulteriori informazioni sulla volontà del paziente e sulle direttive del paziente.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Servizi sanitari e professioni
Sezione Pari opportunità nel campo delle salute
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna