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Coltivazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per i progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup

Per coltivare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup), è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna