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Pubblicato il 13 marzo 2025

Fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup

Per fabbricare prodotti con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa («prodotti della canapa») da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup) è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.

Per fabbricare prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a LStup è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup.

Le organizzazioni pubbliche o private responsabili della realizzazione di progetti pilota designano autonomamente il o i loro fabbricanti. I fabbricanti interessati presentano la domanda di autorizzazione eccezionale per la fabbricazione di prodotti della canapa insieme alle organizzazioni responsabili che intendono realizzare un progetto pilota e presentare all’UFSP la relativa domanda.  

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