Fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup
Per fabbricare prodotti con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa («prodotti della canapa») da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup) è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
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