Pubblicato il 13 marzo 2025
Fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup
Per fabbricare prodotti con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa («prodotti della canapa») da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup) è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
Per fabbricare prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a LStup è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup.
Le organizzazioni pubbliche o private responsabili della realizzazione di progetti pilota designano autonomamente il o i loro fabbricanti. I fabbricanti interessati presentano la domanda di autorizzazione eccezionale per la fabbricazione di prodotti della canapa insieme alle organizzazioni responsabili che intendono realizzare un progetto pilota e presentare all’UFSP la relativa domanda.
Per fabbricazione di prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di sperimentazioni pilota si intende la lavorazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa come materia prima da trasformare in prodotti della canapa pronti per la dispensazione. La lavorazione comprende tutti i processi di trasformazione successivi alla coltivazione e al raccolto della materia prima, quali ad esempio la setacciatura o l’estrazione (prodotti della canapa lavorati), la mescolatura con additivi (prodotti della canapa mescolati), i controlli di qualità, il confezionamento e l’etichettatura.
I prodotti della canapa fabbricati devono soddisfare i requisiti concernenti la qualità dei prodotti previsti dall’ordinanza del 31 marzo 2021 sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup, art. 9), tra cui:
- avere un tenore di THC non superiore al 20 per cento;
- rispettare i tenori massimi di contaminanti (cfr. art. 9 cpv. 3 e allegato OSPStup);
- non contenere additivi tossici o psicotropi;
- rispettare i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari per i prodotti della canapa destinati a essere consumati come cibo o bevanda («edibles»).
Vanno inoltre rispettate le prescrizioni sul confezionamento e le informazioni sul prodotto (art. 11 OSPStup), tra cui:
- la confezione deve essere sigillata e per i prodotti della canapa destinati a uso orale anche a prova di bambino;
- i componenti (THC, CBD) devono essere dichiarati;
- la confezione deve riportare un’avvertenza concernente i rischi per la salute.
Inoltre va considerato che gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per i prodotti devono rispettare di principio i requisiti concernenti la coltivazione per le sperimentazioni pilota (cfr. art. 8 OSPStup).
- avere un tenore di THC non superiore al 20 per cento;
Il rispetto delle disposizioni concernenti la qualità dei prodotti (art. 9 OSPStup), il confezionamento e le informazioni sul prodotto (art. 11 OSPStup) è soggetto a un obbligo di controllo autonomo (art. 30 OSPStup). In tale ambito devono essere rispettate le prescrizioni in materia di qualità dei prodotti concernenti il prelievo di campioni, i campioni da conservare per controlli a campione, i metodi di analisi ecc. (art. 10 OSPStup).
L’UFSP e le competenti autorità cantonali d’esecuzione effettuano controlli a campione per verificare l’adempimento delle condizioni di autorizzazione e il rispetto delle disposizioni legali.
Per valutare se può essere garantita una produzione sufficiente secondo le direttive dell’agricoltura biologica, l’UFSP tiene un elenco di coltivatori e fabbricanti interessati potenzialmente idonei a questo tipo di coltura e fabbricazione. I fabbricanti interessati possono annunciarsi all’UFSP. In quanto autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, l’UFSP può emanare raccomandazioni.
L’inserimento nell’elenco non garantisce né la conclusione di un contratto di fornitura da parte di un’organizzazione pubblica o privata responsabile di sperimentazioni pilota né l’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale. Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per la fabbricazione vengono esaminate dopo la ricezione di una pertinente domanda per la realizzazione di una sperimentazione pilota.
Il modulo di richiesta per l’inserimento nell’elenco dei fabbricanti interessati può essere scaricato nella scheda Documenti.
Il modulo compilato deve essere inviato al seguente indirizzo:
Il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa o di prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di progetti pilota presuppone l’esistenza di un’autorizzazione per la realizzazione del relativo progetto. Perciò, l’organizzazione pubblica o privata interessata deve coordinare le domande. L’UFSP assicura il coordinamento delle procedure di autorizzazione.
Se un produttore intende non solo fabbricare i prodotti della canapa pronti per la dispensazione per una sperimentazione pilota, ma anche coltivare la canapa necessaria, può essere rilasciata un’unica autorizzazione eccezionale per tutta la produzione (coltivazione e fabbricazione; cfr. Coltivazione di canapa per sperimentazioni pilota) .
Importante: se un produttore intende provvedere alla fabbricazione per diverse sperimentazioni pilota, deve presentare una domanda separata per ogni sperimentazione.
Le domande devono essere firmate da una persona avente diritto di firma secondo il Registro di commercio o dalla persona responsabile della fabbricazione o accompagnate da una valida procura e inoltrate all’UFSP per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione Prevenzione malattie non trasmissibili
Sezione Basi politiche ed esecuzione
Schwarzenburgstrasse 157
Casella postale
3003 BernaL’UFSP può esigere in qualsiasi momento indicazioni e documenti complementari.
Vi preghiamo di inoltrare la vostra domanda tempestivamente
Le domande di autorizzazione eccezionale per la fabbricazione di prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di sperimentazioni pilota devono contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- denominazione della ditta secondo il Registro di commercio;
- cognome e nome, attestati di formazione professionale e percorso di carriera della persona responsabile della fabbricazione e del suo sostituto;
- la prova da cui risulta per quale sperimentazione pilota specifica vengono fabbricati prodotti della canapa. La prova deve contenere indicazioni esatte sul tipo e sulla quantità di prodotti della canapa fabbricati, e il mandante deve garantire il ritiro della quantità pattuita;
- la prova del rispetto dei requisiti di qualità e dei relativi controlli ai sensi degli articoli 9-10 OSPStup;
- la durata auspicata dell’autorizzazione eccezionale (in base alla durata del contratto di fornitura con i centri di ricerca);
- il volume prodotto annualmente (quantità e tipo dei prodotti della canapa fabbricati);
- la fonte di approvvigionamento da cui proviene la materia prima per la fabbricazione dei prodotti (se non viene coltivata in proprio);
- la quantità di canapa necessaria come materia prima, la qualità (varietà, tenore di THC e CBD) e quantità totale di THC (espressa in grammi);
- la descrizione dell’immagazzinamento, della protezione e dell’accesso ai prodotti della canapa nonché dell’archiviazione delle registrazioni (sistema di gestione), compresa la prova dell’esistenza di un sistema antifurto sufficientemente sicuro;
- spiegazioni relative all’adempimento degli obblighi di controllo autonomo ai sensi dell’articolo 30 OSPStup;
- la prova del rispetto delle prescrizioni sul confezionamento e sulle informazioni sul prodotto ai sensi dell’articolo 11 OSPStup.
Se oltre alla fabbricazione della canapa la domanda riguarda anche la coltivazione di canapa come materia prima per i prodotti destinati a sperimentazioni pilota, vanno considerati anche i requisiti definiti per le domande di autorizzazione eccezionale per la coltivazione.
- denominazione della ditta secondo il Registro di commercio;
Ulteriori informazioni
Modulo di richiesta per l’inserimento nell’elenco dei produttori interessati a sperimentazioni pilota
Documentazione di base
- 812.121 Legge sugli stupefacenti (LStup) Art. 8a
- 812.121.5 Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)
- 812.121.1 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)
- RU 2019 3527 Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont)
- 910.18 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
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Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna