Sviluppo di medicamenti con stupefacenti vietati
Secondo l'art. 8 cpv. 5 della legge sugli stupefacenti, l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio) di stupefacenti vietati se sono utilizzati allo scopo di sviluppare medicamenti.
Documentazione e dati per autorizzazioni speciali
Se lo sviluppo di medicamenti avviene nel quadro di un progetto di ricerca o di uno studio (preclinico o clinico), la domanda deve soddisfare anche i requisiti riportati alla pagina Autorizzazioni eccezionali per la ricerca scientifica.
Le domande devono essere inviate, per scritto e firmate, al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione prevenzione delle malattie non trasmissibili
3003 Berna
L'UFSP può in ogni momento richiedere documenti e dati supplementari per l'accertamento. Si prega di presentare le domande per tempo.
Documenti e dati necessari per la domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale:
Fabbricazione di medicamenti non pronti per l'applicazione o di precursori per medicamenti:
• descrizione dettagliata del progetto di sviluppo per cui viene richiesta un'autorizzazione eccezionale (p. es. riportare la fase di fabbricazione e il destinatario del prodotto);
• denominazione della sostanza controllata dell’elenco d (allegati 1 e 5 OEStup-DFI) per cui è richiesta un'autorizzazione eccezionale e l’origine della sostanza;
• dati sul quantitativo necessario di sostanza controllata;
• durata della richiesta dell’autorizzazione eccezionale;
• curriculum vitae e copie degli attestati rilevanti di formazione, perfezionamento e aggiornamento del responsabile dello sviluppo del medicamento;
• nome e indirizzo del sostituto;
• eventualmente nome e indirizzo del partner o committente del progetto per lo sviluppo del medicamento contenente la sostanza oggetto della domanda.
Nota bene: per lo sviluppo di medicamenti contenenti sostanze dell'elenco d è richiesta inoltre un'autorizzazione cantonale (autorizzazione di esercizio) o un'autorizzazione di Swissmedic (autorizzazione di esercizio).
Ulteriori informazioni
CFV: Livelli di raccomandazione
I livelli di raccomandazione riflettono l’utilità e l’importanza delle vaccinazioni raccomandate per la salute pubblica e individuale.
CFV: Quadro analitico
Per una valutazione sistematica dell’opportunità di raccomandare una vaccinazione, la CFV e l’UFSP si attengono a un catalogo di domande: il quadro analitico. Tutte le domande del catalogo devono essere trattate e discusse prima di prendere una decisione.
CFV: Indipendenza
I membri della CFV sono obbligati ad annunciare tutte le loro relazioni che potrebbero generare un conflitto d’interesse tra imprese economiche e l'esperto o l’istituzione in cui lavora.
CFV: Mandato
In questa pagina sono descritti il mandato e i compiti della CFV.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna