Ricerca scientifica con stupefacenti vietati
Secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge sugli stupefacenti, l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio) di stupefacenti vietati se sono utilizzati per la ricerca scientifica.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
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