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Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione

Occorre proteggere meglio la popolazione e l’ambiente dalle radiazioni ionizzanti, nonché adeguare le basi legali in materia di radioprotezione alle nuove direttive internazionali. Le ordinanze sulla radioprotezione, adottate dal Consiglio federale nella sua seduta del 26 aprile 2017, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.

La legislazione in materia di radioprotezione, il cui scopo è proteggere la popolazione contro i pericoli da radiazioni ionizzanti naturali e artificiali, è stata riveduta al fine di adeguarla alle nuove conoscenze scientifiche, agli sviluppi tecnici e alle direttive internazionali.

Per proteggere meglio i pazienti da radiazioni inutili, negli ospedali e negli istituti di radiologia sono stati introdotti audit clinici. Ciò consente di evitare esami e trattamenti ingiustificati. Gli audit sono condotti in collaborazione con le associazioni professionali dei medici.

Nel campo dell’edilizia è ora necessario, in tutta la Svizzera, tenere maggior conto delle concentrazioni di radon. Per quanto riguarda questo gas radioattivo naturale, nei locali di abitazione e di soggiorno si applica il nuovo livello di riferimento di 300 Becquerel per metro cubo, che deve essere rispettato soprattutto per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Inoltre, la gestione di siti e oggetti radiologicamente contaminati è soggetta a nuove disposizioni, che prevedono soprattutto misurazioni e risanamenti degli edifici contaminati. Si pensi per esempio all’attuale contaminazione da radio dovuta all’industria orologiera.

I livelli al di sotto dei quali la radioattività di una sostanza è considerata innocua sono stati adeguati agli standard internazionali per garantire una migliore protezione alla popolazione e per facilitare il trasporto transfrontaliero di merci, come i materiali speciali destinati al riciclaggio.

Le persone professionalmente esposte sono maggiormente protette: per evitare la cataratta è stato abbassato il limite di dose di radiazione per il cristallino. Ciò vale in particolare per il personale medico che opera con i raggi X. La legislazione disciplina anche le sorgenti radioattive naturali nell’attività lavorativa quotidiana, come per esempio negli acquedotti o nella costruzione di tunnel.

Ache il personale aereo è considerato professionalmente esposto a radiazioni. Ciò significa che per piloti e personale di cabina devono essere calcolate singolarmente le dosi di radiazione annue.

Panoramica di tutte le leggi e ordinanze in materia di radioprotezione

Ordinanze del Consiglio federale

Ordinanze dipartimentali del DFI

Ordinanza sulla radioprotezione / Versione Inglese

Guide

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione radioprotezione
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna