Assicurazione malattie: Obbligo d’assicurazione
Le persone che si trasferiscono all’estero non sono più soggette all’obbligo di assicurazione malattie. Tuttavia, alcune categorie di persone devono rimanere assicurate in Svizzera. Altre possono mantenere la copertura assicurativa su una base contrattuale.
Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento del domicilio all’estero, l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattie si estingue sostanzialmente al momento della partenza dalla Svizzera. Tuttavia, in virtù dell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione AELS, alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (UK) e di altre convenzioni internazionali di sicurezza sociale, sono previste eccezioni per determinate categorie di persone (p. es. pensionati, frontalieri e lavoratori distaccati).
Assicurazione malattie facoltativa
In caso di trasferimento all’estero (al di fuori dell’EU/AELS/UK), gli assicuratori possono permettere ai loro assicurati di mantenere la copertura assicurativa su una base contrattuale. Si tratta di un contratto di diritto privato secondo la legge federale su contratto d’assicurazione.
Stati membri dell’Unione europea
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Stati membri della Convenzione europea di libero scambio (AELS)
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Ulteriori informazioni
Lavoratori frontalieri in Svizzera
Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera per principio devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore.
Lavoratori a breve termine in Svizzera
Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera per un breve periodo devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono tuttavia possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore o del tipo di permesso di lavoro.
Lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero
La legislazione in materia di sicurezza sociale del Paese d’origine resta applicabile ai lavoratori distaccati. Nell’ambito dell’assicurazione malattie è opportuno distinguere diverse categorie in base al Paese in cui viene inviato il lavoratore.
Beneficiari di una rendita svizzera all’estero
I beneficiari di una rendita svizzera domiciliati nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK) devono assicurarsi in Svizzera. Se sono domiciliati al di fuori dell’UE/AELS/UK non sono più assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera e devono assicurarsi nel loro Paese di domicilio.
Studenti stranieri in Svizzera
Gli studenti stranieri possono chiedere di essere esentati dall’obbligo di assicurarsi purché beneficino di una copertura assicurativa equivalente. Le condizioni di esenzione cambiano a seconda del Paese di provenienza (UE/AELS o altri Paesi). Avete domande specifiche sulla vostra situazione personale? In tal caso, siete pregati di rivolgervi all’autorità competente per il vostro Cantone di domicilio. Le informazioni di contatto sono disponibili nel seguente documento PDF:
Diplomatici e funzionari internazionali all’estero
I dipendenti pubblici che soggiornano all’estero e i familiari che li accompagnano sono tenuti ad assicurarsi contro le malattie in Svizzera.
Turisti in Svizzera
I turisti di uno Stato dell’UE/AELS o delRegno Unito (UK) hanno il diritto di farsi curare in Svizzera durante un soggiorno temporaneo (vacanze, viaggio d’affari). I cittadini di altri Paesi devono possedere una copertura assicurativa sufficiente per le cure in Svizzera.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna