Assicurazione malattie: Studenti stranieri in Svizzera
Gli studenti stranieri possono chiedere di essere esentati dall’obbligo di assicurarsi purché beneficino di una copertura assicurativa equivalente. Le condizioni di esenzione cambiano a seconda del Paese di provenienza (UE/AELS o altri Paesi). Avete domande specifiche sulla vostra situazione personale? In tal caso, siete pregati di rivolgervi all’autorità competente per il vostro Cantone di domicilio. Le informazioni di contatto sono disponibili nel seguente documento PDF:
Studenti dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK)
Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), alla Convenzione AELS e alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, gli studenti dell’UE/AELS/UK che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento non sono soggetti all’obbligo di assicurazione in Svizzera purché non esercitino un’attività lucrativa e restino assicurati presso il sistema di sicurezza sociale del loro Paese di domicilio. Possono farsi curare in Svizzera presentando la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). Se invece esercitano un’attività lucrativa, sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera (principio dell’assicurazione nel luogo di lavoro).
Gli studenti che dispongono di un'assicurazione privata possono essere esentati, a condizione che la loro copertura assicurativa sia equivalente. La richiesta va presentata all’autorità cantonale competente. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’autorità competente del Cantone di soggiorno (vedi qui sotto l’elenco delle autorità cantonali).
Studenti e stagisti di altri Paesi
Gli studenti e gli stagisti provenienti da altri Paesi (al di fuori dell’UE/AELS/UK) che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento possono chiedere di essere esentati dall’obbligo d'assicurazione purché beneficino di un’assicurazione privata con una copertura equivalente a quella di una cassa malati svizzera. La richiesta va presentata all’autorità cantonale competente del Cantone di soggiorno (vedi qui sotto l’elenco delle autorità cantonali). Possono essere esentati per un periodo di tre anni con possibilità di proroga per altri tre anni al massimo. Scaduto questo termine, avranno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera.
Studenti che si assicurano in Svizzera
Gli studenti obbligati ad assicurarsi contro le malattie devono affiliarsi a una cassa malati autorizzata in Svizzera. Ad essi sono pertanto applicabili le regole relative alle persone domiciliate in Svizzera (v. sotto: obbligo d’assicurazione, premi e partecipazione ai costi, riduzione dei premi).
Ulteriori informazioni
Temi correlati
Obbligo d’assicurazione
Ogni persona che giunge in Svizzera per stabilirvisi deve stipulare un’assicurazione malattie al più tardi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. Per i genitori vale la stessa scadenza per affiliare il proprio neonato.
Riduzione dei premi
La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) obbliga i Cantoni a ridurre i premi degli assicurati di condizioni economiche modeste. La riduzione dei premi è finanziata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per i Cantoni sono sogetti a requisiti minimi ein materia di finanziamento della riduzione dei premi. La Confederazione versa un contributo a tal fine.
Premi e partecipazione ai costi
L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna