Il RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare un grave pericolo per la sanità pubblica (malattie infettive, agenti biologici o chimici, radiazioni ionizzanti).
Uno degli obiettivi principali del RSI è la lotta alla diffusione mondiale delle malattie trasmissibili, senza ostacolare inutilmente la circolazione di persone e di merci. Ogni Stato parte deve essere in grado di prevenire e combattere la diffusione transfrontaliera delle malattie, proteggere da esse la propria popolazione e adottare misure di protezione della salute. Spetta ai singoli Paesi, come la Svizzera, stabilire le modalità di attuazione concrete nel loro contesto nazionale.
Emendamenti 2024
La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di migliorare questo strumento emendandolo in diversi punti. Gli emendamenti riguardano tra l’altro il rafforzamento della collaborazione fra gli Stati parti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), affinché quest’ultima possa sostenerli meglio nell’esame di nuovi focolai di malattia.
Si prefiggono anche di rafforzare a tutti i livelli la prevenzione, la sorveglianza e la preparazione a reagire in una situazione di crisi, per esempio nel settore della diagnostica di laboratorio o dell’accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, a beneficio della popolazione.
Questi emendamenti sono stati adottati il 1° giugno 2024 dall’Assemblea mondiale della sanità (AMS). Il 20 giugno 2025, il Consiglio federale ha deciso di approvarli.
Nel contempo, il Consiglio federale ha deciso di formulare una riserva concernente la gestione della misinformazione e della disinformazione nella comunicazione dei rischi. La Svizzera continuerà a garantire una comunicazione dei rischi oggettiva e scientifica e a tutelare i diritti fondamentali garantiti nella Costituzione federale, come la libertà di opinione, dei media e della scienza.
Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di rilasciare una dichiarazione secondo la quale la Svizzera attuerà gli emendamenti concernenti l’accesso ai servizi sanitari in conformità alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
La comunicherà all’OMS insieme alla riserva. Anche in futuro, la Svizzera continuerà a decidere in modo sovrano della propria politica sanitaria, nonché di eventuali misure in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e di pandemia.
Retrospettiva sul processo degli emendamenti
Il RSI è uno strumento giuridicamente vincolante dell’OMS che, nella sua versione originaria, esiste fin dagli anni 1950. È stato emendato più volte e sottoposto a una revisione sostanziale nel 2005, entrata in vigore a livello internazionale il 15 luglio 2007. Dal 2016, la legge sulle epidemie tiene conto del RSI (2005) e ne disciplina l’attuazione in Svizzera.
Il 1° giugno 2024, l’AMS ha adottato per consenso gli emendamenti al RSI (2005). La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati e ha presentato i suoi interessi in modo mirato. L’OMS ha notificato gli emendamenti agli Stati parte il 19 settembre 2024.
Il Consiglio federale ha condotto una consultazione sugli emendamenti dal 13 novembre 2024 al 27 febbraio 2025. Parallelamente sono state consultate anche le commissioni parlamentari competenti. Quasi tutti i Cantoni, la maggioranza dei partiti politici e delle cerchie interessate, nonché le commissioni parlamentari, hanno accolto con favore gli emendamenti.
Tenendo conto dei risultati della procedura di consultazione, come pure delle analisi dell’impatto contenute nel rapporto esplicativo, nella sua seduta del 20 giugno 2025 il Consiglio federale ha deciso di approvare gli emendamenti al RSI. Ha inoltre preso atto del relativo rapporto sui risultati della procedura di consultazione. Questo rapporto è pubblicato sul sito web della Cancelleria federale.
Gli emendamenti sono entrati in vigore il 19 settembre 2025. Saranno pubblicati anche nelle tre lingue ufficiali nella Raccolta sistematica del diritto federale, come pure sulla piattaforma Fedlex. Per il momento, gli emendamenti sono consultabili nelle sei lingue ufficiali dell’ONU, nonché in traduzione tedesca e italiana, al seguente link: Traduzione provvisoria degli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) (PDF)
Domande frequenti (FAQ)
Con gli emendamenti si intende rafforzare l’RSI (2005) sulla base delle conoscenze tratte dalla pandemia di COVID-19. In questo modo gli Stati contraenti come la Svizzera potranno rispondere meglio a una futura emergenza sanitaria internazionale. Gli emendamenti rafforzano la prevenzione e la sorveglianza delle minacce alla sanità pubblica come anche la preparazione della risposta a una tale situazione. Allo stesso tempo migliorano lo scambio di informazioni con l’OMS e la cooperazione con altri Stati.
No. Gli emendamenti all’RSI non estendono le competenze dell’OMS in modo da limitare la sovranità degli Stati contraenti. Anche in futuro, la Svizzera continuerà a decidere in modo indipendente in merito alla propria politica sanitaria. All’articolo 3, l’RSI garantisce espressamente agli Stati il diritto sovrano di legiferare per attuare le loro politiche sanitarie.
L’OMS può soltanto formulare raccomandazioni per gli Stati membri, come ha fatto durante la pandemia di COVID-19. Queste raccomandazioni non sono però giuridicamente vincolanti. La Svizzera può quindi decidere liberamente se attuarle o meno.
Il Consiglio federale ha posto in consultazione gli emendamenti all’RSI dal 13 novembre 2024 al 27 febbraio 2025. Ha dunque consultato Cantoni, partiti politici, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, associazioni mantello nazionali dell’economia e altre cerchie interessate, informando in modo esauriente anche il pubblico. Tutti i pareri pervenuti entro il termine stabilito sono pubblicati su Fedlex, dove è possibile consultare anche il rapporto sui risultati della procedura di consultazione.
In Svizzera non vi è una base legale specifica per la gestione della misinformazione e della disinformazione, così come descritta negli emendamenti all’RSI. Il Consiglio federale ha quindi formulato una riserva nei confronti dell’OMS concernente la gestione della misinformazione e della disinformazione nel quadro della comunicazione sui rischi.
In Svizzera, in virtù dell’articolo 9 della legge sulle epidemie, il Consiglio federale informa il pubblico, le autorità e gli specialisti sulle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle. Pubblica per esempio informazioni pratiche sul numero di casi o dati sulla diffusione regionale delle malattie. In tal modo ribadisce che i diritti fondamentali come la libertà di espressione, dei media e della scienza continuano a essere garantiti. Anche in futuro la Svizzera assicurerà una comunicazione sui rischi oggettiva e basata su dati scientifici.
No. Le nuove disposizioni non comportano nuovi obblighi finanziari per il nostro Paese. Con gli emendamenti viene istituito un «meccanismo di coordinamento finanziario» finalizzato a promuovere la coerenza e il coordinamento degli strumenti di finanziamento esistenti. Tuttavia non viene creato un nuovo fondo, aspetto che la Svizzera riteneva importante.
No. Il nostro Paese dispone già delle capacità necessarie in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie definite negli emendamenti all’RSI. Non occorrono quindi modifiche legislative né risorse supplementari per attuare gli emendamenti all’RSI in Svizzera.
Per contro, il nostro Paese potrà trarre vantaggio dallo sviluppo delle capacità in altri Stati contraenti. È nell’interesse della Svizzera rafforzare la cooperazione tra gli Stati contraenti e l’OMS. Migliorando il flusso delle informazioni tra gli Stati contraenti si può garantire un sistema di allarme rapido in caso di minacce, che potrebbero interessare anche la Svizzera.
Gli emendamenti all’RSI non contengono alcun riferimento a un obbligo vaccinale. Già oggi, come avvenuto durante la pandemia di COVID-19, l’OMS può formulare raccomandazioni per i suoi Stati membri, anche in materia di misure di lotta contro una pandemia, che non sono però giuridicamente vincolanti.
In caso di pandemia, l’OMS ha la possibilità di dichiarare un’«emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» secondo i criteri stabiliti nell’RSI (art. 12). Tuttavia, quest’ultima non deve costituire necessariamente un’emergenza pandemica. Per esempio, sebbene l’epidemia del virus Zika del 2015–2016 fosse stata dichiarata dall’OMS un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in Svizzera non era stata decretata alcuna situazione particolare.
Secondo la legge sulle epidemie vigente, la determinazione di una tale emergenza da parte dell’OMS non comporta automaticamente che in Svizzera viga una situazione particolare. Prima che ciò avvenga, il Consiglio federale procede sempre a una valutazione globale della situazione di pericolo per la Svizzera (secondo l’art. 6 LEp).
No, si tratta di due procedure diverse. I negoziati sugli emendamenti all’RSI sono terminati nel maggio 2024 e il Consiglio federale ha approvato le modifiche nel giugno 2025. Si tratta di modifiche tecniche all’RSI, che la Svizzera impiega dagli anni ’50 per prevenire la diffusione di malattie infettive.
Al contrario, l’accordo OMS sulle pandemie è un nuovo accordo che mira a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di preparazione e risposta alle pandemie. Il testo dell’accordo sulle pandemie è stato adottato nel maggio 2025 in occasione della 78a Assemblea mondiale della sanità. Tuttavia, l’accordo complessivo non è ancora concluso: è infatti ancora in fase di elaborazione un allegato complementare riguardante l’accesso e la condivisione dei benefici legati allo scambio di informazioni sugli agenti patogeni (Pathogen Access and Benefit Sharing, PABS). A tal fine occorreranno da uno a due anni. In seguito l’allegato sarà esaminato ed elaborato anche dalla Svizzera.