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Modifica della LAMal (riduzione dei premi) a titolo di controprogetto indiretto all’Iniziativa per premi meno onerosi

Nella sua seduta del 12 settembre 2025, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Al massimo 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (iniziativa per premi meno onerosi)» del Partito socialista (PS). A partire dal 1° gennaio 2026, i Cantoni saranno tenuti a versare un contributo minimo al finanziamento della riduzione dei premi. Entro quattro anni dovranno inoltre fissare la quota massima che i premi possono rappresentare nel reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.

Informazioni sull'iniziativa popolare

  • 28 novembre 2024

    Iniziativa per premi meno onerosi

    Il 9 giugno 2024 l’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» è stata respinta alle urne con il 55.47 per cento di voti contrari.

Origini del progetto

Il 17 settembre 2021 il Consiglio Federale ha trasmesso al Parlamento un massaggio nel quale respingeva l’iniziativa per premi meno onerosi a vantaggio di un contro progetto indiretto. Secondo quest’ultimo, il contributo di ciascun Cantone alla riduzione dei premi deve corrispondere ad almeno un punto percentuale delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come è già il caso oggi per la Confederazione. Sulla base dei dati del 2020, il controprogetto del Consiglio federale prevedeva uno sgravio supplementare per gli assicurati pari all’incirca a 500 milioni di franchi.

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha deciso di obbligare i Cantoni a prestare un contributo minimo alle riduzioni dei premi. Tale contributo corrisponde a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel rispettivo Cantone. L’entità della quota deve dipendere dalla misura in cui i premi dopo la riduzione gravano sul reddito degli assicurati del Cantone.

Inoltre, ogni Cantone deve stabilire la quota massima che il premio può rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Fondandosi sui dati dell’anno 2020 il controprogetto dal Parlamento del 29 settembre 2023 prevede uno sgravio di circa 360 milioni di franchi e riduce l’onere per gli assicurati in misura leggermente inferiore a quanto inizialmente prevedeva il controprogetto del Consiglio federale.

Quota minima dei Cantoni

Il controprogetto modifica la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal): ogni Cantone deve disciplinare la riduzione dei premi in modo che corrisponda complessivamente, per anno civile, a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Tale quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone. Se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde. Se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde. Tra i due valori limite la quota minima aumenta in modo lineare.

Obbligo per i Cantoni di stabilire una quota massima del premio rispetto al reddito disponibile

Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone debba stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio, ma non la prescrive. Se alla fine del quarto anno che segue l’entrata in vigore della modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima, tale quota è stabilita dal Consiglio federale.

In caso di bisogno da parte dei Cantoni, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pubblicherà un metodo di calcolo a titolo di raccomandazione. Questo metodo dovrà aiutare i Cantoni ad attuare tale obiettivo sociale. I Cantoni sono tuttavia liberi di applicare o meno questa definizione alla loro popolazione.

Introduzione della nuova Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Il Consiglio federale mette in vigore il controprogetto approvato dal Parlamento con effetto dal 1° gennaio 2026. Esso disciplina i dettagli del controprogetto indiretto nelle relative ordinanze di esecuzione, sulla base della base legale adottata dal Parlamento. A tal fine ha interamente rivisto l'Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie. Da dicembre 2024 a fine marzo 2025 ha messo in consultazione i relativi progetti di ordinanza. Nella sua seduta del 12 settembre 2025, il Consiglio federale ha adottato la nuova Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM). I nuovi contributi minimi dei Cantoni al finanziamento della riduzione dei premi dell'assicurazione malattia saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2026.

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna