Modifica della LAMal: misure di contenimento dei costi – pacchetto 2
Il 21 marzo 2025 le Camere federali hanno adottato il secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi. Le misure contribuiscono a contenere l’aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a un livello giustificato da motivi medici.
Le disposizioni esecutive necessarie sono divise in tre pacchetti. Nella sua seduta del 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Il pacchetto «Prestazioni assicurazione malattia» contiene le quattro misure «prestazioni fornite dai farmacisti», «ampliamento delle prestazioni delle levatrici», «tariffe di riferimento eque per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera» e «precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità».
Genesi del progetto
Il 7 settembre 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Il 21 marzo 2025, dopo due anni e mezzo di dibattito parlamentare, le Camere federali hanno adottato il secondo ampio pacchetto di misure di contenimento dei costi.
Contenuto della modifica di legge
Il secondo pacchetto per il contenimento dei costi comprende 16 misure. Sono state accantonate le misure volte all'introduzione di reti di cure coordinate come nuovo fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 LAMal.
La modifica della LAMal crea le basi legali per le seguenti misure:
Prestazioni fornite dai farmacisti (art. 25 cpv. 2 lett. h e art. 26 LAMal)
D’ora in avanti i farmacisti potranno fornire prestazioni volte a ottimizzare la terapia farmacologica prescritta dal medico e l’aderenza terapeutica a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Inoltre, potranno eseguire o ordinare analisi correlate a tali prestazioni nonché dispensare mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici. Queste prestazioni da parte dei farmacisti devono avvenire in accordo con il medico curante.
Inoltre, i farmacisti potranno effettuare autonomamente esami o misure preventive nel quadro di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale.
Ampliamento delle prestazioni delle levatrici (art. 29 cpv. 2 lett. a, b, e, f nonché cpv. 3 LAMal)
In futuro, le levatrici potranno effettuare un maggior numero di prestazioni sotto la propria responsabilità. Nello specifico, potranno utilizzare determinati medicamenti e prescrivere alcune analisi, mezzi e apparecchi. Inoltre, potranno anche seguire la madre e il bambino nel periodo successivo alla nascita e fornire prestazioni in caso di malattia della madre e del bambino.
Esame differenziato dei criteri EAE (art. 32 cpv. 3 LAMal)
Il Consiglio federale è ora autorizzato a stabilire, in modo differenziato a seconda delle caratteristiche della prestazione, la frequenza del riesame periodico delle prestazioni in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) e a decidere quali di questi criteri vanno riesaminati.
Processo di designazione e rimunerazione delle vaccinazioni (art. 33 cpv. 6 LAMal)
Attualmente il processo di rimunerazione delle vaccinazioni vede coinvolte tre Commissioni federali: la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) e la Commissione federale dei medicamenti (CFM). In futuro, per la rimunerazione dei vaccini verranno consultate solo due commissioni extraparlamentari invece che tre. Pertanto, su raccomandazione della CFV non verrà più consultata la CFPF, bensì direttamente la CFM. Così facendo il processo verrà adeguato all’ammissione nell’elenco delle specialità (ES) degli altri medicamenti impiegati a fini terapeutici.
Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera (art. 41 cpv. 1bis segg. LAMal)
I governi cantonali devono stabilire tariffe di riferimento per le cure stazionarie dispensate in una struttura scelta dall’assicurato al di fuori del Cantone, basandosi sulla tariffa applicata per un trattamento analogo in uno degli ospedali figuranti nell’elenco del Cantone di domicilio. Questa misura promuove la concorrenza intercantonale tra gli ospedali.
Trasmissione elettronica delle fatture (art. 42 cpv. 3ter LAMal)
Questa misura prevede che, in futuro, tutti i fornitori di prestazioni dei settori stazionario e ambulatoriale saranno fondamentalmente tenuti a trasmettere le fatture in forma elettronica. Inoltre, su richiesta della persona assicurata, il fornitore di prestazioni è tenuto a inviargliele gratuitamente in formato cartaceo.
Tessera d’assicurato (art. 42a cpv. 2–3 LAMal)
Per tener conto della crescente digitalizzazione, la tessera d’assicurato digitale sarà equiparata a quella fisica. Inoltre, sarà creato un disciplinamento giuridico che consente di continuare a utilizzare la tessera d’assicurato come strumento d’identificazione. In linea di principio, d’ora in avanti la tessera d’assicurato sarà emessa in formato elettronico, ma, su richiesta della persona assicurata potrà essere rilasciata anche in formato fisico.
Convenzioni tariffali: considerazione dei miglioramenti dell’efficienza (art. 43 cpv. 7 LAMal)
Con questa misura si stabilisce che le tariffe devono tenere conto dei miglioramenti dell’efficienza resi possibili dai progressi medici e tecnici. Ciò mira a precisare gli attuali principi in materia di fissazione e adeguamento delle tariffe, i quali si basano su una gestione economica e una struttura appropriata.
Modelli di prezzo e restituzioni (art. 52b LAMal)
I modelli di prezzo sono accordi che prevedono restituzioni tra un’azienda (farmaceutica) e un soggetto che sostiene i costi per consentire, a determinate condizioni, l’accesso a una prestazione sanitaria (p. es. medicamenti, analisi ecc.). Per migliorare la certezza del diritto e l’applicabilità dei modelli di prezzo, con questa misura vengono consolidate le basi legali esistenti nella legge. Inoltre, il loro campo d’applicazione viene esteso, oltre che ai medicamenti, anche all’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) e all’elenco delle analisi (EA). Infine, l’istituzione comune LAMal gestirà un nuovo fondo per le restituzioni per i casi in cui esse non possano essere effettuate direttamente. Gli importi versati in questo fondo saranno ridistribuiti agli assicuratori e, per il settore stazionario, anche ai Cantoni.
Deroga all’accesso ai documenti ufficiali concernenti l’importo, il calcolo e le modalità delle restituzioni (art. 52c LAMal)
Nell’ambito dei modelli di prezzo il Consiglio federale può stabilire che venga negato l’accesso ai documenti ufficiali previsto dalla legge sulla trasparenza (LTras). La disposizione derogatoria è indispensabile viste le norme previste sui modelli di prezzo e le restituzioni: senza di essa, vi è il rischio che i titolari dell’omologazione non siano più disposti ad accettare modelli di prezzo e soprattutto rinuncino a presentare una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità. È previsto anche che un organo indipendente elabori un rapporto per rendere conto dell’attuazione dei modelli di prezzo.
Rimunerazione temporanea dei medicamenti (art. 52d LAMal)
Questa misura consentirà la rimunerazione di medicamenti per i quali è dimostrato un importante fabbisogno medico a partire dal momento della loro omologazione da parte di Swissmedic. Sarà la CFM a stabilire quando il fabbisogno medico di un certo medicamento è elevato. Su richiesta del titolare dell’omologazione, questi medicamenti possono essere iscritti in un elenco provvisorio per al massimo due anni con un prezzo temporaneo fissato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Al più tardi al termine di questa scadenza, i medicamenti saranno iscritti nell’ES o non saranno più rimunerati dall’AOMS. La differenza rispetto al prezzo definitivo è restituita dagli assicuratori-malattie alle aziende farmaceutiche successivamente all’iscrizione del medicamento nell’ES.
Modelli di ripercussioni sui costi (compensazione versata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di ingenti volumi di mercato [art. 52e LAMal])
Qualora vengano raggiunte determinate soglie di fatturato, al momento dell’iscrizione nell’ES o del riesame il titolare dell’omologazione potrà essere obbligato a restituire in favore dell’AOMS una piccola quota del fatturato annuo eccedente le soglie definite. Mediante questo «sconto sulla quantità», si possono realizzare risparmi sui medicamenti che generano fatturati molto elevati. Dopo un periodo transitorio di due anni stabilito dal Parlamento, quindi probabilmente a partire dal 2029, questa misura consentirà di risparmiare un importo dell’ordine di 350–400 milioni di franchi all’anno. Per medicamenti economici o che hanno costi di fabbricazione molto alti possono essere definite deroghe a tale misura per garantire l’approvvigionamento. È previsto che l’UFSP rediga un rapporto concernente l’attuazione e le ripercussioni di questa misura.
Utilizzo dei dati degli assicurati da parte degli assicuratori (art. 56a e art. 84 cpv. 1 lett. j)
Lo scopo è creare opportunità d’informazione che contribuiscano al contenimento dei costi. Grazie a questo adeguamento della LAMal, gli assicuratori-malattie possono informare gli assicurati in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione. In questo contesto, tuttavia, i diritti della personalità degli assicurati vanno salvaguardati al meglio. Gli assicurati possono opporsi in qualsiasi momento alla condivisione da parte degli assicuratori di tali informazioni mirate. Inoltre, questi ultimi sono tenuti a comunicare agli assicurati lo scopo delle informazioni mirate e a metterli al corrente del fatto che la loro ricezione è facoltativa.
Precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità (art. 64 cpv. 7 lett. b LAMal)
Questi adeguamenti prevedono un ampliamento della rimunerazione delle prestazioni senza partecipazione ai costi estendendone sia la durata di validità, che il campo d’applicazione. In caso di gravidanza, le donne saranno esentate dalla partecipazione ai costi per prestazioni generali, cure in caso di malattia, infortunio, infermità congenite e interruzione non punibile della gravidanza, il tutto a partire dal primo giorno di gravidanza, accertato da un medico o da una levatrice. L’esenzione dura sino a otto settimane dopo il parto o dopo la fine della gravidanza. Le prestazioni di maternità sono esentate dalla partecipazione ai costi.
Altri rami delle assicurazioni sociali (misure nella LAI)
Oltre agli adeguamenti della legge federale sull’assicurazione malattie, sono state proposte anche alcune modifiche della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in materia di modelli di prezzo, criteri EAE, deroga all’accesso ai documenti ufficiali, rimunerazione temporanea e modelli di ripercussioni sui costi (compensazione versata all’AOMS in caso di volumi ingenti sul mercato).
Introduzione di un limite massimo giornaliero di punti tariffari computabili (disposizioni transitorie n. III cpv. 6 LAMal)
Il Parlamento ha introdotto e adottato nelle disposizioni transitorie un nuovo capoverso che incarica il Consiglio federale di modificare la struttura tariffale nazionale nel settore delle cure ambulatoriali al fine di introdurre un limite massimo per il volume di punti tariffari computabili per giorno lavorativo.
Ripercussioni del disegno di legge
Il pacchetto 2, che s’iscrive nella continuità del pacchetto 1 nonché del controprogetto indiretto relativo alla definizione di obiettivi di costo, mira a contenere l’aumento dei costi dell’AOMS a un livello giustificato da motivi medici, limitando così la crescita dei premi dell’assicurazione malattie. Anch’esso fa leva su tutti gli attori, chiamando ciascuno di essi ad assumersi le proprie responsabilità.
Molte delle misure, tra cui figurano per esempio quella sulla trasmissione elettronica delle fatture, ma anche quella sulle tariffe di riferimento eque o sul riesame differenziato dei criteri EAE, comportano risparmi difficilmente quantificabili, poiché dipendono dalla concreta attuazione da parte degli attori interessati. Determinate misure possono comportare anche contenuti costi aggiuntivi a carico dell’AOMS, come per esempio quella concernente l’ampliamento delle prestazioni delle levatrici o la precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità.
La misura modelli di ripercussioni sui costi (compensazione versata all’AOMS in caso di ingenti volumi di mercato) presenta un potenziale di risparmio notevole e deve essere strutturata in modo tale da ottenere risparmi pari a circa 300–400 milioni di franchi all’anno.
Prossimi passaggi
L'Ufficio federale della sanità pubblica elabora le disposizioni esecutive necessarie.
Nella sua seduta del 5 novembre 2025, il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione sul progetto di modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal). L’obiettivo è, tra le altre cose, consentire agli assicuratori di informare in modo mirato gli assicurati sulle prestazioni più economiche. La consultazione si concluderà il 19 febbraio 2026.
Nella sua seduta del 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica dell'OAMal. Il pacchetto «Prestazioni assicurazione malattia» contiene le quattro misure «prestazioni fornite dai farmacisti», «ampliamento delle prestazioni delle levatrici», «tariffe di riferimento eque per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera» e «precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità». La consultazione si concluderà il 12 marzo 2026.
Le disposizioni transitorie incaricano il Consiglio federale di redigere un rapporto sull'attuazione e sugli effetti di questo secondo pacchetto di misure volte a contenere i costi della sanità (clausola di valutazione nelle disposizioni transitorie, n. III, cpv. 7). Il rapporto deve essere redatto al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore della modifica della LAMal.
Ulteriori informazioni
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