Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria
Spesso per intervenire tempestivamente ed efficacemente nella dinamica degli eventi epidemiologici allo scopo di combattere e prevenire i danni, è necessario che i pericoli per la salute siano individuati precocemente e dichiarati.
Ne risultano esigenze elevate per coloro che sono tenuti a fare le dichiarazioni (medici, ospedali, laboratori), ma anche per l'organizzazione dei canali d'informazione all'interno del sistema e il trattamento dei dati.
L'obbligo di dichiarazione rappresenta l'elemento centrale del sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili in Svizzera. La Guida sulla dichiarazione obbligatoria (in francese) descrive – oltre che i criteri e le scadenze di dichiarazione – le peculiarità nel processo di dichiarazione delle malattie trasmissibili a dichiarazione obbligatoria e degli agenti patogeni.
Chi dichiara?
Tutti i medici, ospedali e istituzioni sanitarie pubbliche o private e i laboratori in Svizzera, in base al motto «Chi effettua una diagnosi dichiara». Gli ospedali coordinano le dichiarazioni nell'ambito della loro istituzione.
Quando dichiarare?
Non appena il criterio di dichiarazione rispettivo soddisfatto, entro 2 ore, 24 ore o 1 settimana. La Guida sulla dichiarazione obbligatoria (in francese, in tedesco) spiega i criteri di dichiarazione specifici agli agenti patogeni e le peculiarità.
Come dichiarare?
I referti di laboratorio relativi ad agenti patogeni soggetti all’obbligo di dichiarazione devono essere trasmessi esclusivamente per via elettronica, tramite l’interfaccia FHIR automatizzata CH ELM oppure tramite il portale di dichiarazione Infreport Web. I precedenti canali di dichiarazione tramite e-mail protetta HIN, fax o posta non sono più ammessi.
Tutte le dichiarazioni di laboratorio che non avvengono tramite FHIR (CH ELM) devono essere presentate obbligatoriamente tramite Infreport Web. In caso di riscontro o sospetto di un agente patogeno da dichiarare entro 2 ore, è inoltre necessaria una dichiarazione telefonica.
I referti clinici nonché i referti epidemiologici (aggregazioni di casi e risultati insoliti) possono essere dichiarati utilizzando i moduli qui disponibili. Ove possibile, la dichiarazione dovrebbe avvenire senza discontinuità di supporto (ad es. come PDF compilato tramite e-mail HIN).
A chi dichiarare?
I laboratori trasmettono le dichiarazioni di laboratorio esclusivamente per via elettronica al sistema nazionale presso l’UFSP, tramite CH ELM (FHIR) o Infreport Web. Conformemente all’art. 12, cpv. 3, ODMT, l’UFSP mette quindi immediatamente le dichiarazioni a disposizione dei servizi del medico cantonale competenti.
Di conseguenza, non è più necessario trasmettere direttamente la dichiarazione di laboratorio al Cantone competente.
Come finora, gli agenti patogeni soggetti all’obbligo di dichiarazione entro due ore devono essere dichiarati anche telefonicamente all’UFSP e al medico cantonale competente.
Non essendo ancora disponibili canali di dichiarazione elettronica per i referti clinici, non sono state apportate modifiche al processo attuale. I referti clinici devono pertanto continuare a essere dichiarati al servizio medico cantonale competente per il luogo di domicilio della persona interessata.
I referti epidemiologici devono essere dichiarati al servizio medico cantonale del Cantone in cui si trova il medico, l’ospedale o la struttura sanitaria pubblica o privata che ha effettuato l’osservazione. Anche per i referti epidemiologici non sono ancora disponibili canali di dichiarazione elettronica.
Cosa dichiarare?
In conformità con l'Ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015 sulla dichiarazione delle osservazioni di malattie trasmissibili nell'uomo (SR 818.101.126), devono essere comunicati i seguenti dati:
I medici dichiarano i referti clinici conformemente alle prescrizioni dei formulari di dichiarazione (tra cui dati relativi alla persona interessata, alla diagnostica di laboratorio, all’esposizione, allo stato vaccinale e alle misure adottate).
Al momento dell’ordinazione della diagnostica di laboratorio, devono inoltre essere trasmessi al laboratorio il numero AVS della persona interessata, il GLN della medica o del medico curante nonché il numero IDI/RIS dell’azienda (ospedale, studio medico).
I laboratori dichiarano i referti di analisi di laboratorio per via elettronica tramite CH ELM (FHIR) o Infreport Web, con le informazioni necessarie relative alla persona interessata, al medico ordinante, alle date di prelievo e di analisi, al metodo e al risultato.
Nel quadro della dichiarazione elettronica, i laboratori dichiarano inoltre le informazioni trasmesse con l’ordine di laboratorio (numero AVS della persona interessata, GLN della medica o del medico curante nonché numero IDI/RIS dell’azienda mandante).
Il laboratorio si identifica inoltre al momento della dichiarazione mediante il proprio numero IDI/RIS.
Gli ospedali dichiarano i referti di analisi epidemiologiche in base al formulario di dichiarazione (comprese le caratteristiche epidemiologiche, il numero di pazienti coinvolti e le misure attuate).
Ulteriori informazioni
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Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Sistemi di sorveglianza
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna