Laboratori e capi di laboratorio
Per lavorare in Svizzera in qualità di capo di laboratorio, assumendo la principale responsabilità tecnica per le analisi di laboratorio, occorre un titolo FAMH o il riconoscimento dell'equivalenza di un perfezionamento corrispondente.
Capo di laboratorio con principale responsabilità tecnica per le analisi - Esercizio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Chi intende lavorare in Svizzera in qualità di capo di laboratorio, assumendo la principale responsabilità tecnica per le analisi in un laboratorio che esercita a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, necessita di un riconoscimento dell'equivalenza nel quadro della legislazione sull'assicurazione malattie.
Il formulario di domanda è riportato alla voce «Documenti».
Capo di laboratorio con principale responsabilità tecnica per le analisi genetiche di laboratorio (esami citogenetici e genetico-molecolari sull’essere umano)
Chi intende lavorare in Svizzera in qualità di capo responsabile per l'esecuzione di analisi genetiche di laboratorio (esami citogenetici e genetico-molecolari sull'essere umano), necessita di un riconoscimento dell'equivalenza nel quadro della legislazione sugli esami genetici sull’essere umano. Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo: Esami genetici sull’essere umano
FAQ Domande di riconoscimento dell'equipollenza di un perfezionamento in medicina di laboratorio
(stato 1° maggio 2025)
No.
Se infatti i requisiti formali sono soddisfatti, il riconoscimento dell’equipollenza di diplomi di medico o farmacista conseguiti in uno Stato membro dell’Unione europea avviene in modo «automatico». Ciò è possibile perché i requisiti di formazione per le professioni succitate sono stati armonizzati negli Stati membri. Il riconoscimento automatico di questi diplomi da parte della Svizzera si basa sull’accordo sulla libera circolazione 0.142.112.681 stipulato nel quadro degli accordi bilaterali con l’Unione europea che per le professioni summenzionate è in vigore dal 2002.
In particolare, questo riconoscimento «automatico» trova fondamento nel capitolo III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*. Nel quadro del riconoscimento automatico di questi diplomi, dunque, non viene effettuata alcuna verifica materiale della formazione.
Ciò non vale per i perfezionamenti in medicina di laboratorio. Il riconoscimento dell’equivalenza di un perfezionamento in medicina di laboratorio è disciplinato nel capitolo I della direttiva 2005/36/CE. In tal caso non avviene un riconoscimento «automatico», bensì una verifica materiale della durata e del contenuto del perfezionamento estero, il quale viene confrontato con il perfezionamento definito dall’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH). Si tratta quindi di una verifica effettuata caso per caso.
*La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132, in vigore nell'UE dal 10 dicembre 2013, non si applica in Svizzera.
Per il riconoscimento dell'equipollenza di un perfezionamento, come formazione di base che ha preceduto il perfezionamento, è richiesto un diploma universitario o un master consecutivo (incluso un bachelor) con almeno 270 o 300 punti ECTS. Un master con meno punti non posso essere preso in considerazione.
Come formazione di base è possibile prendere in considerazione indirizzo di studio in medicina, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biologia, microbiologia, biochimica o materie nel campo delle scienze della vita.
Come criterio per il riconoscimento dell’equipollenza di un perfezionamento estero in medicina di laboratorio ci si basa sulla definizione di perfezionamento dell’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH).
Affinché un perfezionamento estero in medicina di laboratorio nei settori specialistici quali ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica possa essere riconosciuto come equipollente, il richiedente deve aver svolto minimo una formazione generalmente di 4 anni.
Se il richiedente ha ottenuto il perfezionamento in medicina di laboratorio in diversi settori specialistici ha la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’equipollenza del perfezionamento in una materia principale e al massimo in tre materie complementari (senza genetica medica). In tal caso il perfezionamento nella materia principale deve essere stato di 3 anni. Nel caso di una materia complementare, il perfezionamento deve essere durato 12 mesi, o nel caso di due o tre materie complementare, corrispondenti a 12 mesi ciascuna,
Se, al contrario, il riconoscimento del perfezionamento è richiesto per un solo settore specialistico della medicina di laboratorio (materia principale), gli anni di perfezionamento in tale materia devono essere 4. In questo caso il quarto anno di perfezionamento può essere costituito da attività clinica o ricerca in quel settore specialistico della medicina di laboratorio (cfr. FAQ 5).
Per il riconoscimento del perfezionamento in medicina di laboratorio in genetica medica il perfezionamento estero deve essere stato svolto esclusivamente in questo settore specialistico per 4 anni.
Nel perfezionamento in medicina di laboratorio il lavoro pratico nella quotidianità del laboratorio deve avere un ruolo preponderante. Con lavoro pratico si intendono la partecipazione alle analisi di routine (un’attività a contatto con i pazienti in ospedale, ambulatorialmente o in uno studio medico) e l’acquisizione di conoscenze concernenti i seguenti ambiti: indicazioni e interpretazione degli esami specialistici nel quadro di accertamenti clinici, valutazione del decorso e della terapia, questioni relative alla conduzione (gestione) del laboratorio e alla sicurezza di quest’ultimo, garanzia della qualità (ivi compreso il controllo della qualità), introduzione di nuovi metodi e apparecchi nonché gestione del personale.
La percentuale delle analisi di routine deve costituire almeno il 75 per cento dell’attività. Di conseguenza, al perfezionamento teorico (studio della bibliografia, frequenza di lezioni e seminari) e alla partecipazione a progetti di ricerca (cfr. FAQ 5) può essere dedicato al massimo il 25 per cento del tempo di lavoro a disposizione. Se quindi nel perfezionamento estero la ricerca e il perfezionamento teorico superano il 25 per cento, il tempo computato come perfezionamento sarà proporzionalmente minore. Se un perfezionamento viene svolto a tempo parziale, entrano in vigore altre regole (cfr. FAQ 6).
Per questo motivo, se la percentuale dedicata alle analisi di routine rappresenta meno del 75 per cento del perfezionamento, la durata del praticantato in questione verrà moltiplicata per la percentuale di tempo dedicato alle analisi di routine.
Esempio: 6 mesi di praticantato svolti durante un perfezionamento la cui percentuale di analisi di routine è del 60 per cento vengono computati come 3,6 mesi di praticantato effettivi.
Ricerca e/o attività clinica possono essere computate come parte di un perfezionamento estero in medicina di laboratorio fino a 12 mesi nel caso in cui la richiesta riguardi il riconoscimento dell’equipollenza con un perfezionamento FAMH in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica senza materie complementari o in genetica medica (cfr. FAQ 3).
In linea di principio, il riconoscimento dell’equipollenza tra un perfezionamento FAMH e un perfezionamento estero in medicina di laboratorio presuppone che quest’ultimo sia stato svolto a tempo pieno. Se però il perfezionamento è stato svolto in parte o completamente a tempo parziale, p. es. per via di una maternità, il grado di occupazione minimo richiesto è del 50 per cento (perfezionamenti con un grado di occupazione inferiore non saranno dunque considerati). In caso di tempo parziale, le percentuali che compongono il perfezionamento verranno corrette di conseguenza.
I perfezionamenti con grado di occupazione del 50 per cento vengono presi in considerazione solo nel caso in cui la totalità del tempo era dedicata alle attività pratiche in analisi di routine (cfr. FAQ 4).
In base al principio di proporzionalità, i perfezionamenti esteri in medicina di laboratorio che quanto a durata o a contenuto risultano insufficienti possono eventualmente essere riconosciuti tenendo conto della pratica professionale.
In tal caso si verifica se la pratica professionale svolta dal richiedente abbia colmato le lacune rilevate. Di norma, una lacuna temporale superiore a 12 mesi non può essere compensata dalla pratica professionale rispetto alla domanda di formazione continua FAMH. Lo stesso vale per le lacune di contenuto troppo ampie.
In linea di principio, un’attività professionale svolta dopo la fine del perfezionamento viene presa in considerazione solo se il suo grado di occupazione è almeno del 50 per cento (cfr. FAQ 6).
Sì
Se, nonostante la considerazione della pratica professionale (cfr. FAQ 7), un perfezionamento estero in medicina di laboratorio non risulta equipollente al perfezionamento FMAH, l’UFSP può ordinare provvedimenti compensatori. In altre parole, l’UFSP può imporre al richiedente di compensare le lacune con un’integrazione sotto forma di praticantato (tirocinio di adattamento) o una prova attitudinale come prevede l’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (cfr. FAQ 1).
Le misure di compensazione devono essere effettuate in Svizzera.
La procedura per il riconoscimento dell’equipollenza di un perfezionamento in medicina di laboratorio è scritta: la valutazione dell’UFSP si basa infatti esclusivamente sulle attestazioni scritte presentate dal richiedente. Non sono previste richieste in forma orale. I richiedenti hanno il dovere di collaborare alla determinazione dei fatti del caso.
A differenza della procedura per l’ottenimento di un titolo di perfezionamento FAMH (cfr. FAQ 11), in quella per il riconoscimento dell’equipollenza le effettive conoscenze specialistiche e le abilità del richiedente non sono oggetto di valutazione.
In caso di incompletezza del dossier o di ambiguità, l'UFSP fornisce istruzioni supplementari: se il dossier è ancora incompleto anche dopo tre richieste di istruzioni (cioè se non è possibile stabilire i fatti dell’perfezionamento), l'UFSP non entra nel merito della domanda o richiede una tassa più elevata (fino a un massimo di CHF 5'000.-, cfr. FAQ 10). Dopo la sesta istruzione successiva, l'UFSP non entra definitivamente in materia su una richiesta.
Se la domanda è completa, l'UFSP chiede un parere alla commissione di esperti FAMH., che ha il valore di una perizia*. Se, dopo aver valutato come plausibile la perizia della FAMH, l’UFSP giunge alla conclusione che il perfezionamento estero e il perfezionamento FAMH non sono equipollenti, la richiesta viene respinta o l'UFSP dispone misure di compensazione (cfr. FAQ 8).
I richiedenti residenti devono indicare un indirizzo postale in Svizzera, al più tardi al momento della decisione dell'UFSP per un riconoscimento, non riconoscimento o per il rifiuto di riconoscere dell'equipollenza di un perfezionamento. I richiedenti domiciliati all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Senza tale indirizzo di consegna, l'UFSP non può inviare la decisione.
Contro la decisione dell’UFSP di non entrare nel merito di una domanda o di decidere misure di compensazione o di respingerla, il richiedente può fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.
*Il compito della FAMH in questa procedura è diverso rispetto al ruolo che ricopre nel quadro del perfezionamento FAMH (cfr. FAQ 11).
La durata della procedura dipende dalla completezza del fascicolo di domanda e dalla qualità dei documenti presentati: se i documenti indicati dall’UFSP nella lettera di istruzioni vengono presentati velocemente e in modo completo ed emergono poche o nessuna imprecisione il tempo necessario è di un anno al massimo. Se invece i documenti sono incompleti e vi sono molti punti da chiarire, la procedura può durare più di un anno. In questo contesto, va anche considerato che l'UFSP chiede un parere al comitato di esperti FAMH.
(Attenzione a non confondere un parere della FAMH nel quadro di una domanda per il riconoscimento dell’equipollenza di un perfezionamento estero in medicina di laboratorio e la domanda presentata alla FAMH per l’ottenimento di un titolo di perfezionamento FAMH)Al momento della presentazione dei documenti, i richiedenti domiciliati in Svizzera devono versare un anticipo sui costi di 1’500 franchi (se domiciliati all'estero, è necessario pagare l'intera tassa di 3.000 franchi). Solo dopo aver ricevuto l'anticipo (o l'intera tassa), l'UFSP effettua un controllo della completezza e una prima valutazione giuridica. Non appena la situazione del dossier lo consente, l'UFSP comunica al richiedente il risultato della valutazione e lo informa con un preavviso sulle prospettive di riconoscimento dell'equivalenza della formazione continua. Se la prognosi è negativa, è possibile ritirare la domanda. In questo caso, di norma, una parte dell'anticipo o della tassa pagata viene rimborsata.
Se il richiedente mantiene la domanda dopo il preavviso, il dossier deve essere integrato. In questo caso è dovuta la tassa completa.
Se il lavoro è eccessivo, in particolare se il dossier deve essere respinto più di tre volte per miglioramenti, la tassa può arrivare fino a CHF 5'000.
Sì.
Se il richiedente non è in grado di presentare la prova scritta del perfezionamento professionale in medicina di laboratorio richiesta dall'UFSP per il riconoscimento dell'equivalenza, in particolare perché il perfezionamento professionale è avvenuto molto tempo fa, può rivolgersi direttamente alla Federazione dei laboratori medici svizzeri (FAMH*) per ottenere un titolo di perfezionamento FAMH.
A tal fine il fascicolo deve essere presentato alla FAMH. Nel quadro di un esame di ammissione o di un colloquio, il Comitato di esperti FAMH decide quali parti del perfezionamento estero in medicina di laboratorio possono essere riconosciuti come equipollenti al perfezionamento FAMH e in che misura il perfezionamento estero debba eventualmente essere completato con un praticantato presso un un laboratorio medico in Svizzera. Dopo un esame finale superato con successo, viene rilasciato il titolo di perfezionamento FAMH.
La presentazione della domanda alla FAMH per l’ottenimento di un titolo di perfezionamento FAMH implica la non entrata nel merito della domanda per il riconoscimento di un perfezionamento estero in medicina di laboratorio da parte dell’UFSP o il rigetto della relativa domanda pendente.
*FAMH, Segreteria generale, Altenbergstrasse 29, 3000 Berna 8, tel: 031 313 88 30,
Web: www.famh.ch, mail: info@famh.ch
Ulteriori informazioni
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione analisi, mezzi e apparecchi
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna