FAQ sull'attuazione della legge sui prodotti del tabacco
La legge sui prodotti del tabacco (LPTab) e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° ottobre 2024 insieme ad altre disposizioni di legge correlate. Per alcune disposizioni è previsto un periodo transitorio. Nella presente pagina si darà risposta alle domande più frequenti sull’attuazione della normativa e si illustreranno nuovi strumenti, per esempio manuali o link a siti Internet, volti a facilitarne l’esecuzione.
I contenuti di questa pagina si rivolgono, tra gli altri, alle imprese che producono o vendono prodotti del tabacco o sigarette elettroniche e alle persone responsabili degli organi cantonali di esecuzione. Le FAQ fungono da supporto. In caso di dubbio occorre fare riferimento ai testi della legge e dell’ordinanza.
Nota sulle notifiche e sulle domande
Modifiche applicabili a partire dal 1° ottobre 2024
Le disposizioni dell’ordinanza sul tabacco (OTab, RS 817.06) relative alle seguenti notifiche e domande sono decadute il 1° ottobre 2024:
succedanei del tabacco (art. 3 OTab)
nuovi ingredienti (art. 6 OTab)
elenchi delle sostanze aggiunte utilizzate (art. 10 OTab)
I dati, i campioni di prodotto o altre informazioni che ci perverranno per posta o per via elettronica non sono più elaborati.
Vi ringraziamo in anticipo per la corretta implementazione della nuova procedura di notifica in conformità agli articoli 26 e 27 della legge sui prodotti del tabacco (LPTab).
Legge suiprodotti del tabacco (LPTab)
La legge è entrata in vigore il 1° ottobre 2024. La maggior parte delle disposizioni si applica da subito, per esempio il divieto di consegna ai minorenni e le nuove restrizioni della pubblicità.
La legge e l’ordinanza disciplinano i prodotti seguenti:
i prodotti del tabacco destinato a essere fumato (sigarette, sigari), a essere riscaldato o fiutato (snuff)
i prodotti a base di nicotina per uso orale con o senza tabacco (snus, bustine di nicotina)
i prodotti da fumo a base di erbe (sigarette alla canapa contenente CBD)
le sigarette elettroniche con e senza nicotina, compresi i liquidi di ricarica
i prodotti simili:
- prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, per esempio alla canapa contenente CBD
- prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati
- prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (pietre, creme, gel)
L’espressione «prodotti del tabacco e sigarette elettroniche» utilizzata nelle risposte seguenti designa l’insieme di questi prodotti.
(art. 2–4 LPTab, art. 2 e 3 OPTab)
Per l’adeguamento dell’etichettatura dei prodotti, per esempio relativamente alle nuove avvertenze combinate (immagine e testo), si applica un periodo transitorio di un anno. Anche la notifica dei prodotti deve essere presentata entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
No, i prodotti simili sono definiti nella legge sui prodotti del tabacco e nella rispettiva ordinanza.
Questi prodotti sono soggetti al diritto sulle derrate alimentari, quindi l’ufficio federale competente è l’USAV. Gli oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose non possono contenere sostanze farmacologicamente attive.
Tuttavia, tali prodotti potrebbero essere immessi sul mercato svizzero secondo il principio «Cassis de Dijon». Attualmente non è stabilita un’età minima per la consegna di questi prodotti.
La nuova legge sui prodotti del tabacco impone il divieto di consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche ai minorenni in tutta la Svizzera (v. riquadro sui prodotti a cui si applica la LPTab).
(art. 23 LPTab)
Il divieto si applica dal 1° ottobre 2024, ossia dall’entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco. Nella maggior parte dei Cantoni si applicano già disposizioni in materia di consegna. Con le nuove disposizioni l’età è però armonizzata in tutta la Svizzera a 18 anni.
Sì, il divieto di consegna si applica a tutti i canali di vendita. I fornitori di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche devono adottare le misure necessarie affinché i loro prodotti non possano essere acquistati da minorenni.
(art. 23 cpv. 3 LPTab)
Se dubita che l’acquirente sia maggiorenne, il venditore è tenuto a controllarne l’età, verificandola tramite un documento d’identità ufficiale che riporti fotografia e data di nascita. Può trattarsi di un passaporto, di una carta d’identità, di una carta di soggiorno o di una licenza di condurre. L’applicazione Age Check, per esempio, può essere utilizzata per verificare automaticamente la data di nascita riportata sul documento d’identità. Questa permette di scannerizzare il documento e di visionare direttamente l’età della persona. Alcune organizzazioni attive nell’ambito della prevenzione mettono inoltre a disposizione documenti per calcolare l’età o tabelle in cui è indicata l’età attuale per i vari anni di nascita.
Il divieto di consegna ai minorenni si applica anche alla vendita online e ai distributori automatici. Cliccare su «Confermo di avere 18 anni» non è sufficiente. La verifica dell’età dell’acquirente deve essere eseguita in modo sicuro e corretto. Se il venditore online non installa un sistema per garantire il rispetto del divieto di vendita ai minorenni, contravviene al suo obbligo di controllo autonomo e può essere punito.
(art. 23 cpv. 1 e 3, art. 25 e 45 cpv. 1 lett. f LPTab)
No, il sistema di controllo può essere scelto liberamente. Deve però garantire che sia rispettato il divieto di consegna.
I datori di lavoro sono liberi di decidere come organizzare la formazione del proprio personale ai fini della protezione dei giovani. Il sito web della Croce Blu age-check.ch (in precedenza Jalk) offre un sostegno a tal proposito. Sul sito è possibile iscriversi, per esempio, a corsi sulla vendita di bevande alcoliche. Sono disponibili anche corsi per la vendita di tabacco e nicotina. Le formazioni sono gratuite.
La legge sui prodotti del tabacco stabilisce che il divieto di consegna ai minorenni deve essere contrassegnato in maniera visibile e leggibile all’interno dei punti di vendita. Anche i punti di vendita delle bevande alcoliche devono segnalare i limiti di età (16/18 anni).
(art. 23 cpv. 2 LPTab, art. 42 ODerr)
No, ma Dipendenze Svizzera e diversi organi cantonali specializzati nelle dipendenze mettono a disposizione dei manifesti.
Secondo il diritto sul tabacco, questi prodotti sono considerati «oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco». Per loro si applicano solo le disposizioni sulla pubblicità. Questo significa che la legge non prevede un divieto di consegna ai minorenni per questi prodotti. Tuttavia, devono essere rispettate le prescrizioni concernenti la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.
(art. 18-22 LPTab)
No, non è permesso. L’adulto che acquista un prodotto per darlo in seguito al figlio minorenne si rende punibile poiché anche questa forma di cessione è considerata una consegna gratuita vietata.
(art. 23 LPTab)
Test d’acquisto
La legge sui prodotti del tabacco introduce per i Cantoni la possibilità di svolgere test d’acquisto che possono essere utilizzati in procedimenti penali. Viene così creata per tutta la Svizzera una base giuridica per i test d’acquisto, siano essi per i prodotti del tabacco, per le sigarette elettroniche o per l’alcol. I test d’acquisto possono essere svolti dai Cantoni stessi o essere commissionati a terzi.
L’UFSP ha redatto un manuale sui test d’acquisto in cui vengono illustrate le nuove disposizioni e si raccolgono varie raccomandazioni.
Qualora vogliano effettuare test d’acquisto, i Cantoni devono determinare quale ente è competente per il loro svolgimento; per esempio, possono attribuire questa competenza ai Comuni o alla polizia. L’autorità competente può poi affidare l’incarico di svolgere test d’acquisto a un’organizzazione specializzata riconosciuta.
(art. 24 cpv. 1 LPTab e art. 35 OPTab)
I Cantoni hanno la libertà di decidere se svolgere o meno i test d’acquisto. Tuttavia, se decidono di svolgerli devono rispettare le disposizioni legali.
(art. 24 LPTab e art. 35-41 OPTab)
Per i test d’acquisto possono essere riconosciute le organizzazioni attive nell’ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.
(art. 35 cpv. 2 OPTab)
Tutti i test d’acquisto devono basarsi su un piano dei test stabilito dall’autorità cantonale competente. Gli elementi che devono essere compresi in un piano dei test sono disciplinati dall’ordinanza.
(art. 36 OPTab)
Nello svolgere i test d’acquisto, i Cantoni o le organizzazioni incaricate devono attenersi alle prescrizioni di legge della Confederazione e al piano dei test del Cantone. Ciò potrebbe comportare la necessità di adeguare le procedure finora adottate alle nuove disposizioni.
(art. 36 OPTab)
È possibile che nel quadro di un test d’acquisto venga chiesto al minorenne di mostrare un documento d’identità, una richiesta che è compatibile con il requisito dell’anonimato poiché il venditore si concentra sostanzialmente sulla data di nascita e il calcolo degli anni. Non cercherà di ricordarsi i nomi degli acquirenti che controlla. Quando verrà a conoscenza, una o più settimane dopo, che è stato effettuato un test d’acquisto, sicuramente non si ricorderà i nomi delle persone alle quali ha chiesto di esibire la carta d’identità.
Prima, si era soliti informare il personale di vendita immediatamente dopo il test d’acquisto. Secondo una valutazione dell’UFSP, questa prassi non garantisce a sufficienza l’anonimato del minorenne.
(art. 37, 38 e 39 OPTab)
Spetta ai Cantoni controllare il rispetto delle disposizioni relative alla consegna.
Le nuove basi giuridiche della legge sui prodotti del tabacco e della legge sulle derrate alimentari (LDerr) non consentono di effettuare test d’acquisto online perché richiedono l’anonimato del minorenne. Tuttavia, con la futura introduzione della prova elettronica dell’identità (Id-e) riconosciuta dallo Stato, in avvenire potrebbe essere possibile coinvolgere minorenni nei test d’acquisto su Internet.
L’introduzione dell’Id-e è prevista per il 2026. A tempo debito si verificherà se sia possibile svolgere test d’acquisto con l’Id-e e quindi garantire l’anonimato dei minorenni.
Il risultato di un test d’acquisto deve essere comunicato all’impresa se non è stato rispettato il divieto di consegna. I Cantoni possono tuttavia decidere di informare le imprese anche in merito allo svolgimento di test d’acquisto. L’autorità cantonale informa l’impresa per scritto entro il termine previsto nel piano dei test, ma al più tardi nei 30 giorni successivi al test d’acquisto.
(art. 40 cpv. 1 OPTab)
Sulla base della nuova base giuridica contenuta nella legge sui prodotti del tabacco, il risultato di un test d’acquisto può essere utilizzato in un successivo procedimento amministrativo o penale.
(art. 24, al. 3, LPTab)
No, non è previsto un tariffario delle multe della Confederazione. La multa massima prevista dalla legge ammonta a 40 000 franchi.
(art. 45 LPTab)
Sì. Le autorità cantonali trasmettono all’UFSP, una volta all’anno e al più tardi il 31 gennaio dell’anno seguente, i dati relativi ai test d’acquisto. La comunicazione comprende dati sul numero totale di test d’acquisto e sul numero di risultati non conformi al divieto di consegna ai minorenni.
(art. 41 OPTab)
Sì, gli stessi requisiti previsti per i test d’acquisto dei prodotti del tabacco si applicano ora anche ai test d’acquisto di alcol. È possibile svolgere test d’acquisto anche per le bevande spiritose.
Le nuove disposizioni corrispondenti sono state introdotte nell’articolo 14a LDerr e anch’esse entrate in vigore il 1° ottobre 2024.
(art. 14a LDerr)
Non esiste un elenco di tutti i punti di vendita. Tuttavia, i Cantoni possono stabilire nella loro legge che è necessaria una notifica o un’autorizzazione per la vendita di prodotti del tabacco e a base di nicotina.
Pubblicità esponsorizzazione
Per proteggere la popolazione, in particolare i bambini e i giovani, dai pericoli derivanti dal consumo di tabacco, le nuove disposizioni prevedono per tutta la Svizzera il divieto di pubblicità su manifesti.
La legge sui prodotti del tabacco vieta i manifesti esposti su suolo pubblico o privato, se visibili da chi si trova sul suolo pubblico. Si vieta altresì la pubblicità dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche sui mezzi di trasporto pubblico, nei cinema e nei campi sportivi.
Anche la promozione e la sponsorizzazione sono sottoposte a restrizioni.
La consegna gratuita di prodotti, omaggi o premi non è più consentita. È inoltre vietata la sponsorizzazione di manifestazioni che hanno un carattere internazionale o sono destinate a un pubblico minorenne.
Le restrizioni della pubblicità si applicano anche agli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco, quindi per esempio anche alle pipe e alle cartine per sigarette.
Vengono mantenuti tutti i divieti finora vigenti, in particolare il divieto di pubblicità rivolta ai minorenni o il divieto di pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco (legge federale sulla radiotelevisione, LRTV). Con le nuove disposizioni, anche le sigarette elettroniche rientrano nel divieto in materia di pubblicità.
(art. 18, 19, 20 e 21 LPTab)
Le restrizioni della pubblicità vengono applicate dal 1° ottobre 2024, ossia dal momento in cui è entrata in vigore la legge sui prodotti del tabacco.
Sì, la legge sui prodotti del tabacco disciplina le disposizioni legali minime, i Cantoni possono quindi disporre restrizioni più severe concernenti la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione. Per esempio, un Cantone potrebbe vietare in maniera generale la sponsorizzazione di eventi.
(art. 22 LPTab)
I controlli, e quindi l’esecuzione delle prescrizioni di legge, spettano ai Cantoni.
(art. 35 LPTab e art. 30 OPTab)
I controlli, e quindi l’esecuzione delle prescrizioni di legge, spettano ai Cantoni.
(art. 35 LPTab e art. 30 OPTab)
Sì, la pubblicità sulla stampa e nei punti di vendita resta consentita. Rimane tuttavia vietata la pubblicità in pubblicazioni destinate ai minorenni. Questo aspetto sarà affrontato nella revisione della legge sui prodotti del tabacco.
(art. 18 cpv. 4 LPTab)
No, è vietato per i negozi che vendono principalmente prodotti soggetti alla legge sui prodotti del tabacco. Tuttavia, rimane possibile esporre un'insegna davanti al negozio o sulla facciata.
Cartelloni che pubblicizzano prodotti o offerte non sono più permessi su suolo pubblico.
No, la presenza di prodotti in sé non è considerata pubblicità.
La legge sui prodotti del tabacco vieta la pubblicità in o su edifici pubblici, ma non all’interno dei punti di vendita.
(art. 18 cpv. 2 lett. e e cpv. 4 LPTab)
Ogni forma di pubblicità deve contenere l’avvertenza, indipendentemente dall’oggetto pubblicitario in questione.
La disposizione relativa alla sponsorizzazione con carattere internazionale si applica a eventi e manifestazioni che si svolgono in parte anche all’estero o che producono in altro modo effetti transfrontalieri.
Questo caso si verifica ad esempio quando una manifestazione viene ritrasmessa ufficialmente all’estero mediante televisione, radio o Internet.
Rimarrà invece possibile sponsorizzare attività o manifestazioni che non producono effetti transfrontalieri, sebbene vi partecipino artisti internazionali, come i festival o gli open air a livello nazionale.
(art. 20 LPTab)
Sì, le restrizioni si applicano a tutti i prodotti disciplinati dalla LPTab.
Requisiti tecnici
Le imprese che producono o importano prodotti del tabacco e prodotti a base di nicotina sottostanno al controllo autonomo e devono poter provare che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato rispettano i requisiti della legge, per esempio la quantità di nicotina nei liquidi delle sigarette elettroniche. Le misurazioni e gli esami devono essere realizzati da un laboratorio accreditato.
L’ordinanza dispone come devono essere realizzate le misurazioni per essere considerate valide e rimanda alle norme tecniche ISO adeguate. Se può provare il rispetto dei requisiti imposti dalla legge, l’organismo di analisi può utilizzare anche altri metodi di analisi.
(art. 22 e all. 3 OPTab)
Le disposizioni vengono applicate dal 1° ottobre 2024, ossia dall'entrata in vigore della legge sui prodotti del tabacco.
Obbligo di controllo autonomo per le imprese
Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto al controllo autonomo e deve fare in modo che vengano rispettate le disposizioni di legge, per esempio quelle relative alla composizione dei prodotti, al loro imballaggio o alla loro etichettatura.
(art. 25 LPTab)
Le imprese sono responsabili del rispetto delle disposizioni relative al controllo autonomo.
(art. 25 LPTab)
I Cantoni sono competenti per i controlli. Per esempio possono pretendere informazioni o prelevare campioni.
(art. 30 OPTab)
Se un prodotto non rispetta i requisiti imposti dalla legge, l’impresa deve adottare immediatamente delle misure per ripristinare la situazione legale. Per esempio, potrebbe essere necessario cambiare il fornitore o ritirare temporaneamente dal mercato il prodotto.
(art. 28 LPTab e art. 28 cpv. 1 OPTab)
Il rispetto di determinate specifiche nella produzione contribuisce a una produzione standardizzata. Anche i label garantiscono che le imprese certificate soddisfino determinati requisiti di qualità.
Per garantire una fabbricazione standardizzata, il fabbricante può fare riferimento alle procedure interne da lui stesso stabilite, alle buone prassi o alle specifiche di fabbricazione stabilite dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche.
Esistono per esempio specifiche di fabbricazione pubblicamente disponibili (Publicly Available Specification PAS) per le sigarette elettroniche, i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati o determinati prodotti a base di nicotina per uso orale (bustine di nicotina), che possono essere seguite e prese come riferimento per il controllo autonomo.
(art. 21 OPTab)
Se sono stati consegnati prodotti nocivi ai consumatori, l’impresa in questione deve informare l’autorità cantonale competente e stabilire con essa se è necessario richiamare tali prodotti. I prodotti richiamati sono pubblicati gratuitamente sulla piattaforma Recall Swiss dell’Ufficio federale del consumo. L’UFSP deve essere informato dei prodotti richiamati.
La collocazione, le dimensioni e la lingua delle avvertenze sono disciplinate da disposizioni precise. Inoltre, l’UFSP ha elaborato tre nuove serie di avvertenze combinate. Per le nuove etichettature dei prodotti si applica un periodo transitorio di un anno.
(art. 50 LPTab e art. 49 cpv. 1 OPTab)
Le avvertenze devono essere collocate su tutti i prodotti del tabacco e tutte le sigarette elettroniche. L’UFSP ha redatto un documento che fornisce una panoramica delle avvertenze per i diversi prodotti.
Per l’adeguamento dell’etichettatura dei prodotti alle nuove disposizioni è previsto un termine transitorio di un anno. Pertanto, fino al 30 settembre 2025 è possibile importare o produrre prodotti la cui etichettatura corrisponde ai requisiti del diritto anteriore.
È possibile usare etichette adesive per i prodotti?
Le avvertenze combinate si possono ottenere gratuitamente dall’UFSP.
Le imprese che negli ultimi anni hanno ordinato all'UFSP i modelli di stampa per le avvertenze possono scaricare la nuova serie di immagini direttamente dal nuovo portale di segnalazione Tabacinfo.
Si prega di registrarsi prima su tabacinfo.ch. Se il download non è disponibile, è possibile compilare il modulo d'ordine.
Devono riportare le avvertenze previste dalla legge sui prodotti del tabacco e l’etichetta prevista dal diritto in materia di prodotti chimici.
(art. 24 OPTab)
L’avvertenza deve essere collocata sul lato più visibile, ossia sulla parte anteriore dell’imballaggio. Secondo il principio «Cassis de Dijon», è accettata anche per i prodotti snus contenenti tabacco la variante svedese con le avvertenze collocate sulle due superfici più grandi del pacchetto. I prodotti a base di nicotina senza tabacco per uso orale ai sensi dell'articolo 3 lettera d della LPTab devono obbligatoriamente recare le avvertenze svizzere. Ciò in virtù dell'eccezione prevista nella OIPPE (art. 2 lett. c n. 13, SR 946.513.8 OIPPE).
(art. 15 LPTab)
La legge sui prodotti del tabacco disciplina solo l’immissione in commercio in Svizzera. All’estero si applicano le legislazioni dei Paesi destinatari. I prodotti etichettati secondo il diritto anteriore possono circolare sul mercato svizzero fino ad esaurimento scorte.
Importazione
Alla dogana non è ancora richiesta alcuna prova.
Non è necessario se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 2 OPTab.
Prodotti destinati a uso personale
No. I privati che ordinano online prodotti destinati all’uso personale non sottostanno all’obbligo di notifica.
Sì, l’importazione per uso personale non è disciplinata dalla legge sui prodotti del tabacco (LPTab). Per i prodotti che non soddisfano i requisiti della LPTab, tuttavia, l’importazione è limitata al consumo di un mese. L’UFSP stabilirà le quantità corrispondenti per i singoli prodotti.
250 ml o 250 cartucce o 25 sigarette elettroniche monouso.
Protezione contro il fumo passivo
La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo vieta di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Questo divieto non si applica più solo alle sigarette tradizionali, ma anche ai prodotti destinati a essere riscaldati (prodotti del tabacco e prodotti a base di erbe), alle sigarette elettroniche e ai prodotti senza tabacco per pipe ad acqua.
(art. 2 cpv. 1 legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e art. 1 lett. a e art. 2 cpv. 1 ordinanza concernente il fumo passivo)
È vietato consumare prodotti destinati a essere riscaldati (prodotti del tabacco e prodotti a base di erbe), sigarette elettroniche e prodotti senza tabacco per pipe ad acqua in tutti i luoghi in cui era già vietato fumare prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
(art. 2 cpv. 1 legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e art. 1 lett. a e art. 2 cpv. 1 ordinanza concernente il fumo passivo)
Nei luoghi in cui si è autorizzati a fumare sigarette tradizionali è possibile consumare anche prodotti destinati a essere riscaldati (prodotti del tabacco e prodotti a base di erbe), sigarette elettroniche e prodotti senza tabacco per pipe ad acqua.
(art. 1 lett. a, dbis ed e OPFP)
I negozi specializzati possono disporre di una zona di degustazione al chiuso in cui è possibile consumare prodotti destinati a essere riscaldati e sigarette elettroniche. Per essere considerati specializzati, i negozi devono proporre principalmente prodotti definiti nella legge sui prodotti del tabacco. I chioschi e le stazioni di servizio non rientrano in questa categoria di negozi.
(art. 6a OPFP)
La degustazione deve avvenire in loco con una piccola quantità di prodotto. Il personale di vendita non può fornire ai consumatori prodotti da portare via per essere testati altrove.
(art. 6a OPFP)
La zona deve essere dotata di una ventilazione adeguata affinché le emissioni non si diffondano eccessivamente nel resto del negozio. Inoltre la zona di degustazione deve essere indicata chiaramente in quanto tale.
La zona di degustazione deve infine trovarsi in posizione appartata rispetto alla zona di vendita principale e la sua superficie non deve superare un terzo della superficie di vendita totale del negozio.
(art. 6b OPFP)
I lavoratori dei negozi specializzati che dispongono di una zona di degustazione devono acconsentire per scritto a voler lavorare in un tale negozio. La stessa regola si applica, per analogia, ai lavoratori delle sale fumatori e dei locali per fumatori.
(art. 6c OPFP)
Come sono tassate le sigarette elettroniche?
Dal 1° ottobre 2024, le sigarette elettroniche sono soggette all’imposta sul tabacco. Essa viene applicata a tutti i liquidi contenenti nicotina destinati alle sigarette elettroniche e a tutte le sigarette elettroniche monouso (con o senza nicotina) prodotti in Svizzera o importati dall’estero. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è responsabile per la riscossione dell’imposta. In caso di domande è possibile rivolgersi alla sezione Imposte sul tabacco e sulla birra (e-mail: tabak@bazg.admin.ch)
LPTab: legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche OPTab: ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche OPFP: ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo LRTV: legge federale sulla radiotelevisione USAV: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
La legge sui prodotti del tabacco e la relativa ordinanza è in vigore dal 1° ottobre 2024. La legge si prefigge di proteggere la popolazione dagli effetti nocivi del consumo di tabacco e nicotina.
4 marzo 2025
Revisione della Legge sui prodotti del tabacco
Il Parlamento ha approvato la revisione della legge sui prodotti del tabacco il 20 giugno 2025. Il dibattito ha riguardato principalmente i divieti di pubblicità.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Prevenzione e servizi sanitari Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili Schwarzenburgstrasse 157 Svizzera - 3003 Berna