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Autorizzazioni per il trapianto di organi di origine umana

Il trapianto di organi di origine umana necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (art. 27 della legge sui trapianti). Le autorizzazioni rilasciate sono elencate qui.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Biomedicina
Sezione Trapianti
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna