Legislazione sulla medicina dei trapianti
La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.
Costituzione federale
Il 7 febbraio 1999 Popolo e Cantoni hanno approvato a larga maggioranza (87,9%) l'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti, con una una partecipazione del 38%.
L'articolo costituzionale sulla medicina del trapianti
Principi della legge
- La donazione di organi, tessuti e cellule umani è gratuita.
- Il commercio di organi umani è vietato.
- Regola del consenso in senso lato: affinché il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute sia giuridicamente valido, è necessario il consenso del donatore. Se quest'ultimo non ha espresso la propria volontà, è necessario disporre del consenso degli stretti congiunti.
- Criterio di morte: la legge si basa sul concetto di «morte cerebrale». Una persona è deceduta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente.
- Per la donazione da vivente di organi, tessuti o cellule non è necessario che vi sia una parentela o una relazione particolarmente stretta dal punto di vista emozionale tra donatore e ricevente.
- La regola essenziale da rispettare al momento dell'attribuzione degli organi è l'equità. Nessuno deve essere discriminato. Gli unici criteri determinanti sono l'urgenza medica, l'utilità terapeutica, le pari opportunità e il tempo d'attesa trascorso. L'attribuzione è effettuata sempre centralmente dal Servizio nazionale di attribuzione in funzione dei bisogni specifici dei pazienti.
- Il Consiglio federale ha la competenza di limitare il numero dei centri di trapianto, ma ne farà uso unicamente se gli attuali sforzi spiegati per coordinare la medicina di punta non permetteranno di ottenere i risultati attesi.
- Il trapianto di tessuti o cellule umani embrionali o fetali è possibile unicamente previa autorizzazione dell'UFSP. Sono vietate determinate pratiche, come la donazione canalizzata oppure l'uso di tessuti o cellule embrionali o fetali provenienti da donne incapaci di discernimento.
- Gli xenotrapianti sono possibili unicamente previa autorizzazione dell'UFSP.
Legge sui trapianti (RS 810.21: Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule)
Messaggio concernente la Legge sui trapianti dal 12.09. 2001
Ordinanze relative alla legge sui trapianti
La legge sui trapianti comprende sei ordinanze di esecuzione:
Accordi internazionali
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina
Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani
Progetti legislativi sulla medicina dei trapianti
Le informazioni sui progetti legislativi in corso nel campo della medicina dei trapianti possono essere trovate al seguente link:
Indice
Ulteriori informazioni
Temi correlati
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Trapianti
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna