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Legislazione sulla medicina dei trapianti

La legge sui trapianti crea le basi legali per la medicina dei trapianti in Svizzera. Si fonda sull’articolo costituzionale 119a ed è completata da sei ordinanze di esecuzione.

Costituzione federale

Il 7 febbraio 1999 Popolo e Cantoni hanno approvato a larga maggioranza (87,9%) l'articolo costituzionale sulla medicina dei trapianti, con una una partecipazione del 38%.

L'articolo costituzionale sulla medicina del trapianti

Messaggio concernente una disposizione costituzionale sulla medicina dei trapianti del 23 aprile 1997

Principi della legge

  • La donazione di organi, tessuti e cellule umani è gratuita.
  • Il commercio di organi umani è vietato.
  • Regola del consenso in senso lato: affinché il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute sia giuridicamente valido, è necessario il consenso del donatore. Se quest'ultimo non ha espresso la propria volontà, è necessario disporre del consenso degli stretti congiunti.
  • Criterio di morte: la legge si basa sul concetto di «morte cerebrale». Una persona è deceduta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente.
  • Per la donazione da vivente di organi, tessuti o cellule non è necessario che vi sia una parentela o una relazione particolarmente stretta dal punto di vista emozionale tra donatore e ricevente.
  • La regola essenziale da rispettare al momento dell'attribuzione degli organi è l'equità. Nessuno deve essere discriminato. Gli unici criteri determinanti sono l'urgenza medica, l'utilità terapeutica, le pari opportunità e il tempo d'attesa trascorso. L'attribuzione è effettuata sempre centralmente dal Servizio nazionale di attribuzione in funzione dei bisogni specifici dei pazienti.
  • Il Consiglio federale ha la competenza di limitare il numero dei centri di trapianto, ma ne farà uso unicamente se gli attuali sforzi spiegati per coordinare la medicina di punta non permetteranno di ottenere i risultati attesi.
  • Il trapianto di tessuti o cellule umani embrionali o fetali è possibile unicamente previa autorizzazione dell'UFSP. Sono vietate determinate pratiche, come la donazione canalizzata oppure l'uso di tessuti o cellule embrionali o fetali provenienti da donne incapaci di discernimento.
  • Gli xenotrapianti sono possibili unicamente previa autorizzazione dell'UFSP.

Legge sui trapianti (RS 810.21: Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule)

Messaggio concernente la Legge sui trapianti dal 12.09. 2001

Ordinanze relative alla legge sui trapianti

La legge sui trapianti comprende sei ordinanze di esecuzione:

Ordinanza sui trapianti (RS 810.211: Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani)

Ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi (RS 810.212.3: Ordinanza concernente il programma nazionale di trapianto incrociato tra vivi)

Ordinanza sull'attribuzione di organi (RS 810.212.4: Ordinanza concernente l'attribuzione di organi per il trapianto)

Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi (RS 810.212.41: Ordinanza del DFI concernente l'attribuzione di organi per il trapianto)

Ordinanza sugli xenotrapianti (RS 810.213: Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali)

Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti (RS 810.215.7: Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti)

Accordi internazionali

Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’attribuzione di organi per il trapianto

Progetti legislativi sulla medicina dei trapianti

Le informazioni sui progetti legislativi in corso nel campo della medicina dei trapianti possono essere trovate al seguente link:

Progetti legislativi sulla medicina dei trapianti

Ulteriori informazioni

Temi correlati

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Biomedicina
Sezione Trapianti
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna