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Assicurazione malattie: Assicurati domiciliati all’estero

In questa sezione sono disponibili informazioni utili sull’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera per le persone domiciliate all’estero.

Assicurazione malattie: Obbligo d’assicurazione

Le persone che si trasferiscono all’estero non sono più soggette all’obbligo di assicurazione malattie. Tuttavia, alcune categorie di persone devono rimanere assicurate in Svizzera. Altre possono mantenere la copertura assicurativa su una base contrattuale.

Assicurazione malattie: Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) obbligate ad assicurarsi in Svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), alla Convenzione AELS o alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito devono versare i premi applicabili al loro Paese di domicilio.

Partecipazione ai costi

Gli assicurati devono partecipare ai costi delle cure mediche fornite loro in Svizzera e, in alcuni casi, all’estero. La partecipazione ai costi segue regole diverse a seconda del Paese in cui il paziente è assicurato.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna