Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha seguito una strategia vaccini orientata alla sicurezza, acquistandone precocemente da vari fabbricanti e garantendo così alla popolazione svizzera un accesso rapido a vaccini efficaci.
Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha ritenuto importante, tramite l’acquisto di vaccini, fornire alla popolazione quelli più recenti ed efficaci disponibili. Per scongiurare qualsiasi rischio di carenza, ha acquistato vaccini da vari fabbricanti. Tutti i vaccini raccomandati dalla Confederazione erano omologati da Swissmedic. La strategia prevedeva anche l’acquisto di un’ampia scorta di vaccini a titolo precauzionale. Le quantità erano calcolate in modo da garantire la vaccinazione dell’intera popolazione in qualsiasi momento con i preparati più recenti.
Questo obiettivo è stato raggiunto: nel suo rapporto di verifica, l’alta vigilanza del Parlamento ha rilevato che la Svizzera è stata in grado di garantire l’approvvigionamento della popolazione con i vaccini migliori e, di volta in volta, più recenti disponibili sul mercato (cfr. rapporto annuale 2023 delle Commissioni della gestione).
Pubblicazione dei contratti d’acquisto dei vaccini anti-COVID-19
Nel 2022, l’UFSP ha pubblicato i contratti stipulati su mandato del Consiglio federale con i fabbricanti dei vaccini Moderna, Novavax, Pfizer, Janssen, AstraZeneca e CureVac, oscurando tuttavia alcuni dati in virtù delle eccezioni previste dalla legge sulla trasparenza e, in particolare, alla luce del fatto che, a livello internazionale, tali contratti d’acquisto sono in gran parte considerati riservati. L’oscuramento dei dati mirava anche a proteggere i segreti di fabbricazione e d’affari rivendicati dai fabbricanti di vaccini.
A seguito di ricorsi relativi alla pubblicazione parzialmente oscurata dei contratti stipulati con Moderna e Novavax, il 10 febbraio 2026 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha deciso che tali contratti debbano essere divulgati senza dati oscurati. Esiste pertanto una decisione giudiziaria in materia di divulgazione dei contenuti contrattuali rilevante riguardo alla riservatezza riconosciuta a livello internazionale e ai segreti di fabbricazione e d’affari fatti valere dai fabbricanti. Il Dipartimento federale dell’interno e l’UFSP hanno quindi rinunciato a presentare ricorso dinanzi al Tribunale federale. Le sentenze sono passate in giudicato a inizio aprile 2026 e i contratti in questione sono stati quindi divulgati integralmente.
Quantità e costi
All’inizio della pandemia di COVID-19 si è registrata, in tutto il mondo, un’enorme domanda di vaccini. Allora, la situazione pandemica minacciosa e le numerose restrizioni sociali ed economiche hanno spinto molti Stati a puntare sull’approvvigionamento di vaccini, dando luogo a una serrata concorrenza per le poche dosi disponibili.
Era quindi importante e nell’interesse della popolazione svizzera ottenere dai fabbricanti di vaccini la garanzia vincolante delle quantità contrattualmente previste e provvedere al loro pagamento. In caso contrario, la Svizzera non avrebbe avuto alcuna possibilità di disporne.
Le condizioni contrattuali, concordate al termine di lunghe trattative, dipendevano da diversi fattori, come per esempio la tempestività con cui il vaccino era stato garantito contrattualmente e, di conseguenza, la rapidità con cui poteva essere fornito in modo vincolante.
Moderna
La Confederazione è riuscita a prenotare già in una fase iniziale – nell’agosto 2020 – i primi 4,5 milioni di dosi di vaccino a mRNA di Moderna. Alla fine della pandemia, il totale ammontava a 31 milioni di dosi, al prezzo di circa 32 dollari americani per dose, per un impegno finanziario da parte della Confederazione di circa 980 milioni di dollari americani.
In Svizzera, i vaccini a mRNA sono stati di gran lunga i più somministrati nel corso della pandemia, contribuendo in modo significativo alla gestione della stessa.
Novavax
Nel dicembre 2021, la Confederazione ha prenotato un milione di dosi del vaccino a base proteica di Novavax, al prezzo di 22 dollari americani per dose, per un impegno contrattuale da parte della Confederazione di circa 20 milioni di dollari americani.
Approvvigionamento di vaccini e responsabilità civile
Dal 2006, ai sensi della legge sulle epidemie vigente, in caso di pandemia la Confederazione ha il compito di garantire l’approvvigionamento di medicamenti importanti qualora i consueti canali di distribuzione privati non siano in grado di farvi fronte autonomamente. Data la natura eccezionale di una pandemia, in situazioni particolari o straordinarie può inoltre assumere determinati rischi dei fabbricanti, ad esempio rimborsando loro eventuali costi derivanti da pretese di responsabilità, il cosiddetto «indennizzo». I fabbricanti restano tuttavia, in linea di principio, soggetti alle norme svizzere generali in materia di responsabilità civile, come quelle di cui alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti, applicabili per esempio in caso di difetti di fabbricazione.
Poiché durante la pandemia di COVID-19 le autorità hanno raccomandato per l’impiego presso la popolazione soltanto vaccini omologati, il rischio di responsabilità civile è diminuito. Finora, infatti, la Confederazione non ha ricevuto alcuna richiesta in questo senso.
All’inizio della pandemia di COVID-19 si è registrata, in tutto il mondo, un’enorme richiesta di vaccini. In questa concorrenza tra i numerosi Stati, la Confederazione puntava a prenotare quanto prima vaccini di alta qualità per la popolazione svizzera e a garantirne forniture vincolanti e tempestive.
Per questo motivo, la Confederazione ha dovuto assumere impegni di indennizzo nei confronti dei fabbricanti, in alcuni casi piuttosto estesi. Ciò dipende dal fatto che gli eventuali prodotti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza, come un’epidemia, devono essere sviluppati in tempi molto brevi. Tali impegni di indennizzo erano tuttavia soggetti a limitazioni: il diritto svizzero non prevede un’esenzione totale dalla responsabilità civile. I fabbricanti restano tuttavia, in linea di principio, soggetti alle norme svizzere generali in materia, come quelle di cui alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti, applicabili per esempio in caso di difetti di fabbricazione. Anche in caso di danni commessi intenzionalmente o per negligenza grave, il fabbricante resta responsabile. Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione era tuttavia consapevole che soltanto un vaccino omologato da Swissmedic potesse essere raccomandato per una somministrazione su larga scala alla popolazione.
Lo strumento dell’«indennizzo» dei fabbricanti è comunemente impiegato a livello internazionale in caso di pandemie: gli Stati esonerano, in tutto o in parte, i fabbricanti da eventuali pretese di responsabilità civile per danni da vaccino oppure li indennizzano, mentre i fabbricanti, in contropartita, si impegnano a sviluppare e fornire i vaccini nel più breve tempo possibile. Ciò consente di preservare la capacità d’azione in situazioni di emergenza e di fornire alla popolazione i vaccini necessari il più rapidamente possibile. Si tratta di garantire il giusto equilibrio tra sicurezza dell’approvvigionamento e pretese di responsabilità civile.
FAQ sui contratti d’acquisto dei vaccini anti-COVID-19
Qui sono riportate le risposte alle domande più frequenti in merito ai contratti d’acquisto dei vaccini anti-COVID-19 divulgati.
Per poter essere impiegato, ogni vaccino deve essere omologato. L’autorità svizzera competente in materia è l’Istituto per gli agenti terapeutici indipendente Swissmedic, che applica severi requisiti: l’omologazione è accordata soltanto se è dimostrato che il vaccino in questione è sicuro, efficace e di elevata qualità. Questi criteri devono essere sempre rispettati e lo sono stati anche durante la pandemia di coronavirus.
La Confederazione ha impiegato esclusivamente vaccini omologati da Swissmedic. Il vaccino di AstraZeneca, per esempio, non era stato omologato, a differenza dell’UE, perciò nel nostro Paese non è stato impiegato. I vaccini di Moderna e Novavax – i cui contratti d’acquisto sono stati recentemente pubblicati – hanno superato il rigoroso processo di valutazione di Swissmedic, soddisfacendo i requisiti previsti e ottenendo così l’omologazione.
Data la natura eccezionale della pandemia di coronavirus, la Confederazione ha assunto determinati rischi dei fabbricanti, garantendo loro, per esempio, che, qualora necessario, avrebbe rimborsato eventuali costi derivanti da pretese di responsabilità civile avanzate dalle parti lese («indennizzo»). Tuttavia, poiché sin dall’inizio la Confederazione ha impiegato soltanto vaccini omologati da Swissmedic, tale rischio ha potuto essere notevolmente ridotto. Ad oggi, infatti, alla Confederazione non è pervenuta alcuna richiesta di questo tipo.
Inoltre, i fabbricanti restano soggetti alle norme svizzere in materia di responsabilità civile, come quelle di cui alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti, applicabili per esempio in caso di difetti di fabbricazione.
In una situazione di emergenza come quella di una pandemia, è importante che i fabbricanti sviluppino rapidamente vaccini efficaci e sicuri. Allo stesso tempo, durante la pandemia di coronavirus si è registrata un’enorme richiesta di vaccini. Allora, data la situazione e le numerose restrizioni sociali ed economiche, la maggior parte degli Stati ha puntato sull’approvvigionamento di vaccini, dando luogo a una serrata concorrenza per le poche dosi disponibili.
Era dunque importante e nell’interesse della popolazione svizzera ottenere tempestivamente dai fabbricanti di vaccini la garanzia vincolante delle quantità contrattualmente previste, il che ha influito sulle condizioni contrattuali. Se avesse agito diversamente, la Svizzera non avrebbe potuto disporre dei vaccini necessari.
Sulle condizioni contrattuali hanno influito anche altri fattori, per esempio la tempestività con cui un vaccino era stato garantito contrattualmente, la rapidità con cui poteva essere fornito in modo vincolante, o le dimensioni del mercato.
La Confederazione ha impiegato soltanto vaccini omologati da Swissmedic e che soddisfacevano quindi i requisiti di sicurezza ed efficacia previsti.
La Confederazione ha seguito una strategia orientata alla sicurezza, acquistando precocemente vaccini da vari fabbricanti, in quantità sufficienti. Queste erano calcolate in modo da consentire di vaccinare più volte l’intera popolazione in qualsiasi momento. Tutti i vaccini dovevano essere omologati da Swissmedic e soddisfare quindi i severi requisiti di efficacia e sicurezza.
Questa strategia ha dato i suoi frutti. Nel suo rapporto di verifica, l’alta vigilanza del Parlamento ha rilevato che la Svizzera è stata in grado di garantire l’approvvigionamento della popolazione con i vaccini migliori e, di volta in volta, più recenti disponibili sul mercato (cfr. rapporto annuale 2023 della Commissione della gestione).
Occorre distinguere tra costi dovuti a pretese di responsabilità civile e indennizzi:
Costi dovuti a pretese di responsabilità civile: in linea di principio, i fabbricanti restano soggetti alle norme svizzere generali in materia di responsabilità civile nei confronti delle parti lese. Tuttavia, data la natura eccezionale della pandemia di coronavirus, la Confederazione ha assunto determinati rischi dei fabbricanti garantendo loro, per esempio, che avrebbe rimborsato eventuali costi derivanti da pretese di responsabilità civile avanzate dalle parti lese («indennizzo»). Poiché sin dall’inizio la Confederazione ha impiegato soltanto vaccini omologati da Swissmedic, tale rischio ha potuto essere notevolmente ridotto. Ad oggi, infatti, alla Confederazione non è pervenuta alcuna richiesta di questo tipo.
Indennizzo o riparazione morale: in caso di effetti collaterali gravi accertati, lo Stato può versare un indennizzo o una riparazione morale tramite il Dipartimento federale dell’interno (DFI), purché non sussista altra responsabilità. Fino all’inizio del 2026 il DFI aveva ricevuto 408 richieste di indennizzo per danni dovuti a vaccinazioni legate alla pandemia. 300 sono state respinte dopo un primo esame formale, in seguito due sono state approvate e due rifiutate; le restanti richieste sono ancora pendenti.
Secondo il principio dell’uguaglianza dell’accesso per ogni persona («access to one, access to all»), l’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona ai sensi della legge sulla trasparenza (LTras) deve essere accordato (almeno) nella stessa misura a qualsiasi altro richiedente.
Con la pubblicazione sul suo sito web dei documenti oggetto delle sentenze del Tribunale amministrativo federale del 10 febbraio 2026, l’UFSP li ha resi accessibili al pubblico.
In considerazione degli accordi di riservatezza contrattuali e al fine di garantire i diritti di essere consultati e di interporre ricorso delle parti contraenti, ovvero i fabbricanti, l’UFSP non può divulgare in maniera proattiva i contratti d’acquisto con gli altri fabbricanti.
I prezzi delle singole dosi di vaccino sono stati il risultato di trattative confidenziali con i rispettivi fabbricanti, sia in Svizzera che nei Paesi dell’UE. Finora i relativi contratti non sono stati divulgati, perciò i prezzi concordati non sono noti.
Tuttavia, i contratti stipulati dalla Confederazione contenevano la cosiddetta clausola della nazione più favorita («most favoured nation»), per cui è presumibile che i prezzi pagati dal nostro Paese si collochino in un range simile a quello degli altri Paesi europei.
Per proteggere la popolazione durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha acquistato precocemente vaccini da vari fabbricanti, garantendo così alla popolazione svizzera un accesso rapido a vaccini anti-COVID-19 efficaci.
Verbali della task force COVID-19 dell’UFSP
È possibile consultare i verbali della task force COVID-19 dell’UFSP.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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