Stupefacenti vietati nell'ambito delle misure di lotta contro gli stupefacenti
Secondo l'articolo 8 capoverso 8 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di stupefacenti vietati in quanto le sostanze siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.
Documentazione e dati per autorizzazioni eccezionali
Le domande devono essere inviate per scritto al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione prevenzione delle malattie non trasmissibili
3003 Berna
L'UFSP può in ogni momento richiedere documenti e dati supplementari per l'accertamento. Si prega di presentare le domande per tempo.
Documenti e dati necessari per la domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale:
• nome e indirizzo dell'istituzione o autorità che esegue le misure di lotta contro gli stupefacenti;
• descrizione del tipo e dello scopo della misura di lotta contro gli stupefacenti (p. es. analisi, addestramento di cani ecc.);
• tipo di stupefacente vietato oggetto di una domanda di autorizzazione eccezionale;
• quantitativo;
• durata dell'autorizzazione eccezionale.
Per l'addestramento di cani antidroga: nome e indirizzo del conducente del cane
Analisi
In aggiunta, certificazione della partecipazione a controlli della qualità esterni (esami d'idoneità) come per esempio la partecipazione a prove interlaboratorio della Società svizzera di medicina legale (SSML) con sostanze controllate dell'elenco d.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna