Riconoscimento di formazioni in radioprotezione concluse all'estero
I medici che hanno concluso una formazione in radioprotezione all’estero possono chiederne il riconoscimento all’autorità competente se essa equivale per portata e contenuto alla formazione svizzera corrispondente.
La formazione necessaria per l’applicazione medica di radiazioni ionizzanti è legata a un titolo di perfezionamento, che deve essere riconosciuto in Svizzera dalla Commissione delle professioni mediche, oppure a un attestato di formazione complementare specifico, così come illustrato nella tabella alla pagina Formazione in radioprotezione per medici.
I candidati devono avere familiarità con la legislazione svizzera pertinente (ordinanza sulla radioprotezione, ORaP; RS 814.501, nonché ordinanza concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico; RS 814.542.1), con la terminologia pertinente (p. es. aree controllate/sorvegliate, ecc.) nonché, nello specifico, con i compiti e i doveri dei periti in radioprotezione, aspetti che non sono sicuramente trattati in una formazione conclusa all’estero e che differiscono da Stato a Stato.
TC e mammografia
In Svizzera gli esami con tomografi computerizzati e impianti per mammografia possono essere effettuati solo da radiologi. La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è responsabile del riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri.
Ulteriori informazioni
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna