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Prestazioni mediche della medicina complementare

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni mediche dell’agopuntura, della medicina antroposofica, della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese, dell’omeopatia classica e della fitoterapia.

Quali prestazioni mediche della medicina complementare sono assunte dall’AOMS?

L’ AOMS assume i costi delle prestazioni mediche dell’agopuntura, della medicina antroposofica, della terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese, dell’omeopatia classica e della fitoterapia.

Tutte le prestazioni mediche della medicina complementare possono essere fatturate soltanto da medici che possiedono un titolo di medico specialista e un perfezionamento in medicina complementare (art. 4b dell’ordinanza sulle prestazioni [OPre]). I medici dispongono quindi di un perfezionamento in medicina convenzionale e complementare.

Le prestazioni fornite da terapeuti non medici sono attribuite al settore delle assicurazioni complementari e non rientrano in quello dell’AOMS.

Storia del disciplinamento delle prestazioni mediche della medicina complementare

Nel 1999 cinque specialità della medicina complementare (medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese [MTC], omeopatia, fitoterapia e terapia neurale) sono stati provvisoriamente inseriti nell’AOMS. Nel 2005, a seguito della valutazione delle prestazioni delle suddette cinque specialità, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso di sospenderne l’obbligo d’assunzione.

Il 17 maggio 2009 è stato accolto l’articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare» (controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare» ritirata) (art. 118a della Costituzione federale), che obbliga la Confederazione e i Cantoni a provvedere, nell’ambito delle loro competenze, alla considerazione della medicina complementare. Quest’ultima ha così ottenuto uno statuto particolare. Sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni mediche, l’obbligo d’assunzione delle prestazioni per le cinque specialità e metodi terapeutici della medicina complementare (medicina antroposofica, terapia medicamentosa della MTC, agopuntura, omeopatia classica e fitoterapia) è stato ripristinato dapprima in via provvisoria nel 2012 e poi in via definitiva nel 2017.

Le prestazioni delle citate specialità e metodi terapeutici di medicina complementare sono state equiparate alle altre prestazioni mediche e assoggettate al principio della fiducia. L’obbligo di presa a carico delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche è implicito. Questo significa che gli esami eseguiti da medici sono in linea di principio rimborsati a condizione che l’allegato 1 dell’OPre non preveda una regolamentazione particolare.

Nel contempo sono stati definiti anche i criteri che le prestazioni di medicina complementare devono soddisfare per essere assunte dall’AOMS (art. 35a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal]). In questo contesto vanno considerate la tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica, l’evidenza scientifica e l’esperienza medica, nonché l’esistenza di un perfezionamento specifico complementare.

Tutte le prestazioni mediche della medicina complementare possono essere fatturate soltanto da medici che possiedono un titolo di medico specialista e un perfezionamento in medicina complementare.

Le prestazioni fornite da terapeuti non medici sono attribuite al settore delle assicurazioni complementari e non rientrano in quello dell’AOMS.

Rimborso dell’omeopatia classica da parte dell’assicurazione di base

Il rimborso dell’omeopatia classica nel quadro delle prestazioni mediche della medicina complementare è talvolta oggetto di critiche. Sebbene sia stato chiesto di verificare che l’omeopatia adempiesse i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). Nell’aprile 2026, il DFI ha deciso di rinunciare a sottoporre l’omeopatia medica a una nuova valutazione e di mantenerla nel catalogo delle prestazioni per i motivi esposti di seguito.

  • Il rimborso dell’omeopatia si basa su una decisione del Popolo: nel 2009 la popolazione svizzera ha accolto l’articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare» con il 67 per cento dei voti. Con l’attuazione di tale articolo costituzionale, nel 2012 l’omeopatia medica è stata nuovamente inserita nel catalogo delle prestazioni assunte dell’assicurazione di base.
  • Ogni anno, circa un terzo della popolazione svizzera usufruisce di prestazioni mediche della medicina complementare, i cui costi annui ammontano a circa 18 milioni di franchi. Rispetto ai costi totali dell’AOMS – attorno ai 42,2 miliardi nel 2024 – la quota della medicina complementare è pertanto marginale (ca. lo 0,04 %). I costi dell’omeopatia non possono essere indicati separatamente.
  • Inoltre, l’omeopatia è una delle prestazioni della medicina complementare a cui si ricorre maggiormente in Svizzera. Se non venisse più rimborsata, è presumibile che tali prestazioni continuerebbero a essere fatturate secondo le tariffe vigenti per le visite mediche. Lo stralcio dell’omeopatia dall’assicurazione di base non avrebbe dunque alcun effetto di contenimento dei costi.
  • Una nuova valutazione dell’omeopatia sulla base dei criteri EAE sarebbe inoltre molto dispendiosa in termini di tempo e costi. Il valore aggiunto di tale valutazione sarebbe probabilmente contenuto, dato che le evidenze non sono cambiate in maniera significativa da quando l’omeopatia è stata reinserita nel catalogo delle prestazioni assunte dall’AOMS nel 2012.

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