Ordinanza AM concernente l’adeguamento
Il Consiglio federale adegua integralmente, mediante ordinanza, le rendite degli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile AVS e le rendite dei coniugi e degli orfani di persone decedute che non avrebbero raggiunto tale età al momento dell'adeguamento all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica. Tutte le altre pensioni fissate a tempo indeterminato devono essere adeguate integralmente al livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'adeguamento avviene contemporaneamente all'adeguamento delle pensioni AVS/AI, quindi in linea di massima ogni due anni. L'ultimo adeguamento è stato effettuato il 1° gennaio 2023.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
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