Modifica dell’ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria
I beneficiari di rendite d’invalidità e di rendite per superstiti dell’assicurazione infortuni ricevono indennità volte a compensare il rincaro.
L’adeguamento al rincaro delle rendite della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) avviene in contemporanea a quello delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Tali adeguamenti sono calcolati sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di settembre. La relativa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
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