Passare al contenuto principale

Pubblicato il 24 aprile 2024

LRMT: Compiti dei Cantoni

La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33) e l’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT; RS 181.331) impongono a tutti i Cantoni di tenere un registro dei tumori o di aderire a un registro già esistente, nonché di far rispettare l’obbligo di notifica delle malattie tumorali e l’obbligo di informare i pazienti sulla registrazione dei loro dati presso le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica.

Panoramica dei compiti dei Cantoni

La LRMT e l’ORMT prevedono i seguenti compiti per i Cantoni:

  • gestire un registro dei tumori, finanziarlo ed esercitare la vigilanza affinché il suo operato sia conforme alla legge (art. 32 cpv. 1, 2 e 5 LRMT). Nelle questioni tecniche (registrazione dei tumori) inerenti alla vigilanza, i Cantoni possono avvalersi del sostegno del servizio nazionale di registrazione dei tumori (art. 18 cpv. 4 LRMT);
  • esercitare la vigilanza sulle persone e sulle istituzioni soggette all’obbligo di notifica riguardo all’esecuzione conforme alla legge dell’obbligo di informazione dei pazienti e di notifica delle malattie tumorali.
    Con l’entrata in vigore della LRMT e dell’ORMT, medici, laboratori, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario sono tenuti a notificare le malattie tumorali. In tale contesto, il medico che comunica la diagnosi è responsabile di informare il paziente sulla registrazione dei dati riguardanti la sua malattia tumorale e di notificargli la data dell’informazione.
    L’obbligo di notifica secondo la LRMT è un obbligo professionale ai sensi dell’articolo 40 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). In caso di eventuale inosservanza dell’obbligo di notifica, il Cantone può basarsi anche sulla legislazione sanitaria cantonale e ordinare misure disciplinari;
  • i Cantoni hanno il diritto di essere consultati sulla definizione dei dati (art. 32 cpv. 3 LRMT nonché art. 24 cpv. 2 e art. 25. cpv. 4 ORMT) come pure sull’aggiornamento dell’elenco delle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica da parte del Dipartimento federale dell’interno (DFI) (art. 5 cpv. 2 ORMT).

Ulteriori informazioni

Temi correlati

28 agosto 2024

Diritti nell’ambito della registrazione dei tumori

Con la legge sulla registrazione delle malattie tumorali, i pazienti hanno il diritto di ricevere informazioni, nonché di fare opposizione. Inoltre hanno il diritto di ottenere accesso ai dati e sostegno.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna