LRMT: Compiti dei Cantoni
La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33) e l’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT; RS 181.331) impongono a tutti i Cantoni di tenere un registro dei tumori o di aderire a un registro già esistente, nonché di far rispettare l’obbligo di notifica delle malattie tumorali e l’obbligo di informare i pazienti sulla registrazione dei loro dati presso le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica.
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Diritti nell’ambito della registrazione dei tumori
Con la legge sulla registrazione delle malattie tumorali, i pazienti hanno il diritto di ricevere informazioni, nonché di fare opposizione. Inoltre hanno il diritto di ottenere accesso ai dati e sostegno.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna
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