Cure infermieristiche: domande cantonali per contributi federali
Su questa pagina web, i Cantoni possono richiedere contributi federali per la promozione della formazione in cure infermieristiche. Nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche, ci si prefigge di incentivare la formazione e aumentare il numero di diplomi.
Presentazione della domanda
I Cantoni possono richiedere contributi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nei seguenti ambiti:
Contributi per la formazione pratica
Contributi di formazione per studenti delle scuole superiori specializzate (SSS) e delle scuole universitarie professionali (SUP) in cure infermieristiche
I contributi per le SSS rientrano nella sfera di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e vanno perciò richiesti presso questo ente: Sito web SEFRI.
Informazioni per i Cantoni
Potete presentare la vostra domanda di contributo per il 2027 dal 1 giugno al 30 settembre 2026.
Potete presentare il rapporto sulle spese cantonali per il 2025 dal 1 giugno al 31 luglio 2026.
Per assistere i Cantoni nella presentazione della domanda, sono state elaborate delle FAQ (Frequently Asked Questions).
Esame della domanda
L’UFSP, in qualità di autorità esecutiva, è tenuto a verificare la completezza e la correttezza delle indicazioni fornite. Se le indicazioni che figurano nella domanda sono incomplete o se emergono domande al momento dell’esame dei contenuti, l’UFSP contatta il Cantone ed eventualmente chiede ulteriori informazioni.
Se l’esame della domanda presentata ha avuto esito positivo, il Cantone riceve una conferma. Se fossero necessarie ulteriori informazioni, l’UFSP interpellerà il Cantone.
Informazioni generali
No. La descrizione dei piani e delle procedure nei campi di testo è obbligatoria e non può essere evitata caricando degli allegati. Se mancano le descrizioni nei campi di testo, nel quadro dell’esame della completezza sarà richiesto al Cantone di fornirle a posteriori.
L’anno civile.
Fabbisogno di personale infermieristico
Deve essere indicato il periodo per il quale è stato pianificato il fabbisogno cantonale (p. es. 2019–2029). In sostanza è il periodo che il Cantone ha comunicato all’UFSP nel gennaio 2024. Se nel frattempo il Cantone ha predisposto una nuova pianificazione del fabbisogno, dovrà essere comunicato il periodo corrispondente.
Nel primo campo deve essere indicato il fabbisogno di nuovo personale infermieristico durante l’intero periodo di pianificazione. Nel secondo campo il fabbisogno complessivo di nuovo personale infermieristico deve essere diviso per il numero di anni.
Capacità formative
La capacità formativa (il potenziale formativo) si riferisce al numero di settimane di praticantato che un’istituzione sanitaria nella quale è impiegato personale infermieristico può potenzialmente offrire in base alle sue caratteristiche (criteri). La capacità formativa può, ma non deve necessariamente, coincidere con il numero di settimane di praticantato che l’istituzione sanitaria fornisce attualmente.
Il Cantone stabilisce autonomamente i criteri per il calcolo delle capacità formative delle istituzioni sanitarie, tenendo conto delle caratteristiche indicate.
La voce «struttura dell’istituzione» sottintende che i presupposti strutturali per la creazione di un’offerta formativa cambiano in funzione delle caratteristiche di un’istituzione. Per esempio le aziende, che sinora non svolgevano formazione, devono ancora creare le strutture, i processi e le risorse di personale necessari per assistere e accompagnare le persone in formazione.
No. Tuttavia dovrebbe essere contrassegnata almeno una delle caratteristiche.
No, le capacità formative devono essere indicate per singolo settore di cura. La capacità formativa di un settore di cura è comunque data dalla somma delle capacità formative delle singole istituzioni in un settore di cura.
È possibile riferirsi al modello di un altro Cantone, tuttavia deve essere descritto anche il proprio modello cantonale. Il solo riferimento a un modello esistente non sarà accettato.
No, le capacità formative devono essere calcolate sulla base dei criteri cantonali.
Nel caso di aziende miste costituite da case di cura e istituzioni di assistenza e cure a domicilio possono essere sommati i dati della categoria «case di cura e per anziani, inclusi gli istituti medico-sociali».
I Cantoni stabiliscono i criteri sulla base dei quali possono essere calcolate le capacità formative delle organizzazioni che impiegano infermieri nonché degli ospedali e delle case di cura (enti di formazione pratica di infermieri). Tra questi criteri si annoverano in particolare il numero di occupati, la struttura e l’offerta di prestazioni. I Cantoni hanno così la possibilità, per esempio, di escludere alcune organizzazioni (piccole) dall’obbligo di formazione per non mettere a rischio la loro esistenza.
Obblighi di formazione
Nella domanda è chiesto se il Cantone obbliga le istituzioni sanitarie a formare infermieri. L’UFSP ritiene che l’obbligo di formazione sia uno strumento efficace per garantire la massima disponibilità possibile di posti di formazione. È dunque auspicabile che siano fornite indicazioni concernenti gli obblighi di formazione, sebbene non siano obbligatorie. L’UFSP prevede tuttavia di chiedere che nel rendiconto cantonale siano indicate le prestazioni di formazione che i Cantoni hanno stabilito nel quadro dei mandati di prestazione cantonali secondo la LAMal. L’attribuzione di mandati per prestazioni di formazione si prefigge di garantire la massima disponibilità possibile di posti di formazione in tutti i Cantoni.
Articolo della LAMal: l’articolo 39 capoverso 1bis LAMal prevede che nel mandato di prestazioni per gli ospedali e altre istituzioni i Cantoni stabiliscano in particolare le prestazioni da fornire con riguardo alla formazione pratica degli infermieri. Le case di cura sono incluse in questa disposizione.
Nuovo articolo 36a capoverso 3 LAMal: i mandati di prestazioni di cui all’articolo 36a capoverso 3 LAMal sono in primo luogo correlati alla promozione della formazione. La durata di validità del presente articolo è collegata anche a quella della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, ossia otto anni. I mandati di prestazioni sono quindi in primo luogo previsti per pilotare le prestazioni di formazione. Devono essere attribuiti a tutte le organizzazioni di assistenza e cure a domicilio a prescindere dal fatto che forniscano prestazioni per le cure di base e per la valutazione, i consigli e il coordinamento con o senza prescrizione o mandato medico. Per le suddette organizzazioni già autorizzate al momento dell’entrata in vigore della legge, una disposizione transitoria precisa che i Cantoni devono attribuire un mandato di prestazioni di cui all’articolo 36a capoverso 3 LAMal entro due anni alle organizzazioni che sono autorizzate al momento dell’entrata in vigore della modifica in questione, affinché esse possano beneficiare dei contributi cantonali ai costi della formazione pratica nel settore delle cure.
Deve essere indicata la data in cui è stato introdotto l’obbligo di formazione nel Cantone. Se ciò non è ancora avvenuto, deve essere riportata la data di introduzione prevista. Se non sono previsti obblighi di formazione, non deve essere indicata alcuna data.
Settimane di praticantato
La CDS raccomanda 300 franchi per settimana di praticantato (costi standard netti). Nelle loro stime dei costi standard netti i Cantoni possono discostarsi da questa raccomandazione.
Secondo l’articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, i Cantoni accordano contributi alle istituzioni sanitarie per le prestazioni da queste fornite nel campo della formazione pratica degli infermieri. Secondo il capoverso 2 questi contributi ammontano almeno alla metà dei «costi medi di formazione non coperti» degli enti di formazione pratica degli infermieri. Conformemente alla raccomandazione della CDS del 20 aprile 2023 (in francese e tedesco), l’espressione «costi di formazione non coperti» dà adito a fraintendimenti a causa dei diversi sistemi di finanziamento. La CDS utilizza il termine «costi standard netti» per la differenza tra i costi lordi e i benefici.
I contributi cantonali devono ammontare almeno alla metà dei costi standard netti ipotizzati dal Cantone.
Nelle cure di lunga durata e ambulatoriali, i costi della formazione pratica non sono remunerati tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I contributi cantonali ai costi standard netti di tutti i posti di formazione delle case di cura e delle organizzazioni Spitex sono sostenuti con contributi federali, a condizione che siano adempiuti i criteri della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Possono così essere chiesti contributi federali anche per le spese sostenute dai Cantoni che confluiscono nei costi della formazione nel quadro del finanziamento residuo.
Per i contributi cantonali accordati agli ospedali sono concessi esclusivamente contributi federali che sostengano le prestazioni degli enti di formazione che non siano già finanziate tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ciò significa che nella domanda per i contributi federali non possono figurare come contributi cantonali secondo l’articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche le spese sostenute dal Cantone per la remunerazione di prestazioni ospedaliere di cui all’articolo 49a della legge federale sull’assicurazione malattie (cfr. commento all’art. 2 cpv. 2 del rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche).
Sì, sono versati contributi federali alle spese dei Cantoni a sostegno di tutte le settimane di praticantato.
Le stime del Cantone devono essere formulate con la massima precisione possibile. La Confederazione presuppone che nei primi anni siano possibili maggiori scostamenti, in particolare nei Cantoni in cui mancano ancora valori empirici. Le stime dovrebbero tuttavia diventare più precise di anno in anno.
Un Cantone che ha versato contributi superiori a quelli preventivati agli enti di formazione pratica degli infermieri può richiedere l’assunzione dei costi aggiuntivi semplicemente insieme alla presentazione del rendiconto. L’UFSP decide in merito considerando i fondi stanziati.
Misure per l’incremento della qualità
Oltre alle settimane di praticantato, i contributi possono sostenere altre misure che migliorano la qualità dell’attività formativa degli enti di formazione oppure che promuovono le capacità formative o il loro utilizzo. Nel rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche sono menzionati alcuni esempi e altri si trovano nel rapporto nazionale sul personale sanitario 2021 dell’Obsan (in francese e tedesco).
Le misure devono essere conformi alla legge, in altri termini nella domanda è necessario esporre come le misure adottate dal Cantone contribuiscano a migliorare la qualità (pedagogica) della formazione o ad accrescere o sfruttare la capacità formativa per ottenere un numero maggiore di diplomi professionali.
Le misure di qualità devono essere intese come contributi alla formazione pratica degli infermieri SSS e SUP e devono quindi avere un effetto diretto sulla formazione pratica negli enti di formazioni (p. es. ospedali o istituti sociosanitari).
Il Cantone deve spiegare in modo chiaro nella domanda come è stato calcolato l’ammontare del finanziamento destinato alle misure per l’incremento della qualità. I contributi federali sono accordati esclusivamente a fronte delle spese sostenute dai Cantoni per i contributi ai fornitori di prestazioni. Non sono versati contributi federali per le spese amministrative (p. es. spese per il personale sostenute dal Cantone per la direzione del progetto). Tali spese amministrative dei Cantoni non devono rientrare nei calcoli.
No
Contributi di formazione
I contributi di formazione devono essere opportunamente integrati dal Cantone nel sistema cantonale di sostegno. Devono essere distinti dall’assegno di tirocinio, che è un’indennità versata agli studenti durante il praticantato.
I due termini sono da intendere come sinonimi. Non sono messi a disposizione moduli di esempio.
Le stime del Cantone devono essere formulate con la massima precisione possibile. La Confederazione presuppone che nei primi anni siano possibili maggiori scostamenti, in particolare nei Cantoni in cui mancano ancora valori empirici. Le stime dovrebbero tuttavia diventare più precise di anno in anno.
Se i contributi di formazione agli studenti di un Cantone sono superiori a quelli preventivati, il Cantone può richiedere l’assunzione dei costi aggiuntivi semplicemente insieme alla presentazione del rendiconto. L’UFSP decide in merito considerando i fondi stanziati.
Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (Art. 117b Cost)
Il 28 novembre 2021 l’iniziativa «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di attuare l’iniziativa in due tappe.
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Servizi sanitari e professioni Sezione Cure di base professioni sanitarie Schwarzenburgstrasse 157 Svizzera - 3003 Berna