FAQ sugli aiuti finanziari della CIP
Le seguenti domande e risposte forniscono ai richiedenti informazioni per l’allestimento dei documenti necessari alla presentazione della richiesta.
In caso di domande o per informazioni più dettagliate si prega di scrivere a: finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch.
Il Cantone può richiedere alla comunità di riferimento determinate informazioni, ad esempio il numero di CIP aperte nel suo territorio oppure un elenco anonimizzato dal quale risulti tuttavia soltanto il luogo di domicilio. Per la trasmissione di ulteriori dati personali, come nome o indirizzo, manca nel diritto federale una base legale. Qualora il Cantone desideri comunque ricevere un simile elenco, è necessaria una base legale corrispondente nel diritto cantonale.
No. Il finanziamento transitorio previsto disciplina unicamente le condizioni alle quali le comunità di riferimento possono richiedere aiuti finanziari. Se e in quale misura i Cantoni vi partecipino è lasciato alla loro discrezione.
Una partecipazione cantonale presuppone che il sostegno finanziario sia concesso a una comunità di riferimento. Essa può consistere in particolare in un sostegno finanziario diretto, nella rinuncia del Cantone al rimborso di crediti finanziari (p. es. prestiti) da parte della comunità di riferimento oppure nella messa a disposizione da parte del Cantone di personale o di locali. L’elenco non è esaustivo.
All’UFSP devono essere notificate tutte le CIP aperte. In linea di principio, le comunità di riferimento possono richiedere aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dal momento della certificazione fino alla fine dell’anno precedente. Tuttavia, le CIP già considerate dall’UFSP ai fini della concessione di aiuti finanziari non possono essere computate una seconda volta. Per questo motivo deve essere indicato il numero delle CIP aperte nell’anno precedente. Non sono considerate CIP aperte ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera a OFCIP le CIP che, per motivi operativi, sono trasferite da una comunità di riferimento a un’altra e per le quali sono già stati concessi aiuti finanziari – ad esempio in caso di cessazione dell’attività, fusione o ridenominazione di comunità di riferimento. Per il calcolo degli aiuti finanziari della Confederazione è determinante l’entità dei contributi cantonali di sostegno. A seconda della loro entità, può accadere che non tutte le CIP aperte siano prese in considerazione dalla Confederazione (v. esempio 3 dell’allegato «Istruzioni concernenti le domande di aiuti finanziari secondo la LCIP»).
I contributi dei Cantoni ai costi annuali delle comunità di riferimento per l’esercizio e la manutenzione della CIP possono essere fatti valere dalla comunità di riferimento, purché non siano già stati considerati nell’ambito dei contributi iniziali per la CIP.
Una partecipazione cantonale sussiste solo se il beneficiario del sostegno cantonale è una comunità di riferimento. Se un Cantone sostiene finanziariamente direttamente i fornitori di prestazioni, tali aiuti costituiscono una partecipazione ai costi annuali delle comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP ai sensi dell’articolo 23a capoverso 3 LCIP.
La prova della partecipazione cantonale può essere fornita, ad esempio, mediante conferma scritta del Cantone o del Consiglio di Stato, mediante indicazione in un bilancio o conto annuale sottoposto a revisione, mediante prova di un contributo versato in base a una convenzione di prestazioni tra il Cantone e la comunità di riferimento oppure mediante prova della rinuncia del Cantone a pretese finanziarie nei confronti della comunità di riferimento. L’elenco non è esaustivo. Una partecipazione cantonale annunciata o promessa non costituisce una prova e non viene computata.
Il messaggio concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente cita come esempio di tali sussidi un sostegno finanziario ai sensi della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1). È inoltre possibile che vengano istituiti nuovi sussidi federali che rientrano in questa disposizione. Gli aiuti finanziari iniziali per la costituzione e la certificazione di comunità e di comunità di riferimento non rientrano in tale disposizione.
Le comunità di riferimento sono libere di non presentare alcuna domanda di aiuto finanziario per uno o più anni. In caso di presentazione di una domanda, devono tuttavia essere indicate tutte le CIP aperte entro la fine dell’anno precedente. Le CIP già considerate dall’UFSP non possono essere computate una seconda volta.
Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio per essere considerate nell’anno in corso (art. 4 cpv. 1 OFCIP). Fa stato la data di presentazione all’UFSP oppure la data di consegna a un ufficio postale svizzero (art. 21 cpv. 1 PA). Si tratta di termini stabiliti per legge che non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Le domande presentate in ritardo non vengono considerate per l’anno in questione e devono essere ripresentate l’anno successivo. Le deroghe sono disciplinate dall’articolo 24 capoverso 1 PA.
Il modulo di domanda e gli altri documenti giuridicamente rilevanti sono firmati da almeno una persona autorizzata a rappresentare la comunità di riferimento.
In caso di incompletezza della domanda, l’UFSP la rinvia fissando un termine adeguato per la sua integrazione (art. 4 cpv. 3 OFCIP). Se il termine non viene rispettato o se la documentazione rimane incompleta anche dopo la sua scadenza, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
Per le comunità di riferimento non sono previsti importi massimi per anno o per l’intera durata. L’importo massimo degli aiuti finanziari federali è di 30 milioni di franchi. Le risorse preventivate dall’UFSP costituiscono l’importo massimo degli aiuti finanziari annui. Se tali risorse non sono sufficienti per concedere aiuti finanziari a tutti i richiedenti, gli importi per CIP vengono ridotti in modo uniforme, tenendo conto della partecipazione cantonale. Un esempio è riportato nell’allegato alla guida (esempio n. 3). Nell’anno 2024 le risorse preventivate non sono state raggiunte, per cui gli aiuti finanziari possono essere concessi integralmente a tutti i richiedenti.
No, l’UFSP decide mediante decisione (art. 23c cpv. 2 LCIP).
La Confederazione decide sugli aiuti finanziari per la CIP in modo retrospettivo, verificando se le condizioni erano soddisfatte al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, non sono previsti controlli regolari dopo il versamento degli aiuti finanziari. Non si può escludere che successivamente intervengano modifiche rilevanti delle condizioni per la concessione degli aiuti finanziari (esempio: una comunità di riferimento cessa la propria attività). I beneficiari degli aiuti finanziari sono pertanto tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP tali modifiche (art. 6 OFCIP). È inoltre prevista la possibilità di restituzione degli aiuti finanziari (cfr. n. 7 delle istruzioni).