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Assicurazione malattie: Misure relative al diritto della vigilanza

L’UFSP è dotato di ampie competenze di vigilanza. In particolare possiamo ordinare provvedimenti di sicurezza nei confronti dell’organo di controllo (consiglio di amministrazione) e della direzione di una società assicurativa.

L’UFSP emana direttive ed effettua ispezioni.

L’UFSP può emanare direttive destinate agli assicuratori ed effettuare ispezioni nelle loro sedi, anche senza preavviso. Gli assicuratori devono concedere all’UFSP libero accesso a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’ispezione.

L’UFSP può ordinare provvedimenti di sicurezza e porre fine all’attività assicurativa di un assicuratore.

L’UFSP può ordinare una serie di provvedimenti di sicurezza:
Le sue possibilità d’intervento si estendono, ad esempio, al disporre sui valori patrimoniali dell’assicuratore, alla limitazione delle facoltà degli organi di una società assicurativa o alla loro revoca, all’ordinare un aumento dei premi o all’allestimento di un piano di finanziamento o di risanamento.
Per attuare le misure di vigilanza l’autorità di vigilanza può incaricare una terza persona indipendente e professionalmente qualificata.
Essa può trasferire l’effettivo di assicurati a un altro assicuratore e adottare diversi provvedimenti in caso di problemi di liquidità e di insolvenza di un assicuratore.
Infine, l’UFSP può revocare a un assicuratore l’autorizzazione all’esercizio di un’assicurazione sociale contro le malattie, se l’assicuratore fa domanda in questo senso o se le condizioni imposte dalla legge non sono più soddisfatte.
L’autorizzazione può essere revocata anche solo per parti dell’attività.
L’UFSP può informare l’opinione pubblica sui provvedimenti di vigilanza e sulle sanzioni penali da essi risultanti.

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
Schwarzenburgstrasse 157
Svizzera - 3003 Berna