Il RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare un grave pericolo per la sanità pubblica (malattie infettive, agenti biologici o chimici, radiazioni ionizzanti).
Uno degli obiettivi principali del RSI è la lotta alla diffusione mondiale delle malattie trasmissibili, senza ostacolare inutilmente la circolazione di persone e di merci. Ogni Stato parte deve essere in grado di prevenire e combattere la diffusione transfrontaliera delle malattie, proteggere da esse la propria popolazione e adottare misure di protezione della salute. Spetta ai singoli Paesi, come la Svizzera, stabilire le modalità di attuazione concrete nel loro contesto nazionale.
Emendamenti 2024
La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di migliorare questo strumento emendandolo in diversi punti. Gli emendamenti riguardano tra l’altro il rafforzamento della collaborazione fra gli Stati parti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), affinché quest’ultima possa sostenerli meglio nell’esame di nuovi focolai di malattia. Si prefiggono anche di rafforzare a tutti i livelli la prevenzione, la sorveglianza e la preparazione a reagire in una situazione di crisi, per esempio nel settore della diagnostica di laboratorio o dell’accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, a beneficio della popolazione.
Questi emendamenti sono stati adottati il 1° giugno 2024 dall’Assemblea mondiale della sanità (AMS). Il 20 giugno 2025, il Consiglio federale ha deciso di approvarli.
Nel contempo, il Consiglio federale ha deciso di formulare una riserva concernente la gestione della misinformazione e della disinformazione nella comunicazione dei rischi. La Svizzera continuerà a garantire una comunicazione dei rischi oggettiva e scientifica e a tutelare i diritti fondamentali garantiti nella Costituzione federale, come la libertà di opinione, dei media e della scienza.
Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di rilasciare una dichiarazione secondo la quale la Svizzera attuerà gli emendamenti concernenti l’accesso ai servizi sanitari in conformità alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
La comunicherà all’OMS insieme alla riserva. Anche in futuro, la Svizzera continuerà a decidere in modo sovrano della propria politica sanitaria, nonché di eventuali misure in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e di pandemia.
Retrospettiva sul processo degli emendamenti
Il RSI è uno strumento giuridicamente vincolante dell’OMS che, nella sua versione originaria, esiste fin dagli anni 1950. È stato emendato più volte e sottoposto a una revisione sostanziale nel 2005, entrata in vigore a livello internazionale il 15 luglio 2007. Dal 2016, la legge sulle epidemie tiene conto del RSI (2005) e ne disciplina l’attuazione in Svizzera.
Il 1° giugno 2024, l’AMS ha adottato per consenso gli emendamenti al RSI (2005). La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati e ha presentato i suoi interessi in modo mirato. L’OMS ha notificato gli emendamenti agli Stati parte il 19 settembre 2024.
Il Consiglio federale ha condotto una consultazione sugli emendamenti dal 13 novembre 2024 al 27 febbraio 2025. Parallelamente sono state consultate anche le commissioni parlamentari competenti. Quasi tutti i Cantoni, la maggioranza dei partiti politici e delle cerchie interessate, nonché le commissioni parlamentari, hanno accolto con favore gli emendamenti. Tenendo conto dei risultati della procedura di consultazione, come pure delle analisi dell’impatto contenute nel rapporto esplicativo, nella sua seduta del 20 giugno 2025 il Consiglio federale ha deciso di approvare gli emendamenti al RSI. Ha inoltre preso atto del relativo rapporto sui risultati della procedura di consultazione. Questo rapporto è pubblicato sul sito web della Cancelleria federale.
Gli emendamenti entreranno in vigore il 19 settembre 2025. Nella stessa data saranno pubblicati anche nelle tre lingue ufficiali nella Raccolta sistematica del diritto federale, come pure sulla piattaforma Fedlex. Nel frattempo, gli emendamenti sono consultabili nelle sei lingue ufficiali dell’ONU, nonché in traduzione tedesca e italiana, al seguente link.
Domande frequenti (FAQ)
L’RSI disciplina la collaborazione volta a contenere la diffusione transfrontaliera di malattie, per esempio tramite sistemi di sorveglianza e segnalazione delle malattie trasmissibili. Adottato nel 1951, l’RSI è stato rielaborato più volte, di cui l’ultima nel 2005.
Le competenze essenziali dell’RSI (2005) illustrano le capacità di base di cui devono disporre gli Stati parte nel settore della sanità pubblica per poter rispondere alle emergenze sanitarie. La Svizzera è tuttavia libera di attuare le capacità essenziali secondo le proprie disposizioni giuridiche nazionali.
In Svizzera i diritti fondamentali come la libertà di espressione sono sempre protetti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Svizzera non aderisce a trattati internazionali che contrastino con questi diritti fondamentali.
Gli emendamenti mirano a rendere possibile una migliore risposta ai focolai di malattia tramite un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e l’OMS. L’obiettivo è far sì che l’OMS sostenga maggiormente gli Stati nelle indagini su focolai di malattia poco chiari e migliori lo scambio di informazioni su eventi che possono costituire una minaccia.
In collaborazione con tutti i servizi federali coinvolti, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha analizzato attentamente l’impatto degli emendamenti sulla Svizzera e ha constatato che il nostro Paese dispone già delle necessarie capacità in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie definite negli emendamenti all’RSI. Per attuare tali adeguamenti in Svizzera non sono necessarie modifiche legislative.
È possibile ottemperare agli obblighi risultanti dagli emendamenti nell’ambito delle strutture e delle risorse attuali.
Secondo il Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005) attuale, ogni Stato Parte deve essere in grado di prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie. È importante notare che spetta ai singoli Paesi, come la Svizzera, decidere come implementare queste capacità nel proprio contesto nazionale. Gli emendamenti adottati prevedono integrazioni a queste capacità e riguardano tra l’altro i punti seguenti:
- A livello locale (in Svizzera: i Comuni) – nel rispetto dell’organizzazione nazionale del sistema sanitario e tenendo conto delle attuali competenze e responsabilità dei Comuni – deve essere facilitato l’accesso ai servizi sanitari necessari per poter rispondere a rischi per la salute pubblica.
- Il livello intermedio (in Svizzera: i Cantoni) deve essere in grado di coordinarsi con i Comuni e di sostenerli nell’attuazione delle misure di controllo.
- Al livello nazionale, gli Stati devono avere una capacità sufficiente per garantire l’accesso ai servizi sanitari pubblici necessari per il controllo delle malattie. Inoltre, devono elaborare linee guida per la prevenzione e il controllo delle infezioni. In Svizzera, ciò è sancito nella legge sulle epidemie.
In collaborazione con tutti i servizi federali coinvolti, l’UFSP ha esaminato gli emendamenti dell’RSI e stabilito che i nuovi obblighi che ne derivano vengono già adempiuti, oppure che possono esserlo nell’ambito delle strutture e risorse esistenti. Non sono quindi necessarie modifiche di legge.
Già oggi, come avvenuto durante la pandemia di COVID-19, l’OMS può formulare raccomandazioni ai suoi Stati membri, anche in materia di misure di lotta a una pandemia, che non sono però giuridicamente vincolanti. L’OMS non può imporre ai singoli Stati misure da adottare durante una pandemia. La responsabilità in materia di politica sanitaria resta nelle mani degli Stati membri. Anche in futuro, la Svizzera continuerà ad avere la sovranità sulla propria politica sanitaria e sulle misure da adottare in caso di pandemia.
Gli emendamenti all’RSI non contengono alcun riferimento a un obbligo vaccinale. Già oggi, come avvenuto durante la pandemia di COVID-19, l’OMS può formulare raccomandazioni ai suoi Stati membri, anche in materia di misure di lotta a una pandemia, che non sono però giuridicamente vincolanti.
L’OMS dichiara una malattia trasmissibile come «pandemia» in base ai criteri che caratterizzano «un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» stabiliti nell’RSI.
Secondo l’attuale legge sulle epidemie, la determinazione di una tale emergenza da parte dell’OMS non comporta automaticamente l’insorgenza di una «situazione particolare» in Svizzera. Per esempio, nel caso dell’epidemia del virus Zika nel 2015–2016, in Svizzera non è stata dichiarata una situazione particolare. Perché sia proclamata una tale situazione, è sempre necessaria una valutazione del Consiglio federale relativa alla situazione di minaccia a livello nazionale.
Il Consiglio federale non è tenuto ad attuare le raccomandazioni dell’OMS e continuerà a valutare autonomamente la situazione a livello nazionale.
Si tratta di due procedure e strumenti diversi discussi dagli Stati membri dell’OMS.
I negoziati sugli emendamenti all’RSI sono terminati: si tratta di modifiche tecniche di un accordo preesistente che la Svizzera impiega dagli anni ’50 per prevenire la diffusione di malattie infettive.
Al contrario, l’accordo OMS sulle pandemie è un nuovo accordo che mira a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di preparazione e risposta alle pandemie. Gli Stati membri dell’OMS non hanno ancora concluso i relativi negoziati.
Ultima modifica 20.06.2025
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