Siete in possesso di un diploma in una professione medica conseguito in un Paese terzo (cioè al di fuori dell’UE/AELS)? Qui potete scoprire quali procedure sono pertinenti per il vostro caso.
Presentazione di una domanda di riconoscimento di un diploma in una professione medica conseguito in un Paese terzo (al di fuori dell’UE/AELS)
Al momento riceviamo un numero di domande superiore alla media, il che purtroppo ne ritarda l’elaborazione. Pertanto attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate una conferma di ricezione e altri tre mesi prima che sia presa una decisione in merito alla vostra domanda (ad eccezione delle domande per l'ottenimento di un diploma federale).
Per le persone in possesso di diplomi conseguiti in uno Paese terzo (cioè al di fuori dell’UE/AELS) sono previste le seguenti procedure:
Le procedure variano a seconda del Paese di rilascio del diploma e/o della cittadinanza della persona richiedente.
Ha delle domande? Più avanti in questa pagina troverà domande e risposte (FAQ) sulla presentazione di una domanda.
Registrazione di diplomi esteri non riconoscibili
Per presentare una domanda per la registrazione di diplomi esteri non riconoscibili conseguiti in un Paese terzo dovete soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
- Il diploma autorizza, nel Paese in cui è stato rilasciato, a esercitare la corrispondente professione medica sotto vigilanza professionale.
- Il diploma conseguito all’estero si basa su una formazione conforme alle condizioni minime stabilite riguardo al numero di ore/anni di insegnamento teorico e pratico in una università o scuola universitaria di livello riconosciuto come equivalente.
Siete in possesso dei requisiti indicati? Allora vi invitiamo a presentarci il seguente modulo di domanda compilato in ogni sua parte:
Modulo di domanda «Registrazione di un diploma estero non riconoscibile» (PDF, 279 kB, 07.01.2025)
Attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate una conferma di ricezione e altri tre mesi prima che sia presa una decisione in merito alla vostra domanda.
Ottenimento di un diploma federale
Chi ha conseguito un diploma in un Paese al di fuori dell’UE/AELS, in linea di principio non può ottenerne il riconoscimento in Svizzera. L’ottenimento del diploma federale è comunque possibile a prescindere dalla nazionalità della persona richiedente. Per l’ottenimento del diploma federale sussistono diverse possibilità a seconda della disciplina (medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia o chiropratica; v. più sotto).
Ulteriori informazioni
Le persone il cui diploma estero non può essere riconosciuto in Svizzera hanno tre possibilità di conseguire un diploma federale in medicina umana.
1a possibilità
Conseguire un titolo di studio in medicina umana a livello di master presso un'università svizzera e assolvere con successo il corrispondente esame federale;
- l'accreditamento di prestazioni di studio già fornite rientra nelle competenze dell’università;
- l'università può far dipendere l'ammissione allo studio a livello di master da ulteriori studi/esami (anche del livello di bachelor);
- l'ammissione allo studio è di competenza delle università. Una decisione della MEBEKO, Sezione formazione, relativa all'ammissione all'esame non dà alcun diritto legale all'ammissione allo studio. Per ottenere un posto di studio, le condizioni generali d'ammissione stabilite dall’università devono essere soddisfatte. È possibile che un'ammissione allo studio sia respinta o posticipata nonostante le condizioni siano soddisfatte.
2a possibilità
Se al momento della presentazione della domanda si possono dimostrare almeno 36 mesi di attività clinica (calcolati su un tasso d'occupazione del 100 %) in Svizzera, la MEBEKO, Sezione formazione, rilascia l'ammissione diretta all'esame federale. Quest'ultimo deve essere assolto e superato in tutta la sua interezza. L’abilitazione all’esercizio nel settore pubblico oppure nel settore privato sotto vigilanza professionale (denominazione vigente: esercizio della professione a titolo dipendente) spetta esclusivamente ai competenti organi delle autorità sanitarie cantonali.
Dal 1° gennaio 2018 le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono essere registrate nel Registro delle professioni mediche (MedReg). Per le persone che esercitavano già prima di questa data, la registrazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web sulla registrazione di diplomi esteri non riconoscibili.
3a possibilità
Se la momento della presentazione della domanda si possono dimostrare almeno 60 mesi di attività clinica (calcolati su un tasso d'occupazione del 100 %) in Svizzera, la MEBEKO, Sezione formazione, rilascia l'ammissione diretta all'esame federale. Di quest’ultimo deve soltanto essere assolta e superata la parte teorica (prova suddivisa in due parti e con domande a scelta multipla). L'abilitazione all’esercizio nel settore pubblico oppure nel settore privato sotto vigilanza professionale (denominazione vigente: esercizio della professione a titolo dipendente spetta esclusivamente ai competenti organi delle autorità sanitarie cantonali.
Dal 1° gennaio 2018 le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono essere registrate nel Registro delle professioni mediche (MedReg). Per le persone che esercitavano già prima di questa data, la registrazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web sulla registrazione di diplomi esteri non riconoscibili.
Informazione per la 2a e 3ª possibilità
Il termine di scadenza per l'iscrizione all'esame federale è prefissato al 31 marzo dell'anno dell'esame.
Le richieste per una decisione formale riguardo all'ammissione diretta all'esame possono essere inoltrate in ogni momento (tuttavia almeno 6-8 settimane prima della scadenza del termine di iscrizione). La preghiamo di mettersi in contatto con noi appena possibile in caso la pratica clinica di 36 o 60 mesi svolta in Svizzera non sarà svolta o terminata entro marzo dell'anno dell'esame.
Persone il cui diploma non può essere riconosciuto in Svizzera hanno due possibilità di conseguire un diploma federale in odontoiatria.
1a possibilità
Conseguire un titolo di studio in odontoiatria a livello di master presso un'università svizzera e assolvere con successo l'esame federale in odontoiatria:
- l'accreditamento di prestazioni di studio già fornite rientra nelle competenze dell’università ;
- l'università può far dipendere l'ammissione allo studio a livello di master da ulteriori studi/esami (anche del livello di bachelor);
- l'ammissione allo studio è di competenza delle università. Una decisione della MEBEKO, Sezione formazione, relativa all'ammissione all'esame non da alcun diritto legale all'ammissione allo studio. Per ottenere un posto di studio, le condizioni generali d'ammissione stabilite dall’università devono essere soddisfatte. È possibile che un'ammissione allo studio sia respinta o posticipata nonostante le condizioni siano soddisfatte.
2a possibilità
Chi ha completato un corso di perfezionamento accreditato a livello federale della durata di almeno tre anni per il conseguimento di un titolo federale di dentista specialista può essere ammesso direttamente all'esame federale. Le persone che, in base al ciclo di perfezionamento completato, avrebbero i requisiti di specializzazione per iscriversi all'esame di dentista specialista possono farseli certificare dall'Ufficio per la formazione postgrado (BZW) della SSO. Il certificato va allegato alla domanda di ammissione diretta all'esame. La definizione delle condizioni per l'ammissione all'esame di dentista specialista è di competenza del BZW della SSO.
- l'accreditamento di prestazioni di studio già fornite rientra nelle competenze dell’università;
- l'università può far dipendere l'ammissione allo studio a livello di master da ulteriori studi/esami (anche del livello di bachelor);
- l'ammissione allo studio è di competenza delle università. Una decisione della MEBEKO, Sezione formazione, relativa all'ammissione all'esame non da alcun diritto legale all'ammissione allo studio. Per ottenere un posto di studio, le condizioni generali d'ammissione stabilite dall’università devono essere soddisfatte. è possibile che un'ammissione allo studio sia respinta o posticipata nonostante le condizioni siano soddisfatte.
- l'accreditamento di prestazioni di studio già fornite rientra nelle competenze dell’università;
- l'università può far dipendere l'ammissione allo studio a livello di master da ulteriori studi/esami (anche del livello di bachelor);
- l'ammissione allo studio è di competenza delle università. Una decisione della MEBEKO, Sezione formazione, relativa all'ammissione all'esame non da alcun diritto legale all'ammissione allo studio. Per ottenere un posto di studio, le condizioni generali d'ammissione stabilite dall’università devono essere soddisfatte. è possibile che un'ammissione allo studio sia respinta o posticipata nonostante le condizioni siano soddisfatte.
Ammissione all'esame
È ammesso all'esame federale chi:
- in una università svizzera ha ottenuto 60 crediti ECTS in un ciclo di studi accreditato secondo la LPMed (medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia o chiropratica). Le persone che non soddisfano questa condizione già al momento della presentazione della domanda di ammissione sono ammesse all'esame solo a condizione che, conseguano questi 60 crediti ECTS ancora prima dell'esame. Solo gli organi responsabili dell'università/facoltà corrispondente sono legittimati a stabilire le condizioni di ammissione (incl. eventuali test di ammissione);
- ha inoltre portato a termine il ciclo di studi in un'università estera che figura nell'elenco del Dipartimento federale dell'interno (DFI), cfr. Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti da scuole universitarie estere.
Domanda d'ammissione
La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) sezione «Formazione» decide sull'ammissione all'esame. Per quest'ultima deve essere presentata una domanda scritta alla MEBEKO, al più tardi un mese prima della scadenza del termine d'iscrizione:
Ufficio federale della sanità pubblica
MEBEKO Sezione «Formazione»
3003 Berna
Svizzera
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
- curriculum vitae;
- copia del certificato di famiglia o del certificato individuale di stato civile; per i cittadini stranieri: copia del passaporto;
- attestato dell'ottenimento in una università svizzera di 60 crediti ECTS in un ciclo di studi accreditato secondo la LPMed;
- fotocopia e traduzione ufficiale del diploma in chiropratica (importante: Il documento deve recare la denominazione esatta e l'indirizzo dell'istituto di formazione);
- le persone con domicilio all'estero devono inoltre indicare un indirizzo di contatto in Svizzera.
Emolumenti
L'emolumento per il trattamento di una domanda è compreso tra 800 e 1'000 franchi (l'importo esatto verrà stabilito con la decisione della MEBEKO). Gli emolumenti per l'iscrizione all'esame, l'assolvimento dello stesso e il rilascio del diploma federale (compreso il certificato) saranno fatturati successivamente a tempo debito.
Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
In Svizzera, la sovranità legislativa nel settore sanitario spetta in linea di principio ai Cantoni. Il diritto federale prescrive a questi ultimi unicamente l‘obbligo di vincolare l'autorizzazione all'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale all'ottenimento di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto ai sensi della LPMed oltre che, per medici, farmacisti e chiropratici, di un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto ai sensi della LPMed.
Esercizio della professione a titolo dipendente e obbligo di registrazione
Per l'autorizzazione all'esercizio della professione nel settore pubblico oppure nel settore privato sotto vigilanza professionale (denominazione vigente: esercizio della professione a titolo dipendente), la Confederazione non dispone di alcuna competenza legale.
Dal 1° gennaio 2018 le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera devono essere registrate nel Registro delle professioni mediche (MedReg). Per le persone che esercitavano già prima di questa data, la registrazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2019.
Iscrizione delle conoscenze linguistiche
Le persone esercitanti una professione medica che desiderano lavorare in Svizzera devono disporre delle necessarie conoscenze linguistiche, che possono essere iscritte nel Registro delle professioni mediche (MedReg). Per ulteriori informazioni consultare la pagina web sulle conoscenze linguistiche nel Registro delle professioni mediche.
Riconoscimento indiretto di un diploma in una professione medica conseguito in un Paese al di fuori dell’UE/AELS
Per presentare una domanda per il riconoscimento indiretto di un diploma conseguito in un Paese terzo (cioè al di fuori dell’UE/AELS) dovete soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:
- Il diploma deve essere già riconosciuto da uno Paese UE/AELS.
- Possedete la cittadinanza svizzera o di uno Stato contraente con la Svizzera (UE o AELS), oppure il vostro o la vostra coniuge possiede la cittadinanza di uno di questi Stati.
- Siete autorizzati senza limitazioni all’esercizio della professione nello Stato che ha riconosciuto il diploma con i medesimi diritti delle persone che hanno assolto in detto Stato la formazione completa e conseguito il diploma previsto dalla direttiva europea. Secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva europea 2005/36/CE, il primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione specificate nella direttiva.
- Avete acquisito recentemente (durante gli ultimi cinque anni) un’esperienza professionale nel settore clinico della durata di almeno tre anni nello Stato che ha riconosciuto il diploma e/o in Svizzera.
Siete in possesso di tutti i requisiti indicati? Allora vi invitiamo a presentarci il seguente modulo compilato in ogni sua parte:
Attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate una conferma di ricezione e altri tre mesi prima che sia presa una decisione in merito alla vostra domanda.
Frequently Asked Questions
Questioni generali
Secondo l’articolo 33a capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria deve:
- essere iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg);
- disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
L’iscrizione avviene dopo il completamento di uno dei seguenti tre processi presso la MEBEKO. Attenzione: la scelta del processo dipende dal Paese in cui è stato rilasciato il diploma e dalla nazionalità della persona richiedente.
Le condizioni per il riconoscimento formale di un diploma estero in Svizzera sono disciplinate dalla legge sulle professioni mediche (LPMed).
1. Riconoscimento del diploma
- Riconoscimento diretto: Se il diploma è stato rilasciato in uno Stato dell’UE/AELS e la persona ha la cittadinanza in uno Stato dell’UE/AELS (o è sposata con un/a cittadino/a di uno Stato dell’UE/AELS), il diploma può essere riconosciuto in modo diretto.
- Riconoscimento indiretto: Se il diploma è stato conseguito fuori dall’UE/AELS ma già riconosciuto in uno Stato dell’UE/AELS, il diploma può essere riconosciuto in modo indiretto.
2. Registrazione di diplomi non riconoscibili
Se non è possibile il riconoscimento diretto o indiretto (per esempio a causa del Paese di rilascio del diploma o della nazionalità), si può verificare se il diploma può essere registrato come non riconoscibile.
3. Conseguimento di un diploma federale
Si applicano requisiti speciali alle persone che desiderano ottenere un diploma svizzero.
Esercizio della professione
L’autorizzazione all’esercizio della professione è disciplinata a livello cantonale. Vi invitiamo a contattare direttamente le autorità sanitarie cantonali competenti.
Siete titolari di un diploma in una professione medica universitaria rilasciato in uno dei seguenti cicli di studio?
- Medicina umana
- Odontoiatria
- Farmacia
- Veterinaria
- Chiropratica
Sì: allora siete sulla pagina giusta!
No: per tutte le altre professioni, rivolgetevi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
- Riconoscimento diretto: un diploma conseguito in uno Stato dell’UE/AELS è riconosciuto direttamente se la persona interessata ha la cittadinanza in uno Stato dell’UE/AELS o se è sposata con un/a cittadino/a di uno Stato dell’UE/AELS.
- Riconoscimento indiretto: se è già stato riconosciuto in uno Stato dell’UE/AELS, può essere riconosciuto anche un diploma conseguito al di fuori dell’UE/AELS. È necessaria un’ulteriore prova che il diploma sia stato riconosciuto nello Stato dell’UE/AELS.
L’autorizzazione all’esercizio della professione è disciplinata autonomamente da ciascun Cantone. Vi invitiamo a porre tutte le vostre domande direttamente all’autorità sanitaria cantonale competente.
Secondo l’articolo 33a capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria deve:
- essere iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg);
- disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
Importante: l’attività professionale è possibile solo dopo aver completato con successo la procedura presso la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e l’iscrizione al MedReg.
- Inizio: sì, dopo la registrazione del diploma è possibile iniziare la formazione specialistica.
- Conclusione: no, è possibile concludere la formazione specialistica solo se si è in possesso di un diploma federale o di un diploma riconosciuto.
Le condizioni per il conseguimento di un titolo di perfezionamento professionale (TPP) si basano sul Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dell’ISFM.
Elaborazione di una domanda
- Ricezione dei documenti: riceviamo i documenti per posta e procediamo alla loro registrazione.
- Registrazione dei dati: inseriamo tutti i dati necessari nel sistema e vi inviamo una conferma di ricezione.
- Verifica dei documenti: verifichiamo la completezza dei documenti e richiediamo per posta eventuali documenti mancanti.
- Pagamento degli emolumenti: quando la domanda è completa e la verifica dei documenti è terminata, vi inviamo la fattura per il pagamento degli emolumenti, che può essere effettuato solo tramite bonifico bancario.
- Conclusione della procedura: non appena il nostro sistema ha contabilizzato il pagamento in entrata, la procedura è conclusa. Vi invieremo per posta la decisione e la tessera di legittimazione, se rilasciata. Inoltre, procediamo all’iscrizione nel registro delle professioni mediche (MedReg) e all’assegnazione di un Global Location Number (GLN).
- Le tempistiche di elaborazione si aggirano solitamente sui tre mesi a partire dalla data di invio della lettera di conferma di ricezione, trasmessa per posta.
- Elaboriamo le richieste in ordine di ricezione e non possiamo accelerare le tempistiche.
- Attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate una conferma di ricezione.
- Purtroppo, tempistiche più brevi non sono possibili.
- Nota bene: i tempi indicati sono basati sull’esperienza e, quindi, non sono vincolanti. In caso di volumi elevati, le tempistiche possono allungarsi.
Consiglio: per evitare ritardi, consigliamo di presentare una domanda completa di tutti i documenti (vedi elenco nel modulo di richiesta) in un unico invio.
Le richieste sono elaborate in ordine di ricezione. Non è pertanto possibile accelerare il processo di elaborazione.
Consiglio: per evitare ritardi, consigliamo di presentare una domanda completa di tutti i documenti necessari (vedi elenco nel modulo di richiesta) in un unico invio.
- Riceverete una conferma di ricezione per posta. Attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate la conferma di ricezione. Purtroppo, tempistiche più brevi non sono possibili.
- Vi invitiamo ad attendere almeno un mese prima di chiedere per e-mail informazioni sulla ricezione dei vostri documenti.
Nota bene: i tempi di elaborazione da uno a tre mesi sono basati sull’esperienza e, pertanto, non sono garantiti.
Possiamo confermarvi la completezza della domanda solo dopo la verifica dettagliata dei documenti. In caso di domanda incompleta, vi informiamo per posta e vi chiediamo i documenti mancanti.
- La MEBEKO non offre alcuno strumento online di monitoraggio continuo dello stato della domanda.
- Vi chiediamo gentilmente di contattarci per e-mail solo in casi eccezionali. Infatti, in alcune circostanze, richieste di informazioni sullo stato della domanda possono comportare un ritardo nell’elaborazione.
Informazioni false o incomplete nella domanda possono comportare un ritardo nella procedura. In alcuni casi, la domanda può essere persino respinta o rifiutata. Nel caso in cui vengano riscontrati errori, vi informeremo per iscritto e vi chiederemo di apportare correzioni o integrazioni.
No, non è possibile. Inviamo la decisione del riconoscimento e della registrazione esclusivamente in forma cartacea per lettera raccomandata.
Se la vostra domanda viene respinta, ricevete una comunicazione scritta con indicata la motivazione. In alcuni casi, è possibile richiedere un’ulteriore verifica o fornire ulteriori informazioni. In questo caso, vi invitiamo a contattarci per ricevere ulteriori informazioni a riguardo.
Invio della domanda e documenti
- Tutti i documenti necessari sono elencati nel corrispettivo modulo di domanda.
- I documenti ufficiali devono essere presentati in copia autenticata conforme all’originale. Sul modulo di domanda sono indicati anche gli enti accettati che rilasciano copie autenticate.
Consiglio: Vi invitiamo a non trasmetterci documenti originali, perché non possiamo restituirveli.
No, non è possibile. Tutti i documenti vanno inviati per posta in forma cartacea.
No, accettiamo e inviamo documenti esclusivamente per posta.
- Sì, è possibile presentare domanda per più diplomi contemporaneamente, ma è necessario compilare un modulo di domanda separato per ciascuno dei diplomi.
- Gli emolumenti variano a seconda del numero di diplomi. Tuttavia, per evitare ritardi, i documenti vanno inviati tutti insieme.
- Una volta inviati, i documenti non possono più essere restituiti perché sono necessari per l’elaborazione. Se possibile, vi invitiamo quindi a presentare copie autenticate conformi all’originale.
- Se volete ritirare la domanda, contattateci il prima possibile. Tuttavia, non possiamo restituirvi i documenti.
Generalmente, non è possibile modificare un diploma in un secondo momento. In caso di modifiche al diploma dopo il riconoscimento o la registrazione, è necessario presentare una nuova domanda.
Se si tratta di un’aggiunta o di un ampliamento (p. es. un titolo di perfezionamento aggiuntivo), è possibile presentare una nuova domanda.
Se necessario, potete richiedere online un duplicato del diploma o un attestato. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili qui: Ordinazione del documento (maggiori informazioni).
Modifiche dell’indirizzo, del cognome o altri cambiamenti rilevanti vanno comunicati a MEBEKO per e-mail: mebeko@bag.admin.ch.
È possibile indicare anche un indirizzo estero. Tuttavia, assicuratevi di poter ricevere all’indirizzo indicato la conferma di ricezione, la fattura e la decisione, che vi invieremo per posta. Eventuali modifiche dell’indirizzo durante la procedura vanno comunicate per e-mail all’indirizzo mebeko@bag.admin.ch.
Tedesco, francese, italiano o inglese.
Iscrizione della lingua e conoscenze linguistiche
- No, l’iscrizione della lingua non è obbligatoria.
- Tuttavia, il datore di lavoro e le autorità cantonali devono verificare che sussistano le conoscenze linguistiche necessarie. Alcuni Cantoni hanno requisiti più severi di altri per quanto concerne l’attestazione delle conoscenze linguistiche.
- Per l’iscrizione al MedReg è richiesta la conoscenza della lingua pertinente almeno di livello B2, attestabile con:
- un diploma di lingua riconosciuto (conseguito fino a 6 anni prima). La MEBEKO accetta tutti i diplomi ufficiali di lingua secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (almeno livello B2) che non siano stati conseguiti più di sei anni prima, siano firmati e datati e contengano inoltre informazioni sul luogo o sul centro in cui è stato sostenuto l’esame di lingua nonché sui risultati ottenuti nelle singole parti dell’esame (scrittura, lettura, parlato, ascolto).
- un diploma di formazione o titolo di perfezionamento nella professione medica universitaria conseguito nella lingua pertinente; è determinante la lingua in cui è stato conseguito il diploma di formazione o il titolo di perfezionamento e non la lingua in cui è stato rilasciato il certificato; oppure
- esperienza lavorativa di tre anni nella lingua pertinente nella professione medica universitaria in oggetto svolta negli ultimi dieci anni.
- La domanda di iscrizione della lingua può essere presentata contemporaneamente alla domanda di registrazione o di riconoscimento.
- Tuttavia, entrambe le procedure sono gestite indipendentemente l’una dall’altra e vengono verificate e fatturate separatamente.
- La domanda di registrazione delle competenze linguistiche può essere presentata in qualsiasi momento, per esempio anche dopo il riconoscimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento o dopo la registrazione di un diploma.
La MEBEKO accetta tutti i diplomi ufficiali di lingua che corrispondono al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e attestano almeno il livello B2. Questi diplomi devono essere conseguiti al massimo 6 anni prima e devono soddisfare i seguenti requisiti:
- devono essere firmati e datati;
- devono contenere informazioni sul luogo e sul centro in cui è stato sostenuto l’esame di lingua;
- devono indicare i risultati ottenuti nelle singole parti dell’esame (scrittura, lettura, parlato, ascolto).
Emolumenti e modalità di pagamento
Gli emolumenti variano a seconda del tipo di domanda. Di seguito sono riportati i costi indicativi:
- riconoscimento diretto di un diploma: tra 800 e 1000 franchi;
- riconoscimento diretto di un titolo di perfezionamento: tra 800 e 1000 franchi;
- riconoscimento indiretto di un diploma: tra 800 e 1000 franchi;
- registrazione di un diploma: tra 800 e 1200 franchi;
- domanda di conseguimento di un diploma federale: tra 800 e 1000 franchi;
- iscrizione della lingua: tra 50 e 100 franchi ciascuna.
- La MEBEKO accetta solo pagamenti unici tramite bonifico bancario. Purtroppo, il pagamento a rate non è possibile.
- Gli emolumenti devono essere pagati per intero prima che la procedura sia conclusa.
Se gli emolumenti non vengono pagati entro il termine stabilito, la procedura può essere interrotta o subire ritardi.
- È necessario ripresentare tutti i documenti che sono cambiati dall’ultima domanda (p. es. nuovo modulo di domanda, curriculum vitae aggiornato, passaporto aggiornato, eventuale certificato di matrimonio).
- Gli emolumenti per la nuova domanda ammontano almeno a 800 franchi.
Ultima modifica 03.04.2025
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
MEBEKO
Sezione «Formazione»
Schwarzenburgstrasse 157
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Berna
Svizzera
Tel.
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Di/Ma, Mi/Me: 9-12h