Prevenzione di infortuni e malattie professionali

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) rientra nella responsabilità del datore di lavoro, ma anche i lavoratori devono contribuirvi. 

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro è tenuto a prevenire gli infortuni e le malattie professionali adottando tutte le misure necessarie in base alle esperienze acquisite, applicabili secondo lo stato attuale della tecnica e adeguate alle circostanze presenti. Anche i lavoratori contribuiscono alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I costi delle misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e non deve compromettere l’efficacia delle installazioni di protezione.

Protezione dei lavoratori: obblighi concreti

Per garantire la sicurezza sul lavoro non bastano le informazioni, la consulenza e le raccomandazioni del datore di lavoro, ma sono talvolta necessari obblighi concreti che riguardano la protezione dei lavoratori (p. es. casco obbligatorio, dispositivi anticaduta, griglie di protezione e barriere luminose per grandi presse, guaine per le lame delle seghe ecc.). Le autorità possono dunque anche fare applicare la sicurezza sul lavoro decretando prescrizioni in materia.

Organi d’esecuzione statali

Secondo i principi del diritto internazionale e di quello svizzero, sono previsti organi d’esecuzione statali indipendenti. Il loro compito è verificare che i datori di lavoro rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sorveglianza e l’applicazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende sono di competenza degli organi d’esecuzione seguenti:

  • Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
  • ispettorati cantonali del lavoro (ICL);
  • Ispezione federale del lavoro (IFL).

Finanziamento della sorveglianza

La sorveglianza è finanziata dai premi supplementari dell’assicurazione contro gli infortuni professionali. Tali supplementi servono a coprire i costi che derivano agli organi d’esecuzione (Suva, ICL, IFL) dalla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro e sono disciplinati nell’ordinanza del Consiglio federale che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni (RS 832.208).

Ultima modifica 16.06.2020

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 21 11
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/versicherungen/unfallversicherung/unfallverhuetung/verhuetung-berufsunfaelle-berufskrankheiten.html