Di principio, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono versati in anticipo per un intero esercizio contabile. L’articolo 117 capoverso 1 dell'ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede la possibilità del pagamento trimestrale o semestrale dei premi contro versamento di un supplemento (1,250 per cento per il pagamento semestrale e 1,875 per quello trimestrale). Dall’entrata in vigore dell’OAINF il 1° gennaio 1984, rispettivamente dall’ultima revisione del 15 dicembre 1997 dell’articolo 117 OAINF, i tassi d’interesse in Svizzera e nel mondo sono cambiati significativamente. Nell’attuale contesto di tassi bassi, i supplementi vigenti per il pagamento rateale sono troppo elevati e devono essere ridotti nel quadro di questa modifica d’ordinanza (0,25 per cento per il pagamento semestrale e 0,375 per quello trimestrale). In tal riguardo, il consiglio federale ha aperto una procedura di consultazione il 27 ottobre 2021, che durerà fino al 11 febbraio 2022.
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Ultima modifica 29.10.2021
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