Di principio, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono versati in anticipo per un intero esercizio contabile. L’articolo 117 capoverso 1 dell'ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede la possibilità del pagamento trimestrale o semestrale dei premi contro versamento di un supplemento (1,250 per cento per il pagamento semestrale e 1,875 per quello trimestrale). Nell’attuale contesto di tassi bassi, i supplementi vigenti per il pagamento rateale sono troppo elevati e sono stati ridotti nel quadro di questa modifica d’ordinanza (0,25 per cento per il pagamento semestrale e 0,375 per quello trimestrale). La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 30.03.2023
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 462 21 11