Prestazioni in contanti d'assicurazione infortuni

Le prestazioni in contanti per infortunio sono: indennità giornaliera, rendita d’invalidità, indennità per menomazione dell’integrità, assegno per grandi invalidi e rendite per i superstiti. Per il loro importo è determinante il guadagno assicurato.  

Guadagno assicurato

La base per l’importo delle prestazioni in contanti è il guadagno assicurato, ossia il salario determinante per l’AVS con alcune integrazioni. L’importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF; RS 832.202) è fissato in modo tale che di norma il 92 – 96 per cento delle persone assicurate obbligatoriamente sia coperto per il guadagno integrale.

Le indennità giornaliere sono calcolate in base all’ultimo salario percepito prima dell’infortunio, mentre per le rendite si considera quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. L’indennità per menomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi sono calcolati per tutti gli assicurati indipendentemente dall’importo massimo del guadagno assicurato stabilito dalla legge.

Indennità giornaliera

Ha diritto all’indennità giornaliera la persona assicurata totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d’infortunio. L’indennità giornaliera è versata dal terzo giorno successivo a quello dell’infortunio per ogni giorno dell’anno civile. In caso d’incapacità lavorativa totale è pari all’80 per cento del guadagno assicurato, mentre in caso d’incapacità lavorativa parziale è ridotta proporzionalmente. Il diritto all’indennità giornaliera si estingue con il riacquisto della piena capacità lavorativa, la nascita del diritto a una rendita d’invalidità o il decesso della persona assicurata. Per persone infortunatesi durante la disoccupazione l’indennità giornaliera è pari all’indennità di disoccupazione.

Rendita d’invalidità

Qualora una persona assicurata diventi invalida a seguito d’infortunio, ossia se la sua attività lucrativa è compromessa presumibilmente in modo permanente o a lungo termine, ha diritto a una rendita d’invalidità. Il diritto nasce quando il proseguimento delle cure non fa sperare un considerevole miglioramento dello stato di salute e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il grado di invalidità è stabilito confrontando le possibilità di guadagno che l’assicurato ha con la sua disabilità e quelle che avrebbe senza.

L’importo della rendita d’invalidità ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato in caso di invalidità totale, mentre è ridotto proporzionalmente di qualche punto percentuale in caso di invalidità parziale. L’assicurazione contro gli infortuni versa agli assicurati aventi diritto a una rendita AVS/AI una rendita supplementare di importo pari alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AVS/AI, ma non superiore all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale della rendita d’invalidità dovuta ad infortunio.

Il diritto alla rendita si estingue con il riacquisto della piena capacità di guadagno, l’assegnazione di un’indennità unica complessiva, il riscatto della rendita o il decesso dell’assicurato.

Indennità per menomazione dell’integrità

Se la persona assicurata ha subito a seguito d’infortunio una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica o mentale (p. es. perdita di un rene o di una gamba, tetraplegia, cecità totale), ha diritto ad un’equa indennità per menomazione dell’integrità. L’indennità come prestazione in capitale è graduata in funzione della gravità della menomazione dell’integrità. Una menomazione inferiore al 5 per cento è ininfluente e quindi non va considerata. Il valore percentuale determinante di menomazione dell’integrità è moltiplicato per l’importo massimo del guadagno assicurato stabilito dalla legge. Il risultato corrisponde alla rendita per menomazione dell’integrità dovuta all’assicurato.

Assegno per grandi invalidi

Se la persona assicurata a causa dell’invalidità necessita dell’aiuto permanente di terzi o di una sorveglianza personale per svolgere le mansioni quotidiane, ha diritto all’assegno per grandi invalidi. L’importo dell’assegno è stabilito in base al grado di grande invalidità (esiguo, medio, elevato).

Rendite per i superstiti

Se una persona assicurata decede a seguito d’infortunio, il coniuge superstite (a determinate condizioni) e i figli hanno diritto a rendite per i superstiti. Se la vittima dell’infortunio era tenuta a versare gli alimenti al coniuge divorziato, questo è parificato alla vedova o al vedovo.

La rendita per i superstiti è espressa in percentuale del guadagno assicurato determinante e ammonta al 40 per cento per le vedove e i vedovi, al 15 per cento per gli orfani di padre o di madre e al 25 per cento per gli orfani di entrambi i genitori, ma complessivamente al 70 per cento al massimo in caso di più superstiti. La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo degli alimenti dovuti.

Ai superstiti che hanno diritto a una rendita AVS o AI l’assicurazione contro gli infortuni versa una rendita complementare (vedi la rendita d’invalidità).

In casi particolari, alla vedova o alla moglie divorziata viene versata un’indennità unica in sostituzione della rendita.

Il diritto del coniuge superstite si estingue di regola con un nuovo matrimonio, il decesso o il riscatto della rendita; il diritto dei figli si estingue di regola con il compimento dei 18 anni d’età o la conclusione della formazione, ma non permane oltre il compimento dei 25 anni.

Ultima modifica 15.05.2020

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