Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni

I medici devono in linea di principio aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento per poter esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Nel marzo 2023 è entrata in vigore una modifica della LAMal che prevedeun disciplinamento di eccezione in caso di copertura sanitaria insufficiente fino al 31 dicembre 2027.

Dal 1° gennaio 2022 i medici che desiderano esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Il Parlamento ha adottato una modifica della legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal; RS 832.10) che prevede un disciplinamento di eccezione che permette ai Cantoni di concedere eccezioni a questo obbligo in caso di copertura sanitaria insufficiente. È entrato in vigore il 18 marzo 2023.

Nel maggio 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) a depositato l’iniziativa parlamentare “Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni di cui all'articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici. Questa prevedeva un’eccezione alla condizione che impone che i medici che desiderano esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Il Parlamento ha adottato una modifica che è entrata in vigore il 18 marzo 2023 ed è valida fino alla fine del 2027.

Nell'ambito dell'introduzione di una serie di misure volte a migliorare la qualità e l'efficienza dei costi delle prestazioni dell’AOMS, il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore nuovi requisiti di ammissione per i medici.
Per evitare il rischio di carenze in alcune specialità e regioni, il requisito dei tre anni per i medici è stato attenuato introducendo un disciplinamento di eccezione nell'art. 37 cpv. 1bis LAMal. Un Cantone può ora, in via eccezionale, ammettere un fornitore di prestazioni che non soddisfa il requisito di esperienza triennale, in modo da evitare una carenza nell'offerta di cure. Tuttavia, l'eccezione è limitata ai seguenti settori dell'assistenza ambulatoriale di base: medicina interna generale, medico generico, pediatria, psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.

L'eccezione prevista dal nuovo art. 37 cpv. 1bis LAMal si applica solo al requisito dei tre anni di attività. Non si applica al requisito linguistico, che deve essere soddisfatto da tutti i fornitori di prestazioni.

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha sostenuto la proposta della CSSS-N poiché l'esenzione è limitata nel tempo e si applica solo a quattro aree specialistiche. Questo non influisce fondamentalmente sulla qualità delle prestazioni dell’AOMS.

Ultima modifica 03.05.2023

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
Divisione tariffe e basi
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 37 23
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/leistungserbringer/parlamentarische-initiative-ausnahme-dreijaehrige-taetigkeitspflicht.html