Assicurazione malattie: Fornitori di prestazioni

Le condizioni per i fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono definite nella LAMal e nell’OAMal.

I fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’AOMS sono enumerati all’articolo 35 capoverso 2 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Questo elenco viene compilato dai fornitori di prestazioni autorizzati secondo le disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Un fornitore di prestazioni può esercitare a carico dell’AOMS soltanto se i criteri di pianificazione ospedaliera o le condizioni di autorizzazione nel settore ambulatoriale sono rispettati.

Autorizzazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale

Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i criteri di autorizzazione per i seguenti fornitori di prestazioni: i medici, gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, i medici dentisti per le prestazioni a carico dell’AOMS, i farmacisti, i chiropratici, le levatrici, gli altri fornitori di prestazioni che dispensano cure previa prescrizione medica (fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, ortofonisti, dietisti, neuropsicologi, psicologi psicoterapeuti, podologi) e le organizzazioni che li occupano, i laboratori, i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici nonché le imprese di trasporto e di salvataggio.

Modifica della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni

Dall’introduzione della LAMal nel 1996, l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni è stata oggetto di diverse revisioni. Il 19 giugno 2020, il Parlamento ha adottato il progetto di revisione della LAMal concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’AOMS.

In virtù delle nuove disposizioni, i Cantoni sono formalmente competenti per l’autorizzazione di tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale sulla base dei criteri definiti dal Consiglio federale. Per l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni viene introdotta una procedura formale la cui applicazione compete ai Cantoni e nell’ambito della quale si verifica se i criteri per l’autorizzazione sono soddisfatti.

Nuovi requisiti di qualità

I criteri definiti dal Consiglio federale mirano a garantire che le prestazioni siano appropriate e di alto livello qualitativo. A seconda del fornitore di prestazioni riguardano la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualità delle prestazioni. Dal canto loro, i medici che intendono esercitare a carico dell’AOMS devono soddisfare anche le condizioni particolari di cui all’articolo 37 LAMal, ossia aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Inoltre devono aderire alla cartella informatizzata del paziente e possedere le competenze linguistiche necessarie.

Limitazione del numero di medici

Con la revisione della LAMal, i Cantoni possono inoltre decidere di limitare il numero di medici per alcune specializzazioni o in determinate regioni (numeri massimi di medici).

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di definire i criteri e i principi metodologici applicabili. L’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (RS 832.107) adottata dal Consiglio federale il 23 giugno 2021 attua tale mandato. In virtù delle pertinenti disposizioni, la determinazione dei numeri massimi si basa sul calcolo dell’offerta di medici, sulla stima di un tasso di approvvigionamento per regione e campo di specializzazione e su un fattore di ponderazione.

Il DFI ha pubblicato i tassi di approvvigionamento in un’ordinanza separata. Vedi la pagina "Numeri massimi di medici”.

Registro dei fornitori di prestazioni

Nell’ambito della modifica della LAMal concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, il legislatore ha inoltre ritenuto necessario creare un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati nel settore ambulatoriale. Il Consiglio federale si pronuncerà in un secondo tempo in merito alla nuova ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale.

Entrata in vigore

Le nuove regole per la definizione dei numeri massimi di medici sono entrate in vigore il 1° luglio 2021. Per l’adeguamento delle regolamentazioni cantonali è previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2023. Fino a tale data i Cantoni possono applicare il diritto previgente in materia di limitazione dell’autorizzazione (numeri fissati nell’ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [OLNF; RS 832.103]). Le nuove disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione malattie concernenti i criteri di autorizzazione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

Ulteriori informazioni

Modifica dell’OAMal: sviluppo dei criteri di pianificazione e completamento dei principi di determinazione delle tariffe

Avviata la consultazione sulla modifica dell’OAMal concernente lo sviluppo dei criteri di pianificazione e il completamento dei principi di determinazione delle tariffe.

Ultima modifica 29.08.2023

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