Le persone che si recano all’estero per viaggiare senza acquisire domicilio altrove restano soggette all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
Avete domande specifiche sulla vostra situazione personale? In tal caso, siete pregati di rivolgervi al vostro assicuratore-malattie di base. Le informazioni di contatto sono disponibili nel seguente documento PDF:
L’assicurazione malattie obbligatoria non può essere disdetta o sospesa per la durata di un soggiorno all’estero o un viaggio attorno al mondo. L’obbligo d’assicurazione in Svizzera è legato al domicilio legale di ogni persona. Fintanto che la persona non acquisisce domicilio all’estero, per principio rimane soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Secondo il codice civile svizzero (CC), il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC). Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 CC). Per porre fine al domicilio in Svizzera non basta solamente annunciare la partenza al Comune di domicilio.
Presa a carico delle cure prestate in un Paese al di fuori dell’UE/AELS/UK
Al di fuori degli Stati membri dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK), le spese per le cure mediche d’urgenza vengono rimborsate dall’assicuratore-malattie fino a un ammontare massimo pari al doppio di quanto sarebbe costato il medesimo trattamento in Svizzera. In caso di trattamento stazionario ciò significa però che l’assicuratore deve assumere al massimo il 90 per cento dei costi del medesimo ricovero ospedaliero in Svizzera. Il motivo è che per i trattamenti ospedalieri in Svizzera i Cantoni prendono a carico una quota dei costi almeno del 55 per cento, cosa che non avviene per i ricoveri all’estero. Pertanto in Svizzera l’assicuratore prende a carico rispettivamente al massimo il 45 per cento.
Un’assicurazione complementare «viaggio» è quindi consigliata per i soggiorni al di fuori dell’UE, per essere sicuri di ricevere un rimborso completo soprattutto in alcuni Paesi dove i costi delle cure mediche e dei trasporti sono più elevati che in Svizzera (es.: USA, Canada, Giappone) e in altri Stati (Paesi in via di sviluppo) dove gli stranieri sono indirizzati verso costose cliniche speciali.
Presa a carico delle cure prestate in uno Stato membro dell’UE/AELS/UK
In uno Stato membro dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) gli assicurati, dietro presentazione della tessera europea d’assicurazione malattie (che figura a tergo della tessera d’assicurazione malattie LAMal svizzera), hanno diritto al rimborso di tutte le prestazioni necessarie dal punto di vista medico tenendo conto del tipo di prestazione e della durata del soggiorno prevista. Gli assicurati hanno anche diritto al rimborso delle stesse prestazioni delle persone assicurate nel Paese in questione. Le informazioni utili sul rimborso delle prestazioni, per Paese, figurano sul sito web dell’Istituzione comune LAMal (v. link qui sotto).
Ultima modifica 27.06.2024
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Vigilanza sulle assicurazioni
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