Assicurazione malattie: Studenti all’estero

Salvo circostanze eccezionali, gli studenti che si recano all’estero per studiare mantengono il domicilio legale in Svizzera. Come studenti all’estero restano soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). 

Studi in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK)

Gli studenti che mantengono il domicilio legale in Svizzera durante un soggiorno nell’UE/AELS/UK restano soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal), a condizione che non esercitino un'attività lucrativa in parallelo agli studi (in caso di attività lucrativa, si rimanda alla sezione «Lavoratori nell’UE/AELS/UK»).

Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), alla Convenzione AELS e alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, gli studenti che restano assicurati all’assicurazione malattie del proprio Paese di domicilio non hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattie nel Paese in cui studiano, per evitare una doppia affiliazione.

Gli studenti assicurati secondo la LAMal hanno diritto alle stesse prestazioni di cura delle persone assicurate nello Stato europeo in questione o nel Regno Unito, su presentazione della tessera europea d’assicurazione malattie (per la presa a carico delle cure prestate nell’UE/AELS/UK si rimanda alla sezione «Turisti all’estero e globetrotter»).

Studi al di fuori dell’UE/AELS/UK

Gli studenti che mantengono il domicilio legale in Svizzera durante gli studi in un Paese al di fuori dell’UE/AELS/UK restano soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera (per la presa a carico delle cure prestate al di fuori dell’UE/AELS/UK, rimandiamo alla sezione «Turisti all’estero e globetrotter»).

Gli studenti che sono obbligatoriamente assicurati contro le malattie durante il loro soggiorno in virtù del diritto di uno Stato con cui non esiste nessuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo d'assicurazione possono chiedere di essere esentati dall’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Ciò è possibile nella misura in cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera significherebbe un doppio onere e a condizione che dispongano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta va presentata all’autorità cantonale competente. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’autorità competente del Cantone di domicilio (vedi qui sotto l’elenco delle autorità cantonali).

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Turisti all’estero e globetrotter

Le persone che viaggiano all’estero restano soggette all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

Lavoratori nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK)

Assoggettamento all’assicurazione malattie delle persone domiciliate in Svizzera che lavorano in uno Stato membro dell’UE/AELS o UK o che si trovano in situazione di pluriattività.

Ultima modifica 26.09.2024

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