La legislazione sulla sicurezza sociale del Paese d’origine rimane applicabile ai lavoratori distaccati. Per quanto riguarda l’assicurazione malattie occorre distinguere tra varie categorie, a seconda del Paese da cui ogni lavoratore è distaccato.
Distacco da uno Stato membro dell’UE/AELS
Per i cittadini di nazionalità svizzera oppure di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vengono distaccati in Svizzera per un periodo fino a 24 mesi da un’azienda con sede nell’UE o nell’AELS vige la legislazione del Paese d’origine. Su presentazione di una corrispondente attestazione (attestazione A1, emessa dall’istituto d’assicurazione competente del Paese d’origine) sono esonerati dall’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere, compresa l’assicurazione malattie.
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS non si applicano ai cittadini di Stati terzi. Nella maggior parte dei casi, il loro distacco è però possibile in base ad accordi bilaterali.
Distacco da uno Stato contraente
Se un lavoratore distaccato in Svizzera da uno Stato contraente (diverso dagli Stati membri dell’UE/AELS e da Croazia, India, Giappone o Macedonia del Nord) desidera essere esonerato dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera, il suo datore di lavoro deve provvedere affinché, per tutta la durata di validità dell’esonero, almeno le prestazioni previste dalla LAMal siano assicurate per le cure in Svizzera (v. qui sotto elenco delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale siglate dalla Svizzera).
Distacco dalla Croazia, dall’India, dal Giappone o dalla Macedonia del Nord
I lavoratori distaccati in Svizzera dalla Croazia, dall’India, dal Giappone o dalla Macedonia del Nord devono unicamente presentare una copia dell’attestato di distacco o dell’attestato di accordo speciale all’organo cantonale responsabile dell’esonero dall’assicurazione malattie del loro Cantone di domicilio per essere esentati dall’obbligo di affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera.
Distacco da uno Stato non contraente
I lavoratori distaccati da uno Stato con cui la Svizzera non ha siglato una convenzione di assicurazione sociale (Stato non contraente) devono per principio assicurarsi in Svizzera. Dal momento in cui una persona versa i contributi alle assicurazioni sociali svizzere (come AVS/AI ecc.), non è considerata distaccata. Le persone assicurate obbligatoriamente contro le malattie in virtù del diritto estero possono chiedere di essere esonerate dall’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Ciò è possibile nella misura in cui la loro affiliazione significherebbe un doppio onere e a condizione che dispongano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Informazioni supplementari
Una panoramica di tutte le convenzioni figura nel documento (in francese e tedesco) «Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse / effets sur l’assurance-maladie et l’assujettissement des travailleurs détachés» / «Überblick über die internationalen Sozialversicherungsabkommen der Schweiz: Auswirkungen auf die Krankenversicherung und auf die Unterstellung der entsandten Arbeitnehmenden». Per maggiori informazioni consultare il sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i suoi promemoria sulla sicurezza sociale dei lavoratori distaccati.
Ultima modifica 04.05.2020
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