I beneficiari di una rendita domiciliati in Svizzera che percepiscono unicamente una rendita proveniente da uno Stato membro dell’UE/AELS hanno l’obbligo di assicurarsi per le cure in tale Stato, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, l’obbligo d'assicurazione per le cure si basa sul principio del luogo di lavoro. Per i beneficiari di una rendita, questo principio si fonda sull’esercizio di una precedente attività lucrativa, determinante per l’obbligo di assicurazione nel luogo in cui questa attività era esercitata.
I beneficiari di una rendita domiciliati in Svizzera che percepiscono soltanto una rendita proveniente da uno Stato membro dell’UE/AELS sono obbligatoriamente assicurati in tale Stato.
I beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera che percepiscono nel contempo una rendita di uno Stato membro dell’UE/AELS e una rendita svizzera (AVS/AI/AM/AINF/PP) devono assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera, a prescindere dall’ammontare della rendita svizzera.
Istituzione comune LAMal
In Svizzera l’istituzione per il coordinamento internazionale in materia di assicurazione malattie per le persone domiciliate in Svizzera beneficiarie di una rendita da uno Stato membro dell’UE/AELS è l’Istituzione comune LAMal di Olten.
L’Istituzione comune LAMal verifica se la persona beneficiaria di una rendita dall’UE/AELS deve assicurarsi in Svizzera o no e registra le persone che restano soggette all’obbligo d’assicurazione per le cure nell’UE.
Tutte le informazioni utili figurano sul sito Internet dell’Istituzione comune (vedi link qui sotto).
Per domande rivolgersi direttamente a quest’ultima.
Ultima modifica 04.05.2020
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
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