Assicurazione malattie: Beneficiari di una rendita UE/AELS/UK

I beneficiari di una rendita domiciliati in Svizzera che percepiscono unicamente una rendita proveniente da uno Stato membro dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) hanno l’obbligo di assicurarsi per le cure in tale Stato, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), alla Convenzione AELS e alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito l’obbligo d'assicurazione per le cure si basa sul principio del luogo di lavoro. Per i beneficiari di una rendita, questo principio si fonda sull’esercizio di una precedente attività lucrativa, determinante per l’obbligo di assicurazione nel luogo in cui questa attività era esercitata.

I beneficiari di una rendita domiciliati in Svizzera che percepiscono soltanto una rendita proveniente da uno Stato membro dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) sono obbligatoriamente assicurati in tale Stato.

I beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera che percepiscono nel contempo una rendita di uno Stato membro dell’UE/AELS o UK e una rendita svizzera (AVS/AI/AM/AINF/PP) devono assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera, a prescindere dall’ammontare della rendita svizzera.

Istituzione comune LAMal

In Svizzera l’istituzione per il coordinamento internazionale in materia di assicurazione malattie per le persone domiciliate in Svizzera beneficiarie di una rendita da uno Stato membro dell’UE/AELS o UK è l’Istituzione comune LAMal di Olten.
L’Istituzione comune LAMal verifica se la persona beneficiaria di una rendita dall’UE/AELS/UK deve assicurarsi in Svizzera o no e registra le persone che restano soggette all’obbligo d’assicurazione per le cure nell’UE/AELS/UK.

Tutte le informazioni utili figurano sul sito Internet dell’Istituzione comune (vedi link qui sotto).
Per domande rivolgersi direttamente a quest’ultima.

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Beneficiari di una rendita svizzera all’estero

I beneficiari di una rendita svizzera domiciliati nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK) devono assicurarsi in Svizzera. Se sono domiciliati al di fuori dell’UE/AELS/UK non sono più assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera e devono assicurarsi nel loro Paese di domicilio.

Ultima modifica 19.04.2024

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