Assicurazione malattie: Partecipazione ai costi per assicurati domiciliati in Svizzera

Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute versando una franchigia, un’aliquota percentuale e un contributo ai costi di degenza ospedaliera. 

Partecipazione ai costi

Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Questa partecipazione comprende:

  • la franchigia ordinaria, ammontante a 300 franchi l'anno (i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni non la pagano). È possibile optare per modelli assicurativi con franchigie superiori a quella ordinaria, pagando così un premio ridotto (franchigia opzionale);
  • un'aliquota percentuale del 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia, ma al massimo 700 franchi all’anno (350 franchi per i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni compiuti);
  • un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi (nessun limite di tempo). Ne sono esentati i bambini e gli adolescenti fino a 18 anni compiuti, i giovani adulti fino a 25 anni che sono in formazione e le donne per le prestazioni di maternità.

Prestazioni esenti dalla partecipazione ai costi

Alcune prestazioni sono esenti dalla partecipazione ai costi:

  • le prestazioni specifiche di maternità, cioè gli esami di controllo (ecografie incluse) durante e dopo la gravidanza, il parto, l’assistenza pre e post parto, i corsi di preparazione al parto e la consulenza per l’allattamento;
  • a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto, le donne non devono più partecipare ai costi delle prestazioni mediche generiche e delle prestazioni di cura in caso di malattia, nemmeno per le malattie contratte indipendentemente dalla gravidanza;
  • sono prese a carico completamente anche alcune misure preventive specificamente designate.

Aliquota percentuale più elevata per determinati medicamenti

Per determinati medicamenti deve essere corrisposta un’aliquota percentuale del 40 per cento. Questa disposizione non è applicabile se il medico prescrive esplicitamente, per motivi d’ordine medico, un preparato originale.

Ultima modifica 18.07.2024

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