L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi degli assicurati che deve essere uguale per tutti.
Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute mediante la franchigia, l’aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera.
Premi
L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Salvo disposizioni legali contrarie, preleva premi uguali per tutti gli assicurati.
Gradua i premi in base alle differenze di costo cantonali. Fa stato il luogo di domicilio dell’assicurato.
L’assicuratore può graduare i premi per regioni. Il Dipartimento federale dell’interno delimita uniformemente le regioni di premio.
I premi devono essere pagati anticipatamente, per principio con cadenza mensile.
Partecipazione ai costi
Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione comprende:
- la franchigia ordinaria, ammontante a 300 franchi l’anno (nessuna franchigia ordinaria per i bambini e i giovani fino a 18 anni);
- un’aliquota percentuale del 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo di 700 franchi (350 franchi per i bambini);
- un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi. Ne sono esentati i bambini, i giovani adulti fino a 25 anni in formazione e le donne per le prestazioni di maternità.
Ultima modifica 27.04.2022
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