Assicurazione malattie: Assicurazione con bonus

Concessione di uno sconto in assenza di prestazioni. 

Se in un anno l’assicuratore malattie non riceve fatture per il rimborso di prestazioni, il premio per l’anno seguente diminuisce grazie al bonus.

Occorre osservare quanto segue:

  • non tutti gli assicuratori malattie propongono modelli assicurativi con bonus;
  • l’assicurazione con bonus è possibile soltanto con la franchigia ordinaria (300 fr.);
  • non è possibile limitare ulteriormente la scelta dei fornitori di prestazioni (p. es. medico di famiglia);
  • il primo anno l’assicurato paga un supplemento del 10 per cento sul suo premio;
  • la durata minima del contratto deve essere superiore a un anno.

Come funziona l’assicurazione con bonus:

  • secondo anno senza prestazioni: riduzione del premio all’85 per cento;
  • terzo anno senza prestazioni: riduzione del premio al 75 per cento;
  • quarto anno senza prestazioni: riduzione del premio al 65 per cento;
  • nel quinto anno senza prestazioni, il premio scende ad almeno il 55 per cento.

La legge non ammette riduzioni superiori al 50 per cento.

Se l’assicuratore riceve fatture per il rimborso di prestazioni, l’anno seguente applicherà la riduzione dello scaglione inferiore.

Per esempio: il primo anno l’assicurato paga il 10 per cento in più (rispetto al premio ordinario). Se il premio ordinario ammonta a 100 franchi per il 2020, l’assicurato paga 110 franchi (premio iniziale). Il premio viene poi ridotto per gradi. Dopo quattro anni senza prestazioni si raggiunge il grado massimo di riduzione del premio iniziale, pari al 45 per cento. Se dopo quattro anni senza prestazioni il premio iniziale ammonta a 120 franchi (premio ordinario applicato nel 2024, incl. il 10 %), nel quinto anno l’assicurato dovrà pagare 66 franchi (55% di 120 fr.).

Ultima modifica 28.01.2021

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