Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera per un breve periodo devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono tuttavia possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore o del tipo di permesso di lavoro.
Lavoratori UE/AELS - Assicurazione nel luogo di lavoro
Nel 2002 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALCP) e la Convenzione AELS hanno permesso di armonizzare i sistemi di sicurezza sociale. Pertanto l’obbligo d’assicurazione è retto dal principio del luogo di lavoro. Ogni persona che lavora in Svizzera, nonché i membri della sua famiglia senza attività lucrativa, devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera.
Questa regola si applica ai seguenti lavoratori provenienti dall’UE/AELS:
- titolari di un permesso di breve durata (permesso L)
- persone che lavorano in Svizzera per tre mesi al massimo e che non necessitano di un permesso di dimora per questo periodo (procedura di annuncio), salvo che dispongano di una copertura assicurativa privata equivalente per i trattamenti in Svizzera.
Sono possibili eccezioni per i lavoratori residenti in Germania, Austria, Francia e Italia che rientrano regolarmente nel loro Paese (almeno una volta alla settimana). Si vedano le spiegazioni relative al diritto di opzione sotto la rubrica «Lavoratori frontalieri in Svizzera».
Inizio e fine dell’assicurazione
I cittadini di un Paese dell’UE/AELS che non necessitano di un permesso di dimora (lavoro inferiore a tre mesi) hanno l’obbligo di assicurarsi sin dall’inizio del loro contratto di lavoro. Se non lo fanno, possono essere affiliati d’ufficio a una cassa malati. L’assicurazione dovrà allora cominciare il giorno in cui inizia il contratto di lavoro.
L’assicurazione termina il giorno della fine dell’attività in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.
I cittadini di un Paese dell’UE/AELS in possesso di un permesso L valido per più di tre mesi devono assicurarsi a partire dal giorno in cui si sono annunciati all'ufficio di controllo degli abitanti. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. Se non rispettano questo termine, possono esservi affiliati d’ufficio. In caso di ritardo non giustificabile, devono versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva e pagare essi stessi i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.
L’assicurazione termina al momento della partenza annunciata all'ufficio di controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.
Lavoratori da Paesi al di fuori dell’UE/AELS
I cittadini di uno Stato terzo (al di fuori dell’UE/AELS) che possiedono un permesso di breve durata o di dimora valido almeno tre mesi devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera.
L’obbligo d'assicurazione si estende anche ai lavoratori stranieri il cui permesso di dimora è valido per meno di tre mesi (p. es. i lavoratori stagionali), salvo che dispongano di una copertura assicurativa equivalente per i trattamenti in Svizzera.
Inizio e fine dell’assicurazione
I titolari di un permesso L valido per più di tre mesi sono tenuti ad assicurarsi a partire dal giorno in cui si sono annunciati all'ufficio di controllo degli abitanti. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. Se non rispettano questo termine, possono esservi affiliati d’ufficio. In caso di ritardo non giustificabile, devono versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva e pagare essi stessi i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.
I titolari di un permesso L valido meno di tre mesi hanno l’obbligo di assicurarsi sin dal loro ingresso in Svizzera. In caso contrario, possono essere affiliati d’ufficio a una cassa malati.
L’assicurazione termina il giorno della partenza annunciata all'ufficio di controllo degli abitanti e in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o con il decesso dell’assicurato.
Lavoratori pluriattivi (attività in vari Paesi)
Un cittadino svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora contemporaneamente come dipendente o indipendente o sul territorio di più Stati membri dell’UE/AELS, o in Svizzera e sul territorio di uno o più Stati membri dell’UE/AELS è soggetto alla legislazione di un solo Stato. Per maggiori informazioni si veda la rubrica «Lavoratori nell’UE o nell’AELS – Attività retribuite contemporanee nell’UE/AELS o in Svizzera».
In Svizzera le casse di compensazione AVS hanno la competenza di pronunciarsi sull’assoggettamento alle assicurazioni sociali e la loro decisione si applica anche all’assicurazione malattie. I lavoratori pluriattivi sono dunque tenuti a rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente.
Ultima modifica 09.04.2021
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