Assicurazione malattie: Lavoratori frontalieri in Svizzera

Le persone domiciliate all’estero che lavorano in Svizzera per principio devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore.  

Lavoratori frontalieri dell’UE/AELS/UK – Assicurazione nel luogo di lavoro

Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), alla Convenzione AELS e alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, l’obbligo d’assicurazione è retto dal principio del luogo di lavoro. Ogni persona che lavora in Svizzera, nonché i membri della sua famiglia senza attività lucrativa, devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera.

Inizio e fine dell’assicurazione

I lavoratori frontalieri provenienti dall’UE/AELS/UK detentori di un permesso G hanno l’obbligo di assicurarsi dall’inizio del loro contratto di lavoro. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. Se non rispettano questo termine, possono esservi affiliati d’ufficio. In caso di ritardo non giustificabile, devono versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva e pagare essi stessi i trattamenti medici fino alla data di affiliazione.

L’obbligo d'assicurazione termina alla fine del contratto di lavoro.

Diritto di opzione

Tuttavia la Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi (Germania, Austria, Francia, Italia) accordi particolari che permettono alle persone con cittadinanza UE ivi domiciliate di assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione). Vedere la tabella sotto «Assoggettamento all’assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito»).
Gli interessati che non intendono assicurarsi in Svizzera devono presentare una domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione, nei tre mesi che seguono l’inizio del contratto di lavoro, presso l’autorità competente del Cantone in cui lavorano (v. elenco sotto).

Nel marzo 2015 il Tribunale federale ha emesso una sentenza concernente l’esercizio del diritto di opzione nell’assicurazione malattie, secondo la quale il cosiddetto esercizio tacito del diritto di opzione non è valido. I lavoratori frontalieri finora non assicurati in Svizzera, ma all'estero, e che non hanno presentato formale domanda di esenzione dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera possono assicurarsi in Svizzera secondo la LAMal. Devono farsi confermare dall’autorità competente del Cantone in cui lavorano che non hanno ancora esercitato validamente il diritto di opzione e vengono assicurati dall’assicuratore-malattie svizzero dietro presentazione di questa conferma (vedere sotto la lettera informativa del 20 aprile 2015).

Modalità di esercizio del diritto di opzione con la Francia

I lavoratori frontalieri assicurati in Francia che beneficiano di un diritto di opzione devono compilare il formulario sottostante «Choix du système d'assurance-maladie» (scelta del sistema di assicurazione malattie) e rispedirlo, vidimato dalla Caisse primaire d’assurance-maladie française (CPAM), all’autorità competente del Cantone in cui lavorano entro tre mesi. Le persone assicurate in Svizzera che, pur continuando a lavorare in Svizzera, si trasferiscono in Francia e scelgono di assicurarsi in questo Paese devono trasmettere il più presto possibile una copia del formulario, vidimato dalla CPAM, alla loro cassa malati per porre termine all’assicurazione in Svizzera.

Le condizioni per l’esercizio del diritto di opzione con la Francia sono disciplinate nell’Accordo del 7 luglio 2016 tra la Svizzera e la Francia (vedere sotto il testo dell’accordo, la relativa lettera informativa dell’11 luglio 2016, nonché le FAQ).

Lavoratori frontalieri di un Paese al di fuori dell’UE/AELS/UK

I lavoratori frontalieri (permesso G) provenienti da uno Stato al di fuori dell’UE/AELS/UK e i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa sono assoggettati all’assicurazione svizzera su propria richiesta. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio della validità del permesso G. Trascorso questo termine, la copertura assicurativa inizia al momento dell’affiliazione.

L’assicurazione termina alla fine dell’attività in Svizzera, con la scadenza o la revoca del permesso G, con il decesso dell’assicurato o con la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera. In quest’ultimo caso non può essere presentata una nuova domanda, salvo per motivi particolari.  

Membri della famiglia di frontalieri residenti in Italia

I membri della famiglia (senza attività lucrativa) dei lavoratori frontalieri residenti in Italia devono essere assicurati o in Svizzera o in Italia, a seconda delle circonstanze (vedi sotto le informazioni del Cantone Ticino).

Ulteriori informazioni

Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone assicurate in Svizzera pagano i premi UE/AELS/UK applicabili al loro Paese di domicilio. Gli assicurati di condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi.

Assicurazione malattie: Partecipazione ai costi degli assicurati in Svizzera

Per le persone assicurate in Svizzera, la partecipazione ai costi delle cure fornite all’estero varia a seconda del Paese.

Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero

Le persone assicurate in Svizzera che vivono all’estero hanno il diritto di farsi curare nel loro Paese di soggiorno o di domicilio e in Svizzera.

Ultima modifica 12.09.2024

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