Assicurazione malattie: Beneficiari di una rendita svizzera all’estero

I beneficiari di una rendita svizzera domiciliati nell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK) devono assicurarsi in Svizzera. Se sono domiciliati al di fuori dell’UE/AELS/UK non sono più assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera e devono assicurarsi nel loro Paese di domicilio.

Beneficiari di una rendita domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS o UK

Conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), alla Convenzione AELS e alla nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (UK)i beneficiari di una rendita svizzera e i membri della loro famiglia senza attività lucrativa domiciliati nell’UE/AELS/UK sono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera.

I beneficiari di una rendita del loro Paese di residenza devono assicurarsi nel loro Paese di residenza.

I beneficiari di una rendita di diversi Stati (ma non del loro Paese di residenza) devono assicurarsi nel Paese in cui hanno pagato contributi per più tempo.

Diritto di opzione

Tuttavia la Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi (Germania, Austria, Francia, Italia), nonché con altri Paesi (p. es. la Spagna), accordi particolari che permettono ai beneficiari di una rendita svizzera con cittadinanza UE ivi domiciliati di assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione). Con il Portogallo questo diritto di opzione è limitato ai soli beneficiari di rendite: i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa devono assicurarsi in Portogallo. Per maggiori dettagli consultare la tabella «Assoggettamento all’assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito»), nonché il documento «L’assicurazione malattie per i beneficiari di rendite svizzere residenti in Spagna».

Gli interessati che non intendono assicurarsi in Svizzera devono presentare una domanda di esenzione da tale obbligo presso l’Istituzione comune LAMal di Olten, nei tre mesi che seguono la concessione della prima rendita o il trasferimento nello stato rispettivo (i residenti in Spagna possono esercitare il diritto di opzione in qualsiasi momento).

Per esercitare il loro diritto di opzione, gli interessati devono provare di disporre di una copertura assicurativa per i trattamenti nello Stato di residenza, in caso di soggiorno nell’UE/AELS/UK e in Svizzera (p. es. tessera europea d'assicurazione malattie).

L’Istituzione comune LAMal è tenuta ad affiliare a una cassa malati svizzera i beneficiari di una rendita che non presentano la domanda di esenzione.

Nel marzo 2015 il Tribunale federale ha emesso una sentenza concernente l’esercizio del diritto di opzione nell’assicurazione malattie, secondo la quale il cosiddetto esercizio tacito del diritto di opzione non è valido. I beneficiari di una rendita finora non assicurati in Svizzera, ma all'estero, che non hanno presentato formale domanda di esenzione dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera possono assicurarsi in Svizzera secondo la LAMal. Devono farsi confermare dall’Istituzione comune LAMal che non hanno ancora esercitato validamente il diritto di opzione e vengono assicurati dall’assicuratore-malattie svizzero non appena presentano questa conferma (vedere sotto la lettera informativa del 20 aprile 2015).

Modalità di esercizio del diritto di opzione con la Francia

I beneficiari di rendite assicurati in Francia che beneficiano di un diritto di opzione devono compilare il formulario sottostante «Choix du système d’assurance-maladie» (scelta del sistema di assicurazione malattie) e rispedirlo, vidimato dalla Caisse primaire d’assurance-maladie française (CPAM), all’Istituzione comune LAMal entro tre mesi. Le persone assicurate in Svizzera che si trasferiscono in Francia e scelgono di assicurarsi in questo Paese devono trasmettere il più presto possibile una copia del formulario, vidimato dalla CPAM, alla loro cassa malati per porre termine all’assicurazione in Svizzera.

Le condizioni per l’esercizio del diritto di opzione con la Francia sono disciplinate nell’Accordo del 7 luglio 2016 tra la Svizzera e la Francia (vedere sotto il testo dell’accordo e la relativa lettera informativa dell’11 luglio 2016, nonché le FAQ).

Istituzione comune LAMal

In Svizzera, l’Istituzione comune LAMal di Olten è l’organismo che garantisce il collegamento in materia di assicurazione malattie per i beneficiari di una rendita svizzera domiciliati nell’UE/AELS/UK e assicurati in Svizzera.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito Internet dell’Istituzione comune LAMal (vedere sotto). Per domande, rivolgersi direttamente a quest’ultima.

Ulteriori informazioni

Beneficiari di una rendita UE/AELS/UK

I beneficiari di una rendita domiciliati in Svizzera che percepiscono unicamente una rendita proveniente da uno Stato membro dell’UE/AELS o UK non sono assicurati in Svizzera.

Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone assicurate in Svizzera pagano i premi UE/AELS/UK applicabili al loro Paese di domicilio. Gli assicurati di condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi.

Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero

Le persone assicurate in Svizzera che vivono all’estero hanno il diritto di farsi curare nel loro Paese di soggiorno o di domicilio e in Svizzera.

Lavoratori frontalieri in Svizzera

I lavoratori frontalieri devono stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Sono possibili eccezioni in funzione del Paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore.

Ultima modifica 15.02.2024

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Sezione Vigilanza giuridica AMal
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 21 11
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/bezuegerinnen-ch-rente-im-ausland.html