Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero

La legislazione in materia di sicurezza sociale del Paese d’origine resta applicabile ai lavoratori distaccati. Nell’ambito dell’assicurazione malattie è opportuno distinguere diverse categorie in base al Paese in cui viene inviato il lavoratore.  

Distacco in uno Stato dell’UE/AELS o UK

I cittadini di nazionalità svizzera o dell’UE/AELS o del Regno Unito (UK) che sono distaccati per un periodo fino a 24 mesi in uno Stato membro dell’UE/AELS o UK da un’impresa con sede in Svizzera restano soggetti alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, compresa l’assicurazione malattie. Un certificato di distacco (certificato A1, ex modulo E101) è rilasciato dalla cassa di compensazione AVS competente. La durata del distacco può essere prolungata per un massimo di sei anni (conclusione di un accordo speciale tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l’autorità estera competente).

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP), la Convenzione AELS e la nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito non si applicano ai cittadini di Stati terzi. Nella maggior parte dei casi, il loro distacco è possibile in base a convenzioni bilaterali.

Distacco in uno Stato contraente

In caso di distacco dalla Svizzera verso uno Stato contraente (diverso da UE/AELS/UK, India e Giappone), il lavoratore resta assoggettato all’assicurazione malattie svizzera per tutta la durata del distacco (v. sotto per l'elenco delle convenzioni internazionali di assicurazione sociale concluse dalla Svizzera).

La continuazione dell’assicurazione di una persona secondo il diritto svizzero non modifica la posizione dell’assicurato rispetto alle assicurazioni del Paese in cui esercita la sua attività; a seconda dei casi, può verificarsi una doppia assicurazione. I lavoratori distaccati assicurati obbligatoriamente contro le malattie nel Paese in cui esercitano la loro attività temporanea possono chiedere di essere esentati dall’obbligo d'assicurazione in Svizzera se l’affiliazione costituirebbe un doppio onere e se dispongono di una copertura equivalente per i trattamenti in Svizzera.

Distacco in India e Giappone

Le convenzioni di assicurazione sociale concluse con l’India e il Giappone prevedono che i lavoratori distaccati dalla Svizzera restino soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera per tutta la durata del distacco. È esclusa quindi una doppia assicurazione.

Distacco in uno Stato non contraente

Per i lavoratori distaccati ai quali non è applicabile né l’ALCP, la Convenzione AELS o la nuova Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito né un’altra convenzione bilaterale di assicurazione sociale, nonché in caso di distacco in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso convenzioni di assicurazione sociale (Stato non contraente), la durata dell’assicurazione malattie obbligatoria svizzera è di due anni. Su richiesta questo termine può essere prorogato a sei anni.

Le persone assicurate obbligatoriamente contro le malattie in virtù del diritto estero possono chiedere all’istituto cantonale competente di essere esentate dall’obbligo d'assicurazione in Svizzera se l’affiliazione costituirebbe un doppio onere e se dispongono di una copertura assicurativa equivalente per i trattamenti in Svizzera.

Ulteriori informazioni

Il documento sulle convenzioni internazionali di assicurazione sociale concluse dalla Svizzera e sugli effetti sull’assicurazione malattie e l’assoggettamento dei lavoratori distaccati (non disponibile in italiano) offre una panoramica di tutte le convenzioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (v. promemoria sulla sicurezza sociale per i lavoratori distaccati).

Ulteriori informazioni

Premi e riduzione dei premi UE/AELS/UK

Le persone assicurate in Svizzera pagano i premi UE/AELS/UK applicabili al loro Paese di domicilio. Gli assicurati di condizioni economiche modeste hanno diritto a una riduzione dei premi.

Cure all’estero per gli assicurati che vivono all’estero

Le persone assicurate in Svizzera che vivono all’estero hanno il diritto di farsi curare nel loro Paese di soggiorno o di domicilio e in Svizzera.

Assicurazione malattie: Convenzioni internazionali di sicurezza sociale

La Svizzera ha concluso accordi multilaterali e convenzioni internazionali di sicurezza sociale che hanno conseguenze in materia di assicurazione malattie.

Ultima modifica 27.06.2024

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